l’esistenza su un bene di un’ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entita’ tale da, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integri, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilita’ di una connotazione dell’alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell’alienante all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneita’ dell’atto dispositivo ad integrare un eventus damni e’ naturalmente proiettata verso il futuro, cioe’ verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev’essere in termini di potenzialita’. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l’incidenza della causa di prelazione connessa all’ipoteca, cioe’ sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la fara’ valere, l’incertezza1sia sull’an Sia sul quantum in cui in concreto essa potra’ incidere sul valore del bene naturaliterricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia puo’ venire meno o ridimensionarsi, evidenzia che l’atto dispositivo del bene ipotecato e’ comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|30 settembre 2019| n. 24207
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10623-2017 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL in persona del Presidente del Cda (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 55/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2009, la (OMISSIS) S.r.l. convenne in giudizio la (OMISSIS) S.r.l., della quale era creditrice, e la (OMISSIS) S.r.l., al fine di sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex articolo 2901 c.c., il contratto di compravendita immobiliare intercorso tra le convenute.
Espose che in data 28.2.2007 la (OMISSIS) aveva stipulato con la (OMISSIS) – Credito cooperativo un mutuo fondiario per Euro 420.000 per l’acquisto e l’ampliamento di un fabbricato artigianale; a garanzia del totale pagamento del suddetto mutuo, la (OMISSIS) aveva concesso ipoteca per la somma complessiva di Euro 840.000 sugli immobili di cui era titolare; in data 18.7.2008 la (OMISSIS), stante il mancato pagamento di merce fornita negli anni 2006-2007, aveva notificato alla (OMISSIS) decreto ingiuntivo poi divenuto definitivo; dopo aver inutilmente tentato di promuovere azione esecutiva nei confronti della ingiunta, la (OMISSIS) aveva effettuato un’indagine patrimoniale dalla quale era emerso che la (OMISSIS) aveva dismesso l’intero patrimonio, in quanto: i) in data 12.9.2008 aveva ceduto a (OMISSIS) S.r.l. l’immobile su cui gravava l’ipoteca, al prezzo di Euro 200.000 oltre iva, che l’acquirente dichiarava di pagare mediante accollo del mutuo; li) successivamente, aveva venduto a terzi il laboratorio artigianale, previdi consenso alla restrizione dell’ipoteca con liberazione di beni di cui alla vendita; da ulteriori indagini era emerso che la (OMISSIS) aveva come socio ed amministratore unico uno dei due soci della societa’ alienante; il bene oggetto dell’atto in revocatoria era stato ceduto ad un prezzo inferiore della meta’ rispetto a quello di mercato, come risultava in modo incontrovertibile dal comportamento della banca mutuante, la quale aveva prestato consenso alla restrizione dell’ipoteca, iscritta per Euro 840.000, liberando il laboratorio artigianale ceduto a terzi, mostrando di ritenere che l’importo del mutuo che residuava all’atto di cessione (OMISSIS)/ (OMISSIS) (Euro 220.000), fosse sufficientemente garantito dal valore del terreno, il quale quindi doveva essere maggiore rispetto a quello pattuito nella stessa cessione.
Si costitui’ in giudizio la (OMISSIS) S.r.l., chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, la convenuta eccepi’ l’insussistenza degli elementi della scientia decotionis, del consilium fraudis e dell’eventus damni. Evidenzio’ che l’azione non era di alcuna utilita’ per la massa dei creditori chirografari, rilevato che il congruo prezzo ricavato dalla cessione era sufficiente ad estinguere il solo debito ipotecario.
La (OMISSIS) rimase contumace.
Il Tribunale di Orvieto, con sentenza n. 93/2012, accolse la domanda accertando l’effettiva sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, nonche’ l’evidenza dell’elemento soggettivo dell’azione ex articolo 2901 c.c., essendo stato il bene venduto ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al suo valore e coincidendo nella stessa persona fisica le cariche delle societa’ coinvolte nella vendita.
2. La decisione e’ stata riformata dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza n. 55/2017, depositata il 26 gennaio 2017.
La Corte di Perugia ha ritenuto che fosse insussistente la sproporzione tra il valore dell’immobile, risultante dalla CTU disposta in appello, ed il prezzo della vendita e che non fosse possibile ravvisare alcuna frode nel comportamento dell’alienante, atteso che il predetto corrispettivo consentiva di estinguere un credito bancario.
Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che, anche laddove il corrispettivo fosse stato versato interamente in danaro, si sarebbe trattato pur sempre di una somma vincolata, con la conseguenza che i creditori chirografari non avrebbero comunque potuto soddisfare le proprie ragioni su di essa o, a monte, sul bene ipotecato.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di un unico motivo, la curatela del Fallimento (OMISSIS), subentrata alla (OMISSIS) S.r.l. nell’esercizio dell’azione revocatoria, al fine di assicurare l’assoggettabilita’ dei beni all’interesse della massa dei creditori.
3.1. Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il Fallimento lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte di appello di Perugia erroneamente ritenuto inesistente l’eventus dammi e, conseguentemente per aver omesso ogni statuizione in ordine agli ulteriori elementi caratterizzanti l’azione revocatoria, perche’ ritenuta assorbita dalla mancanza dell’eventus dammi”.
Erroneamente la torte di appello di Perugia avrebbe escluso il riconoscimento del pregiudizio dei creditori chirografari per effetto dell’atto dispositivo in contestazione, ritenendo che gli stessi creditori non avrebbero mai avuto alcuna possibilita’ di soddisfare i loro crediti sul bene ipotecato o sul prezzo della vendita, i quali avrebbero sempre continuato a garantire il solo debito nei confronti della banca mutuante. Secondo la giurisprudenza di legittimita’, l’esistenza su un bene di un’ipoteca, anche qualora si presenti di entita’ tale da eventualmente, ove venga fatta valere, assorbire l’intero valore del bene, non escluderebbe di per se’ la possibilita’ che l’alienazione costituisca eventus damni legittimante un creditore dell’alienante all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, posto che le iscrizioni ipotecarie potrebbero subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi.
Non potrebbe negarsi concreta efficace utilita’ ad una pronuncia di accoglimento della domanda laddove da essa, in presenza di tutti i presupposti, discenda la legittima ricostruzione del patrimonio del debitore ante disposizione. Nel caso specifico, la dichiarazione di inefficacia ex tunc della vendita porterebbe all’acquisizione del bene compravenduto nella disponibilita’ della massa dei creditori, con conseguente destinazione dello stesso al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori fallimentari, compresi quelli dotati di privilegio speciale, che devono essere soddisfatti concorsuale, a condizione che venga presentata la domanda di cui alla L. Fall., articolo 93 e che la stessa domanda superi il vaglio del procedimento di verifica dei crediti.
Sussisterebbero poi tutti i presupposti previsti dall’articolo 2901 c.c. In particolare, sarebbe conclamata la participatio fraudis da parte della terza acquirente, considerato che l’amministratore unico della stessa, al tempo della cessione, era anche socio della cedente. La coincidenza nella stessa persona fisica di due cariche afferenti alle due societa’ coinvolte nella vendita lascerebbe trasparire una volonta’ della venditrice, conosciuta all’acquirente, di pregiudicare le ragioni creditorie, convogliando un cespite immobiliare nella sfera giuridica di un soggetto solo formalmente distinto.
Il motivo e’ fondato.
E’ principio di questa Corte, cui il collegio intende dare seguito, che l’esistenza su un bene di un’ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entita’ tale da, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integri, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilita’ di una connotazione dell’alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell’alienante all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneita’ dell’atto dispositivo ad integrare un eventus damni e’ naturalmente proiettata verso il futuro, cioe’ verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev’essere in termini di potenzialita’.
Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l’incidenza della causa di prelazione connessa all’ipoteca, cioe’ sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la fara’ valere, l’incertezza1sia sull’an Sia sul quantum in cui in concreto essa potra’ incidere sul valore del bene naturaliterricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia puo’ venire meno o ridimensionarsi, evidenzia che l’atto dispositivo del bene ipotecato e’ comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario (Cass. n. 11892/2016).
Pertanto ha errato la Corte di Appello di Perugia che ha escluso il riconoscimento del pregiudizio dei creditori chirografari per effetto dell’atto dispositivo in contestazione, ritenendo che gli stessi creditori non avrebbero mai avuto alcuna possibilita’ di soddisfare i loro crediti sul bene ipotecato o sul prezzo della vendita, i quali avrebbero sempre continuato a garantire il solo debito nei confronti della banca mutuante. Il giudice del merito, in sostanza, applicando il sopra esposto principio avrebbe dovuto effettuare un giudizio prognostico su un ipotetico riparto.
5. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia anche per le spese di questo giudizio.