l’articolo 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilita’ dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, sicche’ l’esattore puo’ iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purche’ il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneita’, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata.
Corte di Cassazione,Sezione 1,Civile, Ordinanza,15 marzo 2019, n. 7497
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22886/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 647/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.
FATTO E DIRITTO
RITENUTO CHE:
La Corte di appello di Bari con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la prima decisione che aveva respinto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) SPA (ora (OMISSIS) SPA), volta ad ottenere la cancellazione dell’ipoteca iscritta da quest’ultima a cautela di un debito tributario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, su immobili di proprieta’ della predetta, costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell’articolo 167 c.c., perche’ effettuata – detta iscrizione – in violazione dell’articolo 170 c.c..
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la (OMISSIS) – cui incombeva l’onere probatorio – non avesse dimostrato – con specifico riferimento alla causale del tributo – che i tributi inadempiuti, dovuti sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fossero da ascrivere a scopi estranei ai bisogni della famiglia, ne’ tanto meno che l’esattore ne fosse consapevole.
(OMISSIS) ricorre per cassazione con due mezzi corredati da memoria; (OMISSIS) SPA replica con controricorso.
Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 170 c.c..
2. Con il secondo motivo si denuncia la nullita’ della sentenza per vizio di motivazione in relazione all’articolo 132 c.p.c.; per omessa e/o contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e per omesso esame di un fatto decisivo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia respinto l’appello sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della stessa (OMISSIS), pur essendo pacifica e conosciuta dal creditore (OMISSIS) la natura del tributo (IRPEF); sostiene, inoltre, che il prelievo fiscale e’ sempre in contrasto con l’interesse della famiglia incidendo negativamente sulla ricchezza familiare.
3. I motivi possono trattarsi congiuntamente per evidente connessione e vanno disattesi.
I giudici di merito hanno correttamente applicato i principi di questa Corte che ha rilevato che l’articolo 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilita’ dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, sicche’ l’esattore puo’ iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purche’ il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneita’, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass. nn. 23876 del 23/11/2015, 1652 del 29/01/2016, 22761 del 09/11/2016, Cass. sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20998 del 23/08/2018).
Pertanto e’ vero che l’ipoteca non e’ un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, tuttavia appare corretto ritenere in via interpretativa che l’ambito di applicazione del citato articolo 170 c.c., possa essere esteso anche all’iscrizione ipotecaria secondo la giurisprudenza di questa Corte che cosi’ ha ritenuto in casi analoghi in cui ha escluso la possibilita’ di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale solo se derivante da debiti estranei alle esigenze familiari.
Pertanto ritenuto che l’iscrizione ipotecaria possa essere ricondotta al novero degli atti ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 170 c.c., latamente inteso, poiche’, con accertamento di merito, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi era prova che il debito fosse sorto per soddisfare bisogni estranei della famiglia (fol. 5 della sent. imp.), appare corretta l’applicazione della norma compiuta dai giudici di merito.
Quanto al vizio motivazionale, la ricorrente sostiene una sua personale ed apodittica valutazione delle emergenze istruttorie riconnessa sostanzialmente all’elevato importo del debito tributario, a suo dire inconciliabile con le esigenze familiari, tuttavia tale censura non coglie nel segno in quanto non attinge la statuizione impugnata fondata sul fatto che la prova, gravante sulla ricorrente, doveva riguardare la circostanza che il debito fosse stato contratto per scopi estranei alle necessita’ familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa, e non indica sulla scorta di quali elementi di fatto cio’ avrebbe dovuto o potuto desumersi.
4. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.400,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.