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la L.Fall., articolo 43, comma 3, stabilisce che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, va infatti interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l’interruzione e’ sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’articolo 300 c.p.c. (e’, cioe’, automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall’evento), ma non anche nel senso che la parte non fallita e’ tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1406-2014 proposto da:
REGIONE ABRUZZO (OMISSIS), in persona del Presidente della Regione pro tempore, COMMISSARIO AD ACTA PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA’ DELLA REGIONE ABRUZZO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELIO SFATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 700/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 28/05/2013 depositata il 02/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore MAGDA CRISTIANO.
FATTO E DIRITTO
1) La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello della Regione Abruzzo e del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanita’ regionale contro la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato estinta, per omessa riassunzione, l’opposizione proposta dagli appellanti al decreto ingiuntivo loro notificato il 27.4.010 da (OMISSIS) s.r.l., societa’ che il successivo (OMISSIS) era stata dichiarata fallita e che non era comparsa alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 30.9.010 e rinviata dal g.i. al 24.3.2011.
La corte del merito ha rilevato: che, ai sensi della L.Fall., articolo 43, novellato, il processo si era interrotto Oso iure contestualmente alla dichiarazione di fallimento; che pertanto era nulla tutta l’attivita’ processuale compiuta successivamente a tale data, ivi compreso il provvedimento di rinvio dell’udienza; che non poteva ritenersi idonea alla prosecuzione del giudizio l’iniziativa degli opponenti clic, il 28.12.010, avevano notificato al Fallimento l’originario atto di citazione ed il verbale della prima udienza di trattazione; che neppure era idoneo allo scopo il successivo ricorso per la riassunzione del processo, notificato dagli opponenti al curatore, anche ai sensi dell’articolo 299 c.p.c., il 16.2.011, in quanto tale atto non conteneva ne’ la richiesta al giudice di fissare un’udienza per la prosecuzione del processo, ne’ la vocatio in ius del Fallimento con l’invito a comparire all’udienza del 24.3.011 (che, peraltro, non poteva ritenersi validamente fissata); che, in conclusione, andava condivisa la decisione del primo giudice, di accoglimento dell’eccezione di estinzione sollevata dal curatore, intervenuto volontariamente in giudizio all’udienza del 17.5.011.
La sentenza, pubblicata il 2.7.013, e’ stata impugnata dai soccombenti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.
L’altra parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
Le parti costituite hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all’articolo 380 bis c.p.c..
Il Fallimento ha depositato memoria;
2) E’ manifestamente fondato il primo motivo del ricorso, con il quale si contesta che l’atto notificato alla curatela il 16.2.011 non fosse idoneo alla prosecuzione del giudizio.
Appare opportuno premettere clic la sentenza si fonda sull’errato presupposto della nullita’ di tutta l’attivita’ processuale compiuta in data successiva alla dichiarazione di fallimento della creditrice: la L.Fall., articolo 43, comma 3, clic stabilisce che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, va infatti interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l’interruzione e’ sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’articolo 300 c.p.c. (e’, cioe’, automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall’evento), ma non anche nel senso che la parte non fallita e’ tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata.
Nel caso di specie, in cui il giudice di primo grado non aveva dichiarato il processo interrotto, il rigetto dell’eccezione di estinzione sollevata dal Fallimento avrebbe dunque dovuto fondarsi sul mero rilievo che il termine per la riassunzione del giudizio nei confronti del curatore non era mai iniziato a decorrere.
Cio’ precisato, e tenuto conto che la sentenza non e’ stata impugnata nella parte in cui ha erroneamente statuito che fosse onere della Regione e del Commissario di provvedere alla riassunzione, va comunque rilevato che l’atto di cui si discute richiama integralmente il contenuto della citazione in opposizione e contiene la chiara enunciazione della volonta’ degli opponenti (integrante la sostanziale vocatio in ius) di proseguire nei confronti del Fallimento il giudizio originariamente promosso contro la creditrice in bollii. la mancanza di un apposito periodo conclusivo, contenente l’invito al Fallimento a comparire all’udienza di rinvio gia’ fissata dal g.i., non rendeva dunque l’atto inidoneo allo scopo cui era destinato, ma integrava una nullita’ sanabile ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 2.
Accolto il primo motivo, ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 2, al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione, che esaminera’ il merito dell’opposizione e liquidera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimita’.