la ammissione al passivo del fallimento di un credito per cui e’ stato emesso decreto ingiuntivo e’ condizionata alla apposizione del visto di esecutorieta’, di cui all’articolo 647 c.p.c., in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Non e’ invece sufficiente la mera attestazione del Cancelliere di mancata proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo, carente della ulteriore fase, di naturale giurisdizionale, di verifica del procedimento di notifica dei decreto ingiuntivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19459-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. 72550/15 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 03/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
che con decreto in data 28 giugno – 3 luglio 2017 numero 3020 il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso lo stato passivo del fallimento della societa’ (OMISSIS) (in prosieguo: (OMISSIS)) srl per l’insinuazione del proprio credito di lavoro, fondato su decreto ingiuntivo;
che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che l’opponente aveva depositato attestazione del cancelliere di “dichiarazione di definitivita’ di decreto ingiuntivo” nel corpo della quale si dava atto della proposizione di istanza verbale ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. e della mancata proposizione della opposizione.
Tale attestazione non costituiva prova della esecutorieta’ del decreto ingiuntivo, dalla quale soltanto derivava la sua opponibilita’ al fallimento.
La pronuncia del decreto di esecutorieta’ da parte del giudice dell’ingiunzione era presupposto necessario perche’ il decreto ingiuntivo assumesse efficacia di giudicato, in quanto era emessa in esito ad una verifica, di regolarita’ della notifica, di natura giurisdizionale, non surrogabile da una attestazione di Cancelleria.
Peraltro la attestazione dava atto della presentazione della istanza verbale per la emissione del decreto di esecutorieta’ e non anche della pronuncia di tale provvedimento.
che avverso il decreto ha proposto ricorso (OMISSIS), articolato in tre motivi, cui il fallimento della societa’ (OMISSIS) srl non ha opposto difese;
che la proposta dei relatore e’ stata comunicata alla parte -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
che il ricorrente ha depositato copia del ricorso notificato corredata della attestazione di conformita’ delle copie dei documenti digitali depositate in questo grado agli atti originali.
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’attestazione di cancelleria apposta in capo alla formula esecutiva.
Ha esposto che l’ultima pagina del decreto ingiuntivo prodotto in causa conteneva la attestazione di Cancelleria esaminata nel decreto impugnato mentre la pagina precedente recava la dicitura “reso esecutivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. il 19.1.13”.
Il Tribunale non aveva esaminato tale attestazione, avente rilievo decisivo.
– con il secondo motivo, in via subordinata – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., sulla questione della valenza dell’attestazione del cancelliere di avvenuta apposizione del decreto di esecutorieta’ ex articolo 647 c.p.c.;
– con il terzo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione degli articoli 57 e 647 c.p.c., dell’articolo 2700 c.c., L. Fall., articolo 96, comma 2, n. 3. Con il motivo si assume che con la opposizione non si intendeva contestare il consolidato orientamento di legittimita’ secondo cui per la ammissione al passivo del credito fondato su decreto ingiuntivo occorre la emissione del decreto di esecutorieta’ anteriormente alla dichiarazione di fallimento ma, piuttosto, sostenere che la emissione del decreto di esecutorieta’ ex articolo 647 c.p.c., era provata, fino a querela di falso, dalla relativa attestazione di Cancelleria.
Erroneamente, dunque, il credito non era stato ammesso al passivo;
che in via preliminare il Collegio osserva che la notifica telematica del ricorso introduttivo del giudizio al curatore del fallimento, rimasto intimato, e’ provata dalle copie estratte su supporto analogico e prodotte in questa sede, in quanto attestate conformi agli originali digitali dal difensore in vista della adunanza camerale; sul punto devono essere applicati i principi enunciati da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza del 24 settembre 2018 nr. 22438;
che, venendo all’esame delle censure, reputa il Collegio si debba accogliere il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. civ. sez. 1, 06.02.2018 nr. 2824; 11.10.2013 nr. 23202 e giurisprudenza ivi richiamata), cui il ricorso rinvia e che in questa sede va ribadita, la ammissione al passivo del fallimento di un credito per cui e’ stato emesso decreto ingiuntivo e’ condizionata alla apposizione del visto di esecutorieta’, di cui all’articolo 647 c.p.c., in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Non e’ invece sufficiente la mera attestazione del Cancelliere di mancata proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo, carente della ulteriore fase, di naturale giurisdizionale, di verifica del procedimento di notifica dei decreto ingiuntivo.
Tale giurisprudenza e’ stata applicata dal decreto impugnato, avendo il Tribunale affermato, in coerenza con il principio qui condiviso, che nella fattispecie di causa vi era la attestazione del Cancelliere di mancata proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo ma era carente la emissione del decreto di esecutorieta’ del giudice ex articolo 647 c.p.c., anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
In fatto, tuttavia, la statuizione impugnata non da’ in alcun modo conto della ulteriore attestazione di Cancelleria apposta in data 6 febbraio 2013, in premessa alla formula esecutiva, del seguente tenore:
“reso esecutivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., il 19.1.2013”.
Trattasi di fatto non esaminato nel decreto e potenzialmente decisivo, in applicazione della giurisprudenza richiamata, sicche’ ricorre il denunziato vizio della motivazione.
che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il decreto impugnato deve essere cassato con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione affinche’ provveda all’esame del fatto sopra indicato; restano assorbiti tanto il secondo che il terzo motivo di ricorso, essendo riservata al Tribunale la ulteriore trattazione del merito;
che il Tribunale provvedera’, altresi’, alla liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – al Tribunale di Roma in diversa composizione.