l’estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell’articolo 14 preleggi, in quanto l’articolo 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall’accertamento della colpa e, per cio’, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all’applicabilita’ in via analogica.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 8 febbraio 2019, n. 3729
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso N. 07979/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 1652 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. (OMISSIS) per la (OMISSIS) S.r.l.;
udito l’Avv. (OMISSIS) per la (OMISSIS) S.p.a..
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1652 del 23/09/2016, ha rigettato l’impugnazione proposta da (OMISSIS) S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Modena che aveva a sua volta rigettato la domanda proposta da detta societa’ nei confronti di (OMISSIS) S.p.a., e di (OMISSIS) ed (OMISSIS), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio dipendente (OMISSIS), che viaggiava, quale terzo trasportato, sull’autovettura assicurata per la responsabilita’ civile con la (OMISSIS) S.p.a..
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione con sei motivi (OMISSIS) s.r.l..
Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a..
(OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimaste intimate.
La sola ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) s.r.l. censura la pronuncia d’appello ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di nullita’ della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c..
Con i motivi dal n. 2 al n. 5 la (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza d’appello ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione degli articoli 141, 145 e 149 cod. assicurazioni, nonche’ degli articoli 2043, 2054 c.c., in quanto la domanda di risarcimento diretto non era stata ritenuta esperibile e comunque era stata ritenuta improcedibile la domanda nei confronti delle convenute (OMISSIS) e per avere ritenuto superata la presunzione di corresponsabilita’ nella causazione del sinistro, pur non essendo stato esperito alcun accertamento istruttorio.
Il sesto mezzo fa valere violazione o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, per non avere la Corte territoriale rilevato l’assoluta novita’ della questione trattata e quindi disposto compensazione delle spese di lite.
Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
La Corte territoriale ha affermato, alle pagg. 2 e seguenti della motivazione, che nessun concreto pregiudizio aveva subito la (OMISSIS) s.r.l. dalla mancata concessione del termine per memorie, in quanto “la verifica circa la legittimita’ della pretesa invocata verso (OMISSIS) S.p.a., pur nella diversa fattispecie richiamata dall’articolo 149 cod. assicurazioni, e’ questione di puro diritto; nel mentre la domanda e’ stata sufficientemente quantificata sin dal primo atto introduttivo, sicche’ comunque il ristretto iter processuale ha comunque messo nelle condizioni le parti di conseguire i propri scopi difensivi”.
Sul punto deve ribadirsi l’affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte che la richiesta della parte di concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni ed assegnare la causa in decisione, in quanto ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di istanze puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre che con l’interesse della legge alla sollecita definizione della causa, desumibile dall’articolo 189 c.p.c. (Cass. n. 07474 del 23/03/2017 e Cass. n. 04767 del 11/03/2016).
E’ stato, inoltre, affermato, e il collegio intende dare seguito a detto orientamento, che “i vizi dell’attivita’ del giudice che possano comportare la nullita’ della sentenza o del procedimento, rilevanti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, sicche’ quando venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, il ricorrente non puo’ limitarsi a dedurre tale violazione, ma a pena di inammissibilita’ deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e quali prove sarebbero state dedotte ove fosse stata consentita la chiesta appendice scritta”.
Ne consegue che non avendo la ricorrente prospettato alcun concreto nocumento derivante dalla mancata concessione del termine per note, di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, il detto motivo di ricorso debba essere rigettato.
I motivi dal n. 2 al n. 5 possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.
Essi sono infondati.
Dalla pag. 5 del ricorso per cassazione si desume che la (OMISSIS) s.r.l. ha agito a tutela del proprio credito alla prestazione lavorativa del dipendente danneggiato a seguito del sinistro stradale nel quale era stata coinvolta l’autovettura sulla quali egli, quale terzo trasportato, viaggiava (in generale, in materia, nella giurisprudenza di questa Corte si veda Cass. 22402 del 27/10/2011 e in precedenza n. 0562 del 30/10/1984).
L’articolo 141 cod. ass. prevede che il terzo trasportato possa esperire l’azione di risarcimento dei danni, salva l’ipotesi del caso fortuito, nei confronti dell’impresa assicuratrice per la responsabilita’ civile del veicolo sul quale egli era a bordo al momento dell’incidente.
L’articolo 149 cod. ass. prevede la procedura di risarcimento diretto nel caso di sinistro tra veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita’ civile obbligatoria, a favore dei conducenti (per i soli danni di lieve entita’) dei veicoli stessi, che devono rivolgersi all’impresa assicuratrice del veicolo da essi stessi utilizzato.
Come chiarito dallo stesso articolo 149, comma 2, u.p., la procedura di risarcimento diretto si applica oltre che nel caso di danno a cose, anche per i danni subiti dal conducente “non responsabile” e con esclusione dei danni subiti dal terzo trasportato, che, precisa la norma, rimane regolato dall’articolo 141 cod. ass..
Ne consegue, ad opinione del collegio, che l’azione diretta prospettata dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a., impresa assicuratrice per la responsabilita’ civile dell’autovettura sul quale era trasportato il (OMISSIS), non abbia adeguato supporto normativo.
Appare opportuno precisare, ad opinione del collegio, che l’estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell’articolo 14 preleggi, in quanto l’articolo 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall’accertamento della colpa e, per cio’, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all’applicabilita’ in via analogica.
La sentenza della Corte territoriale appare, sul punto, sufficientemente motivata, avendo correttamente individuato l’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 cod. ass., precisando che “in tutti i casi in cui non sia applicabile l’indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della compagnia che copre la r.c.a. del responsabile, utilizzandosi l’iter risarcitorio ordinario previsto dall’articolo 148 cod. ass.”.
Il quinto motivo e’, altresi’, inammissibile laddove chiama ancora una volta in causa (OMISSIS) e (OMISSIS), nei cui confronti non risulta essere stata esperita alcuna procedura ai sensi dell’articolo 148 cod. ass. e che a loro volta, come risulta incontestatamente dalla sentenza d’appello, erano danneggiate nel sinistro, la cui responsabilita’ e’ stata ascritta integralmente, dalla sentenza di primo grado, all’autovettura antagonista.
Il sesto motivo di ricorso e’ infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della regola della soccombenza, non essendo, invero, stato prospettato alcun effettivo e concreto contrasto di giurisprudenza in ordine all’interpretazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149.
Sul punto e’ opportuno richiamare l’orientamento di questa Corte laddove ritiene che “in tema di compensazione delle spese giudiziali, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimita’, non puo’ essere ricondotta alla nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni”.
Il ricorso e’, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna (OMISSIS) S.r.l. a rifondere a (OMISSIS) S.p.a. le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oltre CA ed IVA come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.