In tema di equa riparazione, il limite della L. n. 89 del 2001, ex articolo 2-bis, comma 3 (nel testo introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2102) va riferito all’indennizzo globale per l’ingiusta durata del processo presupposto e non a quello annuo, come emerge dall’interpretazione letterale e teleologica della norma che, in deroga espressa al comma 1, ancora l’indennizzo al valore della causa, onde evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24621

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8053/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA depositato il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con decreto n. 2015/16 depositato il 21.9.2016 la Corte di Appello di Perugia ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 2.800 oltre interessi legali, a titolo di indennizzo per equa riparazione derivante dalla durata irragionevole del processo in relazione ad un giudizio civile promosso dall’istante innanzi il Tribunale di Perugia.

Con atto depositato il 25.10.2016 il Ministero ingiunto proponeva opposizione invocando la rideterminazione dell’indennizzo nella misura di Euro 110,67 pari al valore dell’effettiva “posta in gioco” o in subordine in misura comunque inferiore a quella riconosciuta per asserita eccessivita’ del parametro utilizzato (Euro 700 per ogni anno di ritardo). Ad avviso dell’Amministrazione, seppure il Tribunale aveva riconosciuto la spettanza al (OMISSIS), al netto della decurtazione per il suo concorso di colpa nella causazione dell’evento dannoso, di un risarcimento del danno pari ad Euro 67.725,83, tuttavia a seguito del pagamento da parte dell’INAIL -eseguito in corso di causa – di Euro 67.615,16 il valore della causa si era ridotto alla sola differenza tra le due poste suindicate, pari (appunto) ad Euro 110,67.

Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Perugia respingeva l’opposizione ritenendo che il valore della causa dovesse comunque essere riferito al decisum del Tribunale, e quindi ad Euro 67.725,83, restando a tal proposito indifferente il fatto che detta somma fosse stata in parte gia’ percepita dal danneggiato nel corso della causa.

Interpone ricorso per la cassazione di detto provvedimento il Ministero, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il (OMISSIS). Nessuna delle parti ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2 bis, comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente determinato l’indennizzo spettante al (OMISSIS) sulla base di un valore di 67.725,83 senza tener conto che in realta’ la somma effettivamente riconosciuta dal giudice al richiedente – al netto dell’acconto da questi percepito in corso di causa – era pari ad Euro 110,67. Secondo il Ministero, l’indennizzo non avrebbe potuto comunque superare detto importo, in funzione di quanto previsto dal richiamato della L. n. 89 del 2001, articolo 2 bis, comma 3. A seguito dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 280 del 2014, detta norma non sarebbe applicabile ai giudizi conclusi con provvedimento di rigetto della domanda, mentre continuerebbe a spiegare i suoi effetti con riguardo a quelli in cui, al contrario, il diritto azionato ha avuto un riconoscimento, parziale o totale.

Il motivo e’ infondato. La Corte di Appello ha giustamente ritenuto che il valore della controversia vada individuato con riferimento a quanto, in concreto, il giudice ha riconosciuto alla parte istante. Nel caso di specie, e’ innegabile che il giudizio presupposto si e’ concluso con l’accertamento del diritto del (OMISSIS) a percepire un risarcimento del danno pari, nel complesso, ad Euro 67.735,83. E’ ininfluente, ai fini dell’individuazione del valore della causa, il fatto che detto importo sia stato pagato, in tutto o in parte, nel corso del giudizio, perche’ comunque, non essendovi stata transazione ne’ giudiziale ne’ stragiudiziale, il giudizio e’ proseguito sino all’accertamento definitivo, che si e’ – appunto – sostanziato nel riconoscimento in favore del (OMISSIS) della somma dianzi indicata, a titolo di risarcimento del danno da quegli sofferto.

Il principio si ricava da Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 25804 del 22/12/2015 (Rv. 638075) secondo la quale “In tema di equa riparazione, il limite della L. n. 89 del 2001, ex articolo 2-bis, comma 3 (nel testo introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2102) va riferito all’indennizzo globale per l’ingiusta durata del processo presupposto e non a quello annuo, come emerge dall’interpretazione letterale e teleologica della norma che, in deroga espressa al comma 1, ancora l’indennizzo al valore della causa, onde evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati”.

Il criterio da prendere a riferimento, quindi, e’ quello del valore della causa, che viene espresso dal decisum del giudice del procedimento presupposto, da interpretare evidentemente nel suo significato complessivo, e quindi avendo riguardo alla “posta in gioco” e al bene della vita oggetto del riconoscimento.

Ne’ v’e’ dubbio sul fatto che l’indennizzo spetti comunque, anche laddove in concreto l’utilita’ ritraibile dal processo sia modesta. Peraltro, la valutazione attinente la determinazione del quantum dell’indennizzo si sottrae al sindacato della S.C. laddove essa sia, come nel caso di specie, sostenuta da adeguata motivazione.

Ne consegue la correttezza della determinazione operata dalla Corte di Appello e il rigetto del ricorso.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado, che liquida in Euro 800, da distrarsi in favore dell’avv. (OMISSIS), dichiaratosi antistatario.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.