nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, poiche’, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2807/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 20/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 20/6/2016, decidendo in sede di rinvio, dopo intervenuta cassazione del precedente provvedimento, condanno’ il Ministero della Giustizia a pagare in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 250,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, oltre ad 1/5 delle spese processuali, per il residuo compensate;
che avverso il predetto decreto la (OMISSIS) propone ricorso;
che l’Amministrazione resiste con controricorso;
ritenuto che con i due motivi posti a corredo del ricorso la parte ricorrente si duole della compensazione parziale delle spese, prospettando violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92, c.p.c., “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”;
considerato che la censura deve essere disattesa:
a) la Corte di Catanzaro individua i giusti motivi della compensazione in considerazione del “rapporto fra il chiesto ed il riconosciuto”;
b) nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, poiche’, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Sez. 6, n. 14976, 16/7/2015, Rv. 636087; conforme, Sez. 6, n. 26235, 19/12/2016, Rv. 641918);
c) tuttavia deve rilevarsi che questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare (Sez. 2, n. 12694/017) che lo iato tra il quantum richiesto e quello liquidato puo’ assurgere a sintomo di “”gravi ed eccezionali ragioni” (secondo quanto previsto dal testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009) per giustificare altrimenti la compensazione totale o parziale”; in altri termini, puo’ costituire autonoma emergenza fattuale, apprezzabile nell’ambito dei margini della previsione di legge, la quale, anche nella formulazione piu’ restrittiva che qui trova applicazione, assegna al giudice d’individuare in concreto le situazioni in presenza delle quali puo’ corrispondere a giustizia derogare in tutto o in parte al principio della soccombenza, non essendo dubbio che il riconoscimento di soli quattro mesi di esubero rispetto alla durata standard del processo integra una grave ed eccezionale ragione;
considerato che le spese legali del presente giudizio di legittimita’ possono compensarsi, dovendosi riconoscere che la sbrigativita’ motivazionale sul punto della decisione impugnata, per un verso, e la non agevole distinzione giuridica delle due ipotesi di compensazione, per altro verso, costituiscono nel loro insieme una di quelle severe e non comuni ragioni di cui alla previsione normativa;
considerato che il procedimento in esame e’ esente dal pagamento del contributo unificato, non v’e’ luogo alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese legali del presente giudizio.