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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1561
in tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d’acqua, e’ tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalita’ con la cosa in custodia.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:
La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1561
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12895/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA VENEZIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 603/2014 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 18/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
CHE:
– (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la Provincia di Venezia proponendo domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente occorsogli il (OMISSIS) sulla (OMISSIS), mentre percorreva, a bordo della propria bicicletta e lungo una pista ciclopedonale, il sottopassaggio ferroviario tra (OMISSIS) e (OMISSIS); affermava l’attore che la caduta dal mezzo era stata cagionata da un tombino particolarmente viscido e scivoloso posto sul percorso e invocava la responsabilita’ dell’Amministrazione ex articolo 2051 c.c.;
– costituendosi in giudizio, la Provincia di Venezia chiedeva il rigetto della domanda avversaria;
– con sentenza n. 603 del 18 marzo 2014 il Tribunale di Venezia respingeva la domanda risarcitoria perche’ infondata;
– proponeva appello il (OMISSIS) chiedendo la riforma della sentenza di primo grado;
– la Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 25 febbraio 2015 emessa ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’impugnazione, difettando una ragionevole probabilita’ di accoglimento;
– (OMISSIS) impugna la predetta sentenza del Tribunale di Venezia proponendo ricorso per cassazione basato su un unico motivo;
– il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1 e ha chiesto il rigetto del ricorso;
– il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito – in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ sulla ripartizione dell’onere probatorio nella responsabilita’ per danno da cose in custodia – onerato il danneggiato di dare dimostrazione dell’insussistenza di un proprio fatto colposo nella causazione dal sinistro. In particolare, afferma il (OMISSIS) di aver dato prova della caduta, avvenuta a causa del tombino, e della natura insidiosa del manufatto e che sarebbe spettato all’Amministrazione provinciale dimostrare il caso fortuito, eventualmente consistente nella condotta colposa dell’attore.
2. Il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata e, inoltre, mira sostanzialmente ad un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie da parte della Corte di legittimita’.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (in fattispecie analoga a quella in esame) “in tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d’acqua, e’ tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalita’ con la cosa in custodia” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016, Rv. 640205-01).
In conformita’ a tale principio, il Tribunale di Venezia ha preteso la prova, da parte dell’attore, del nesso eziologico tra la res custodita e l’evento lesivo e sul punto ha concluso che “non e’ stata innanzitutto dimostrata la dinamica del sinistro essendo tutti i testi escussi intervenuti sul luogo oggetto di causa successivamente alla caduta. I testi quindi hanno solo confermato la caduta dalla bicicletta ma non le ragioni della stessa, che potrebbero essere diverse e dovute anche ad un fatto imputabile allo stesso attore”; quale ulteriore motivazione del rigetto, il giudice di primo grado aggiunge che “non e’ nemmeno emersa la obiettiva situazione di pericolosita’ dello stato dei luoghi”.
In altri termini, il giudice del merito – al quale compete l’apprezzamento delle prove – ha ritenuto che il (OMISSIS) non abbia assolto all’onere di provare il nesso causale tra il tombino (cosa in custodia) e l’evento lesivo (la caduta dalla bicicletta) e ha conseguentemente respinto la domanda risarcitoria.
Lungi dal dimostrare un’inversione dell’onere probatorio incombente sul danneggiato e sul custode, le argomentazioni contenute nel ricorso riguardano le risultanze istruttorie (tanto che il ricorrente afferma conclusivamente che “alla luce di tali elementi probatori, doveva ritenersi assolto da parte dell’attore l’onere di provare le circostanze che costituivano fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilita’ del custode”) e tendono ad una loro rivalutazione da parte di questa Corte (significativa e’ la censura mossa alla “considerazione svolta dal giudice del merito in ragione della quale la parte lesa non avrebbe dedotto circostanze decisive in ordine al fatto che l’attore, transitando sul tombino de quo, causa la sua scivolosita’, perdeva aderenza con il sedime della pista ciclopedonale andando a rovinare a terra”).
Del tutto inconferenti sono le ulteriori considerazioni sull’insidiosita’ del manufatto e sulla condotta colposa del danneggiato, posto che – in mancanza di prova dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalita’ con la cosa in custodia – nessuna responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., puo’ essere in concreto configurata.
3. Poiche’ la Provincia intimata non ha svolto alcuna attivita’ difensiva nel giudizio di cassazione, non occorre pronunciarsi sulle spese.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.