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Sull’elemento psicologico del reato di bancarotta documentale, posto che detto reato e’ in concreto contestato all’imputato nei termini non di una mera omissione nella tenuta della contabilita’ – nel qual caso sarebbe richiesto il dolo qualificato individuato dalla giurisprudenza di legittimita’ nella volonta’ di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e cosi’ occultare gli stessi al controllo dei creditori, con il conseguente pregiudizio per gli stessi (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494) – ma dell’impossibilita’ di ricostruire i movimenti finanziari della fallita in conseguenza della mancata o anomala contabilizzazione di determinate operazioni, il relativo coefficiente soggettivo si atteggia nella forma del dolo generico, dato dalla consapevolezza che tali modalita’ di registrazione contabile possano produrre le descritte conseguenze in tema di irricostruibilita’ dell’andamento gestionale

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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 2 novembre 2017, n. 50080

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 31/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi del (OMISSIS) e del (OMISSIS) e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti del (OMISSIS), limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rigetto del ricorso del (OMISSIS) nel resto;

uditi i difensori di (OMISSIS), avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), e di (OMISSIS), avv.ti (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono avverso la sentenza del 31 marzo 2016 con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2012, confermava l’affermazione di responsabilita’ degli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso dal (OMISSIS) quale amministratore di fatto e dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) quali amministratori di diritto della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in (OMISSIS), riducendo le pene inflitte in primo grado al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) e sostituendo nei confronti del (OMISSIS) la pena accessoria dell’interdizione perpetua con quella dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Gli imputati erano in particolare ritenuti responsabili della distrazione della somma di Euro 5.050.000, proveniente da un mutuo erogato dalla (OMISSIS) con ipoteca su un immobile della (OMISSIS) in (OMISSIS) e destinata il 30 giugno 2003 alla (OMISSIS) s.r.l., nonostante lo stato di decozione di quest’ultima, con uscita falsamente giustificata in contabilita’ come acquisto di un’azienda; di somme per complessivi Euro 1.560.201 versate dal maggio del 2002 all’agosto del 2003 alla partecipante (OMISSIS) s.r.l., con uscita giustificata in contabilita’ con fatture prive di operazioni sottostanti e successivamente stornate dalla (OMISSIS); di somme per complessivi Euro 1.484.000 versate dall’ottobre del 2002 al giugno del 2003 alla (OMISSIS) s.r.l.; di somme per complessivi Euro 492,158,40 versate dal dicembre del 2002 al dicembre del 2003 alla (OMISSIS) s.r.l.; e di somme per complessivi Euro 997.3000 versate dal dicembre del 2002 al maggio del 2003 alla controllata (OMISSIS) s.r.l.. Venivano altresi’ ritenuti responsabili della tenuta delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.

2. Il ricorrente (OMISSIS) propone tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullita’ del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, in quanto notificato all’imputato con la procedura dell’irreperibilita’ omettendo di rinnovare le ricerche ed il relativo decreto emesso all’esito delle indagini preliminari.

L’argomentazione della sentenza impugnata, per la quale la questione non era stata sollevata in precedenza, sarebbe irrilevante, trattandosi di nullita’ assoluta ed insanabile.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sulla regolarita’ del decreto di irreperibilita’ emesso all’esito delle indagini preliminari. La relativa eccezione, proposta con l’appello con riguardo alla circostanza per la quale le ricerche dell’imputato erano limitate al luogo di residenza e non erano estese alle sedi delle importanti societa’ delle quali il (OMISSIS) era amministratore, sarebbe stata confusa con la diversa questione di cui al punto precedente ed ignorata nella motivazione della sentenza impugnata.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’. Le precise censure proposte con l’appello, relative all’assenza dei presupposti per la qualificazione dell’imputato come amministratore di fatto della fallita ed alla mancanza di comportamenti di materiale partecipazione dello stesso alle condotte distrattive, non sarebbero state valutate nella sentenza impugnata con i meri riferimenti alle cariche di amministratore della (OMISSIS) e della (OMISSIS) assunte dall’imputato, alle dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) ed alla posizione di concorrente esterno quanto meno attribuibile al (OMISSIS) in quanto amministratore delle societa’ beneficiarie delle distrazioni.

3. Il ricorrente (OMISSIS) propone otto motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla revoca dell’ammissione di testi a difesa nel giudizio di primo grado. Il relativo motivo di appello, con il quale si censurava il carattere apparente della motivazione del provvedimento di revoca, non sarebbe stato valutato.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dei fatti di bancarotta documentale.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria dal punto di vista intrinseco laddove dava atto che le scritture contabili erano correttamente tenute e che i movimenti finanziari distrattivi erano stati ugualmente ricostruiti, e dal punto di vista della coerenza con le risultanze processuali nel momento in cui dalle stesse risultava che la contabilita’ era regolare fino al luglio del 2003, allorche’ il (OMISSIS) era di fatto estromesso dall’amministrazione.

3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’elemento psicologico del reato di bancarotta documentale. Sul punto, non vi sarebbe motivazione nell’irrilevante riferimento alle modalita’ di tenuta della contabilita’, a fronte di quanto evidenziato con l’appello in ordine alle risultanze processuali sull’intento del (OMISSIS) di operare nella prospettiva del rilancio della societa’.

3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilita’ della contestata bancarotta patrimoniale. La sentenza impugnata sarebbe fondata su una errata selezione del materiale probatorio, avendo trascurato gli elementi dimostrativi del costante perseguimento della ripresa della societa’ da parte dell’imputato, dei contatti a tal fine tenuti dallo stesso con istituiti di credito e soci finanziatori e dell’apparente affidabilita’ del (OMISSIS); l’affermazione sull’accordo dell’imputato con i progetti distrattivi del (OMISSIS) sarebbe altresi’ contraddittoria con le deleghe rilasciate dal (OMISSIS) a dirigenti provenienti dalla gestione precedente a quella del coimputato.

3.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza delle singole condotte distrattive contestate. Non sarebbero state in particolare valutate le circostanze evidenziate dalla difesa con riguardo, per il versamento in favore della (OMISSIS), ai rapporti commerciali di quest’ultima con la (OMISSIS), alla conseguente riconducibilita’ dell’operazione alle dinamiche interne ad un gruppo di societa’, alla pretesa della (OMISSIS), con l’erogazione del mutuo, che la (OMISSIS) coprisse l’esposizione della (OMISSIS) verso tale istituto di credito, garantita da una fidejussione della fallita, alla disposizione dell’operazione da parte dell’allora amministratore delegato (OMISSIS) precedentemente all’ingresso del (OMISSIS) nella societa’ ed alla conclusione della stessa allorche’ l’imputato ne era stato esautorato; per i versamenti in favore della (OMISSIS), ai rapporti di fornitura di macchinari intrattenuti dalla stessa con la (OMISSIS), alle risultanze su effettivi pagamenti per tali forniture ed alla collocazione di gran parte dei versamenti in epoca precedente all’ingresso del (OMISSIS) nella societa’, dandosi peraltro atto nella stessa sentenza impugnata che l’importo delle movimentazioni doveva essere ridotto ad Euro 694.551; per i versamenti in favore della (OMISSIS), al rientrare gli stessi nei poteri assegnati al (OMISSIS) ed alla loro collocazione in epoca successiva all’estromissione del (OMISSIS); per i versamenti in favore della (OMISSIS), all’essere stati gli stessi eseguiti dal (OMISSIS) dopo l’estromissione del (OMISSIS) ed alla loro giustificazione nella cessione di quote della (OMISSIS) da parte della societa’ beneficiaria, controllante della fallita, e nei finanziamenti e nelle garanzie dalla stessa prestate; per i versamenti in favore della (OMISSIS), alla posizione di societa’ immobiliare del gruppo assunta da quest’ultima, ai rapporti di garanzia fra la stessa e la (OMISSIS) ed alla collocazione dei versamenti in epoca successiva all’estromissione del (OMISSIS).

3.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilita’, nel versamento in favore della (OMISSIS), del diverso reato di bancarotta preferenziale. L’operazione sarebbe stata diretta ad attribuire alla (OMISSIS) un credito privilegiato nei confronti della (OMISSIS) in luogo di quello chirografario precedentemente vantato nei confronti della (OMISSIS), al piu’ potendosi pertanto ravvisare l’ipotesi della simulazione di un titolo di prelazione.

3.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilita’ dell’aggravante del danno di rilevante gravita’. La stessa sarebbe contestata unicamente per il reato di bancarotta documentale, e comunque il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sull’inoperativita’ della previsione aggravatrice per i fatti di bancarotta societaria in quanto non richiamata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 223, sollecitando in subordine la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte Suprema.

3.8. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio. Il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato motivato omettendo di valutare l’intento dell’imputato di risanare la societa’ e la regolare tenuta della contabilita’; la pena sarebbe stata determinata in misura non proporzionata rispetto a quella inflitta ai coimputati, a fronte del descritto intento imprenditoriale, del comportamento processuale e della personalita’ dell’imputato.

4. Il ricorrente (OMISSIS) propone tre motivi.

4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta patrimoniale. L’imputato, consigliere di amministrazione privo di deleghe, sarebbe entrato nella compagine amministrativa della societa’ quando le linee strategiche della gestione della stessa erano gia’ state decise; la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria ove dava atto delle dichiarazioni dell’imputato, per le quali tutte le scelte gestionali erano state effettuate dal (OMISSIS), e rappresentava il (OMISSIS) come mero esecutore di tali decisioni; l’ulteriore affermazione, per la quale il (OMISSIS) era incaricato della gestione finanziaria della societa’, non sarebbe motivata; neppure sarebbero stati indicati gli elementi a sostegno della consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni e del concorso del (OMISSIS) nelle stesse.

4.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta documentale. Sul punto non vi sarebbe motivazione.

4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche. Anche per questo aspetto difetterebbe la motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal (OMISSIS) e’ fondato nell’assorbente motivo concernente la nullita’ della notificazione all’imputato del decreto dispositivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita con la procedura dell’irreperibilita’ senza essere stata preceduta dal rinnovo del relativo decreto emesso all’esito delle indagini preliminari.

Il dato di fatto posto alla base dell’eccezione difensiva, ossia la mancata rinnovazione del decreto di irreperibilita’ emesso ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non veniva posto in discussione nella sentenza impugnata; nella quale neppure si prendeva alcuna posizione in ordine alla questione delle necessita’ di tale rinnovazione per la notifica del decreto dispositivo del giudizio. Osservava invece la Corte territoriale come l’eccezione fosse preclusa in quanto non sollevata nelle precedenti fasi del giudizio.

Tale argomentazione presuppone implicitamente che la circostanza dedotta sia riconducibile alle categorie delle nullita’ relative o di quelle a regime intermedio, con le relative sanatorie in conseguenza della tardiva proposizione dell’eccezione; presupposto che si rivela tuttavia errato. Come invero correttamente rilevato dal ricorrente, conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’, il vizio della notificazione eseguita con il rito previsto per l’irreperibilita’, in quanto attenga come nel caso di specie alla vocatio in judicium, genera una nullita’ assoluta, insanabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 30072 del 24/03/2009, Pesce, Rv. 24448101; Sez. 1, n. 29226 del 13/07/2005, Serigne, Rv. 232100; Sez. 1, n. 3488 del 21/09/1993, De Simone, Rv. 195304).

D’altra parte, la questione di diritto posta dalla difesa con riguardo alla sussistenza o meno dell’obbligo di rinnovare il decreto di irreperibilita’ emesso a conclusione delle indagini preliminari ai fini della notifica del decreto dispositivo del giudizio, alla quale per quanto detto non veniva data specifica risposta nella sentenza impugnata, deve essere comunque risolta nel senso della necessita’ della rinnovazione, e della conseguente nullita’ della notificazione del decreto dispositivo del giudizio nei confronti del (OMISSIS) in quanto non preceduta da detta attivita’.

L’articolo 160 c.p.p., comma 1, prevede espressamente l’inefficacia, per la fase procedimentale successiva alla pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare – ovvero alla chiusura delle indagini preliminari ove l’udienza preliminare manchi, situazione che non ricorre pero’ nel caso in esame – del decreto di irreperibilita’ emesso nel corso delle indagini preliminari. La norma non contempla la particolare situazione, oggetto della questione qui discussa, del decreto di irreperibilita’ emesso in esito alle indagini preliminari ai fini della notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis c.p.p.; e cio’ per la semplice ragione che quest’ultima norma e’ sopravvenuta rispetto al citato articolo 160.

Questa Corte di legittimita’ ha avuto modo di affermare che il decreto di irreperibilita’ emesso dal pubblico ministero, ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, e’ efficace anche per la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio disposto dallo stesso pubblico ministero (Sez. U, n. 24527 del 24/05/2012, Napolitano, Rv. 252692). Nella stessa occasione, tuttavia, e’ stato sottolineato come diversa soluzione debba essere adottata laddove il pubblico ministero, successivamente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, abbia svolto ulteriore attivita’ di indagine. E cio’ non solo perche’ in tale situazione le indagini non potrebbero dirsi concluse, e quindi il decreto di irreperibilita’ risulterebbe emesso in permanenza delle indagini preliminari, con la conseguente applicabilita’ della citata previsione di cui all’articolo 160 c.p.p., comma 1; ma anche perche’, nell’ipotesi descritta, verrebbe meno la ristrettezza dell’arco temporale fra l’emissione del decreto di irreperibilita’ e la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che rende in concreto superflua l’esecuzione di nuove ricerche sulla reperibilita’ dell’imputato.

Alla luce di questa precisazione, il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte deve essere definito in termini diversi e ben piu’ articolati di quelli di una mera previsione di generale efficacia del decreto di irreperibilita’, emesso a conclusione delle indagini preliminari, anche per la fase introduttiva del giudizio.

Tale efficacia e’ invero attribuita al decreto in esame a condizione che la continuita’, normalmente intercorrente fra l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dallo stesso pubblico ministero, renda superflua la rinnovazione delle ricerche; condizione che viene meno ove fra i due atti si interponga un passaggio procedimentale ulteriore, quale l’esecuzione di nuove indagini a seguito della notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis c.p.p..

Orbene, l’indicata condizione di continuita’ e’ all’evidenza insussistente nell’ipotesi, ricorrente nel caso qui esaminato, in cui l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato con la procedura dell’irreperibilita’, sia stato emesso in un procedimento nel quale e’ prevista la celebrazione dell’udienza preliminare. In questa situazione, infatti, fra l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e quella del provvedimento dispositivo del giudizio si inserisce un’intera fase procedimentale, ossia quella della fissazione e della celebrazione dell’udienza preliminare, che costituisce un’interposizione avente consistenza ben maggiore di quella del compimento di ulteriori indagini da parte del pubblico ministero, ritenuto nella citata decisione delle Sezioni Unite come tale da imporre la rinnovazione delle ricerche dell’imputato; e peraltro ulteriormente caratterizzata, rispetto alla situazione esaminata in quella decisione, dalla diversita’ del soggetto processuale che emette il provvedimento introduttivo del giudizio, vale a dire il giudice dell’udienza preliminare, rispetto al pubblico ministero emittente dell’avviso di cui all’articolo 415-bis.

Per un verso, pertanto, non ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni poste dalla citata giurisprudenza di legittimita’ per l’efficacia del decreto di irreperibilita’, emesso a conclusione del indagini preliminari, ai fini della notifica del provvedimento dispositivo del giudizio; e per altro appare irragionevole una prospettazione nella quale lo svolgimento di una fase della rilevanza di quella dell’udienza preliminare non incida sulla permanenza dei presupposti per la qualificazione dell’imputato come irreperibile, con le relative conseguenze in tema di garanzia dell’effettiva possibilita’ di partecipazione dello stesso al procedimento.

La nullita’ della notifica del decreto dispositivo del giudizio comporta l’annullamento senza rinvio, nei confronti del (OMISSIS), non solo della sentenza impugnata, ma anche di quella di primo grado, seguendone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza.

2. I motivi dedotti dal ricorrente (OMISSIS) sono infondati.

2.1. Sulla revoca dell’ammissione di testi a difesa nel giudizio di primo grado, il relativo motivo di appello, del quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, era proposto in termini generici, non risultando dedotta la significativita’ delle circostanze oggetto delle testimonianze a contrasto degli elementi probatori posto a sostegno della decisione di condanna. Tenuto conto di questo, la conferma che con la sentenza impugnata veniva data alla ritenuta decisivita’ di detti elementi, unitamente al richiamo del provvedimento con il quale il Tribunale disponeva la revoca dell’ammissione delle prove in considerazione dell’acquisizione degli elementi stessi, costituisce implicita quanto adeguata motivazione sul punto.

2.2. Sulla sussistenza dei fatti di bancarotta documentale, la sentenza impugnata era motivata in base alla mancanza di riscontri documentali che riferissero all’attivita’ imprenditoriale le operazioni di giroconto e di compensazione annotate nella contabilita’, ai versamenti di somme in conto capitale in misura inferiore agli importi degli aumenti deliberati, all’omessa registrazione di operazioni rilevanti effettuate nel 2003 e dell’erogazione delle somme in favore delle altre societa’ ed all’eliminazione dei crediti nei confronti di queste ultime mediante un anomalo giroconto verso un’unica posizione creditoria riferita incomprensibilmente allo stabilimento di Asti.

Siffatta motivazione non incorre nel lamentato vizio di contraddittorieta’ intrinseca rispetto all’affermazione della regolare tenuta delle scritture ed all’avvenuta ricostruzione dei movimenti ritenuti distrattivi. Della regolarita’ della contabilita’ si dava invero atto per il solo aspetto formale, individuandosi la sussistenza del reato contestato nella difformita’ fra tali formali registrazioni ed effettivi movimenti finanziari; e, per altro verso, il reato contestato e’ ravvisabile non solo quando la ricostruzione contabile sia assolutamente impossibile, ma anche laddove la stessa sia ottenuta con accertamenti di particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965).

Neppure si espone, la sentenza impugnata, alla censura di contraddittorieta’ estrinseca dedotta dal ricorrente con riguardo alla circostanza per la quale il (OMISSIS) sarebbe stato estromesso dall’amministrazione della fallita allorche’ si manifestavano le segnalate anomalie contabili. Tale circostanza, qui come per altre censure che saranno di seguito esaminate, e’ infatti oggetto di una mera deduzione di merito, non consentita in questa sede a fronte del coerente riferimento della Corte territoriale alla pregnante posizione gestionale assunta dal (OMISSIS) quale amministratore delegato della societa’ dal 21 settembre 2001 e presidente del consiglio di amministrazione dal 27 marzo 2002 alla fine del 2003, e comunque irrilevante rispetto ai doveri di controllo derivanti da siffatta posizione.

2.3. Sull’elemento psicologico del reato di bancarotta documentale, posto che detto reato e’ in concreto contestato all’imputato nei termini non di una mera omissione nella tenuta della contabilita’ – nel qual caso sarebbe richiesto il dolo qualificato individuato dalla giurisprudenza di legittimita’ nella volonta’ di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e cosi’ occultare gli stessi al controllo dei creditori, con il conseguente pregiudizio per gli stessi (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494) – ma dell’impossibilita’ di ricostruire i movimenti finanziari della fallita in conseguenza della mancata o anomala contabilizzazione di determinate operazioni, il relativo coefficiente soggettivo si atteggia nella forma del dolo generico, dato dalla consapevolezza che tali modalita’ di registrazione contabile possano produrre le descritte conseguenze in tema di irricostruibilita’ dell’andamento gestionale (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444).

In questa prospettiva, il riferimento della sentenza impugnata alle concrete forme esecutive della condotta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e’ tutt’altro che irrilevante, essendo invece adeguato nel motivare, in base all’entita’ ad alla pluralita’ delle anomalie contabili, la sussistenza del dolo come appena individuato. Mentre e’ invece irrilevante, nella stessa ottica, l’accenno del ricorso a quanto affermato nell’atto di appello con riguardo all’asserito intento dell’imputato di agire allo scopo del rilancio della societa’, non incompatibile con la consapevolezza delle conseguenze della condotta sulla possibilita’ di ricostruire il complesso dei movimenti finanziari della fallita; il che esclude la sussistenza del lamentato vizio di omessa motivazione su una deduzione per quanto detto non decisiva.

2.4. Sulla configurabilita’ della contestata bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale osservava che, per quanto anticipato al punto precedente, il (OMISSIS) esercitava ruoli gestionali nella fallita in un periodo nel quale la stessa manifestava gia’ sintomi di crisi, di cui si parlava anche nelle riunioni del consiglio di amministrazione, dati da dismissioni, tentativi di rilancio e ben due aumenti di capitale nel corso degli anni 2002 e 2003; e che, in questo contesto, il 4 dicembre 2002 il consiglio di amministrazione incaricava il (OMISSIS) di reperire affidamenti. E da cio’ concludeva, senza incorrere in vizi logici, per l’inevitabile coinvolgimento dell’imputato nelle operazioni distrattive che in quel periodo venivano effettuate.

Il ricorrente si limita a censurare in questa prospettiva la mancata valutazione dell’asserita volonta’ dell’imputato di operare per la ripresa della societa’ e dell’affidabilita’ del (OMISSIS), che non avrebbe consentito al (OMISSIS) di percepirne gli intenti distrattivi; considerazioni, queste, che si rivelano prive di decisivita’ rispetto ad un quadro motivazionale che evidenziava l’impossibilita’ per il (OMISSIS), nella sua posizione, di non apprezzare gli effetti depauperativi delle operazioni contestate. Ne’ e’ ravvisabile la dedotta contraddizione con il rilascio di deleghe, da parte dell’imputato, a dirigenti facenti parte della precedente compagine gestionale, circostanza non incompatibile con la posizione soggettiva attribuita al (OMISSIS).

2.5. Sulla sussistenza delle singole condotte distrattive contestate, si rivelano infondate le censure di omessa valutazione di circostanze favorevoli alla difesa, proposte dal ricorrente con riguardo a tutte le distrazioni contestate.

2.5.1. Per il versamento in favore della (OMISSIS), l’operazione era ricostruita nell’estinzione di un’esposizione di quest’ultima societa’ verso la (OMISSIS), oggetto di un credito chirografario dell’istituto di credito, con contestuale costituzione di un credito viceversa privilegiato della banca nei confronti della fallita, in quanto garantito da ipoteca su un’immobile della (OMISSIS), in relazione al mutuo della somma poi ceduta alla (OMISSIS).

A fronte di cio’, e’ in primo luogo inconferente il richiamo del ricorrente alla riconducibilita’ dell’operazione alle dinamiche interne di un gruppo di societa’, con implicito riferimento alla ravvisabilita’ di vantaggi compensativi per la fallita.

La portata esimente di tali vantaggi compensativi, espressamente prevista per il reato di infedelta’ patrimoniale di cui all’articolo 2634 c.c., pur se estesa nella sua operativita’ ai reati di bancarotta dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562), presuppone, secondo gli stessi principi nell’occasione enunciati, non solo l’esistenza di un vantaggio complessivamente ricevuto dal gruppo a seguito delle operazioni, ma anche l’idoneita’ dello stesso a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi cagionati alla societa’ fallita dalle operazioni, in modo che le stesse risultino non incidenti sulle ragioni dei creditori. Entrambe le condizioni sono, a ben vedere, espressione del particolare rigore che deve contraddistinguere le valutazioni sull’esistenza e la significativita’ di vantaggi compensativi in presenza dell’intervenuto fallimento della societa’; fallimento che inevitabilmente implica il pregiudizio per le posizioni creditorie. E’ in altre parole necessario, perche’ possa essere esclusa la rilevanza penale del fatto, che le operazioni contestate abbiano prodotto benefici indiretti tali da renderle in concreto ininfluenti sulla creazione di tale pregiudizio (Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883).

Questa Corte Suprema ha peraltro avuto modo di precisare come l’allegazione di un siffatto vantaggio non sia sufficiente ad escludere la natura distrattiva dell’operazione; essendo altresi’ necessaria la dimostrazione non solo del compimento dell’operazione in una logica di gruppo, ma anche dell’esistenza di una saldo finale positivo che renda l’operazione stessa soltanto temporaneamente svantaggiosa, e quindi in conclusione non depauperativa, per la societa’ controllata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675).

Nel caso di specie, oltre a non essere specificamente dedotto, nessun vantaggio compensativo e’ in concreto ravvisabile in un’operazione che, lungi dall’interessare nella sua interezza un gruppo di societa’, peraltro neppure definito compiutamente come tale dal ricorrente, intercorreva unicamente fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) e si traduceva soltanto nel ripianamento dell’esposizione

bancaria della seconda societa’, attribuendo alla fallita un debito, relativo alla restituzione della somma mutuata, di consistenza decisamente superiore a quello menzionato nel ricorso con riguardo alla fidejussione precedentemente prestata in favore della (OMISSIS), senza che alcuna contropartita a tale aggravio ne derivasse per la (OMISSIS).

Sono altresi’ irrilevanti le circostanze indicate dal ricorrente nell’essere stata l’operazione richiesta dall’istituto di credito, il che all’evidenza non incide sulla responsabilita’ degli amministratori della fallita in ordine alla disposizione della stessa, e inizialmente disposta dal coimputato (OMISSIS), tanto non escludendo la responsabilita’ del (OMISSIS) per averla seguita nell’ambito delle sue responsabilita’ amministrative; mentre si risolve anche in questo caso in una notazione in fatto, non consentita in questa sede, l’affermazione per la quale l’imputato sarebbe stato esautorato dalla carica prima della conclusione dell’operazione stessa.

2.5.2. Per i versamenti in favore della (OMISSIS), gli stessi erano ritenuti distrattivi in considerazione dell’insussistenza della causale dichiarata nelle fatture apparentemente emesse dalla beneficiaria, evidenziata dal mancato rinvenimento dei beni ivi indicati e delle relative bolle di consegna, di quanto riferito dal teste Serra sull’inoperativita’ della (OMISSIS) e dell’incompatibilita’ dell’oggetto sociale di quest’ultima con quello della (OMISSIS); osservando inoltre i giudici di merito che, pur essendo stati rilevati movimenti finanziari per un importo complessivo di Euro 694.551, inferiore a quello contestato, quest’ultimo corrispondeva comunque al credito indicato nella scheda contabile verso la (OMISSIS) e non posto in discussione dalla difesa.

A questa articolata ricostruzione, il ricorrente oppone genericamente la riproposizione della tesi dell’effettivita’ dei rapporti finanziari con la (OMISSIS), non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, e il richiamo al minore importo delle movimentazioni ricostruite rispetto al credito contestato, per quanto appena detto ritenuto irrilevante; e per il resto espone non consentiti rilievi in fatto sulla collocazione temporale dei versamenti rispetto al periodo di esercizio delle cariche amministrative da parte dell’imputato.

2.5.3. Per i versamenti in favore della (OMISSIS), la condotta distrattiva era individuata sia nella espressa qualificazione contabile degli stessi come finanziamenti, privi di contropartite, che nella successiva girata del relativo credito alla controllante (OMISSIS).

Gli elementi dei quali il ricorrente lamenta la mancata valutazione si riducono all’asserito esautoramento del (OMISSIS) ed alla riferibilita’ delle operazioni ai poteri assegnati al coimputato (OMISSIS), e quindi a considerazioni in fatto e comunque irrilevanti a fronte delle cariche amministrative assunte dall’imputato.

2.5.4. Per i versamenti in favore della (OMISSIS), la sentenza impugnata era motivata in base alla mancanza delle fatture, il cui saldo era indicato in contabilita’ come causale delle operazioni, ed alla carica di amministratore unico della societa’ beneficiaria, ricoperta dall’imputato.

Oltre ad un ennesimo riferimento in fatto all’estromissione dell’imputato dalla gestione della fallita, in questo caso peraltro superato dalla posizione gestionale del (OMISSIS) nella (OMISSIS), sulla quale nessun rilievo specifico e’ dedotto dal ricorrente, quest’ultimo propone per il resto ulteriori e non consentite deduzioni di merito sull’esistenza di contropartite dell’operazione, diverse dalla causale contabilmente indicata.

2.5.5. Per i versamenti in favore della (OMISSIS), la Corte territoriale osservava che gli stessi non avevano alcuna giustificazione nell’ambito di un rapporto nel quale le due societa’ risultavano garantirsi reciprocamente i rispettivi debiti.

Nel riferimento alla posizione della (OMISSIS) quale societa’ immobiliare del gruppo, il ricorrente deduce anche in questo caso la mancata valutazione di vantaggi compensativi, per i quali non possono che richiamarsi le considerazioni svolte al precedente punto 2.5.1 in ordine sia all’omessa specificazione della natura di tali vantaggi che all’impossibilita’ di ravvisare gli stessi in un’operazione limitata alle due societa’ indicate ed al trasferimento di risorse dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) senza alcun utile per la prima e per il gruppo. Per il resto, il ricorso propone ancora rilievi in fatto sull’esautoramento del (OMISSIS), che non tengono conto delle cariche rivestite dallo stesso non solo nella fallita, ma anche, come osservato nella sentenza impugnato, nella stessa (OMISSIS).

2.6. Sulla configurabilita’, nel versamento in favore della (OMISSIS), del diverso reato di bancarotta preferenziale nella forma della simulazione di un titolo di prelazione, deve rilevarsi che quest’ultima fattispecie, come gia’ correttamente osservato nella sentenza impugnata, non puo’ essere ravvisata in una situazione nella quale a mutare non era solo la natura del credito vantato dalla (OMISSIS), riqualificato da chirografario a privilegiato, ma anche l’identita’ della posizione debitoria, che dalla (OMISSIS) veniva trasferita alla (OMISSIS); la quale si trovava, a conclusione dell’operazione, ad aver contratto il debito per la restituzione di una somma mutuata in realta’ destinata a sanare la partita debitoria della (OMISSIS).

Sono irrilevanti in contrario le considerazioni svolte all’odierna udienza dai difensori del ricorrente, per le quali il mutuo avrebbe consentito anche il pagamento del debito gravante sulla fallita in conseguenza della fidejussione prestata in favore della (OMISSIS). Tanto non esclude infatti che l’operazione costituiva a carico della (OMISSIS) un diverso e piu’ oneroso debito, dato dal diretto obbligo di restituzione della somma mutuata, che non puo’ essere considerato quale risultato della ristrutturazione della precedente obbligazione fidejussoria.

2.7. Sulla configurabilita’ dell’aggravante del danno di rilevante gravita’, e’ in primo luogo irrilevante il dato dedotto dal ricorrente nella contestazione della stessa unicamente per il reato di bancarotta documentale, non incompatibile con la sussistenza della circostanza.

Quanto all’ulteriore questione posta dal ricorrente in ordine alla dedotta impossibilita’ di ravvisare l’aggravante per i fatti di bancarotta societaria, questa Corte, pur in presenza di una pronuncia in tal senso (Sez. 5, n. 8828 del 18/12/2009, Truzzi, Rv. 246154), ritiene di aderire al successivo e prevalente orientamento, per il quale l’aggravante e’ applicabile anche alle fattispecie di bancarotta impropria in esame (Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 257762; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, Venturato, Rv. 258446; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009; Sez. 5, n. 127 dell’08/11/2011, dep. 2012, Pennino, Rv. 252664); prevalenza in considerazione della quale che esclude la sussistenza delle condizioni per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, sollecitata in via subordinata dal ricorrente.

2.8. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorso si risolve infine in difformi valutazioni di merito sulla significativita’ dell’intento dell’imputato di risanare la societa’, della regolare tenuta della contabilita’ e del comportamento processuale del (OMISSIS), elementi valutati nella sentenza impugnata e ritenuti irrilevanti a fronte della considerazione per la quale, pur in presenza di un iniziale programma risanatorio, l’imputato aveva cooperato con il (OMISSIS) nelle operazioni distrattive partecipando alla spoliazione della societa’.

3. I motivi dedotti dal ricorrente (OMISSIS) sono infondati.

3.1. Sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta patrimoniale, le censure del ricorrente si incentrano nella critica alla ritenuta configurabilita’ del concorso dell’imputato nel reato, nella sua posizione di componente del consiglio di amministrazione privo di deleghe.

Sul punto, si osservava nella sentenza impugnata che il (OMISSIS) partecipava a tutte le riunioni del consiglio nelle quali si discuteva dell’operazione relativa all’erogazione della somma in favore della (OMISSIS) e disponeva direttamente il relativo bonifico, assumeva in proprio i poteri relativi alla gestione finanziaria della fallita e deteneva la carica di amministratore unico in diverse societa’ del gruppo riferibile al (OMISSIS); e si concludeva che dal complesso di questi elementi l’imputato appariva in grado di apprezzare la natura distrattiva dei trasferimenti di risorse verso le altre societa’.

Tanto appalesa in primo luogo l’infondatezza della doglianza di omessa motivazione sui dati indicativi della consapevolezza dell’imputato in ordine alle caratteristiche distrattive delle operazioni, per quanto detto invece

specificamente menzionati, ed al concorso del (OMISSIS) nelle stesse; concorso viceversa chiaramente delineato nella materiale partecipazione ad alcune delle condotte, quale il versamento in favore della (OMISSIS) mediante l’esecuzione del bonifico, e, in generale, nella mancata attivazione, a fronte di inequivocabili segnali di illiceita’ delle operazioni, dei poteri di controllo inerenti alla carica amministrativa rivestita dall’imputato.

Quanto in particolare ad uno degli elementi di cui si tratta, ovvero l’incarico del (OMISSIS) nella gestione finanziaria della societa’, e’ altresi’ infondata la censura per la quale l’esistenza di tale incarico sarebbe oggetto di un’affermazione immotivata. Il relativo passaggio della sentenza impugnata, nell’esame della posizione del (OMISSIS), richiama infatti implicitamente quanto precedentemente rilevato nella trattazione della posizione del (OMISSIS) in ordine alla circostanza per la quale il 4 dicembre 2002 il consiglio di amministrazione attribuiva fra l’altro al (OMISSIS) il predetto incarico.

Gli ulteriori rilievi del ricorrente sulla definizione delle linee strategiche della societa’ in epoca precedente all’ingresso del (OMISSIS) nella compagine amministrativa della (OMISSIS), e sull’attribuzione delle relative decisioni al (OMISSIS) secondo quanto affermato nella stessa sentenza impugnata, attengono a considerazioni in fatto e comunque ad aspetti irrilevanti rispetto all’impianto motivazionale della sentenza impugnata, nel quale la responsabilita’ dell’imputato era individuata per quanto detto nella partecipazione all’esecuzione di dette decisioni nella consapevolezza della loro illiceita’ e, comunque, nella mancata opposizione alle stesse, dolosa in quanto assistita da tale consapevolezza nella posizione amministrativa assunta dall’imputato.

3.2. Sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta documentale, il dedotto vizio di omessa motivazione e’ insussistente nel momento in cui, a fronte di quanto osservato nella sentenza di primo grado in ordine all’attiva presenza dell’imputato nel consiglio di amministrazione della fallita ed all’astensione del (OMISSIS) dall’esercizio dei doveri di controllo sulla corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari della societa’, nell’atto di appello era proposto un motivo generico, in quanto espresso in una contestazione della ravvisabilita’ del reato priva di precise deduzioni sulle argomentazioni dei giudici di merito, e pertanto inammissibile.

3.3. Considerazioni analoghe a quelle appena esposte valgono per il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. Anche a questo proposito, infatti, il corrispondente motivo di appello era generico, e quindi inammissibile, laddove non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado, articolata nel riferimento all’ingente importo delle distrazioni, alla capacita’ di ottenere i finanziamenti dai quali provenivano le somme distratte ed alla potenzialita’ criminale conseguentemente dimostrata, limitandosi a contrapporvi elementi diversi, quali il ruolo esecutivo, l’incensuratezza ed il comportamento processuale dell’imputato, all’evidenza ritenuti irrilevanti dai giudici di merito.

I ricorsi del (OMISSIS) e del (OMISSIS) devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonche’ la sentenza di primo grado, limitatamente alla posizione del ricorrente (OMISSIS).

Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza.

Rigetta i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.