l’autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso piu’ soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che, mentre l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito (e quindi l’improcedibilita’ della domanda proposta), l’azione nei confronti del coobbligato in bolli; puo’ senz’altro proseguire in sede ordinaria.
Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 1 marzo 2019, n. 6179
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1563-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimate –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 256/16 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 29/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che chiede che la Corte di cassazione voglia, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarare competente il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro per la parte della controversia avente oggetto le domande proposte nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..
RILEVATO IN FATTO
che, con ordinanza depositata il 29.11.2017, corretta con successivo provvedimento del 20.12.2017, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la competenza del locale tribunale fallimentare in ordine alla domanda di pagamento di somme di denaro proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. e del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., la prima quale committente dell’appalto nell’ambito del quale egli aveva prestato la propria opera alle dipendenze di (OMISSIS) s.r.l. in bonis;
che avverso tale pronuncia (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo che venga dichiarata la competenza del giudice del lavoro limitatamente alle domande proposte nei confronti di (OMISSIS) s.p.a.;
che nessuna delle parti intimate ha svolto attivita’ difensiva;
che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria della competenza del Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che e’ consolidato il principio secondo cui la ripartizione, all’interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talche’, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio giudiziario, non e’ configurabile rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza (cfr. tra le piu’ recenti Cass. nn. 14137 del 2018, 13138 del 2017, 12326 del 2015, 21668 del 2013, 24656 del 2011);
che, nondimeno, e’ stato precisato che quando una questione di distribuzione degli affari civili all’interno dello stesso ufficio giudiziario sia stata qualificata erroneamente come questione di competenza, e non invece di ripartizione degli affari interna ad uno stesso ufficio, il mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione che abbia riguardato solo questo punto e’ comunque il regolamento necessario di competenza, in applicazione del principio dell’apparenza (Cass. n. 5313 del 2014, cui ha dato recentemente seguito Cass. n. 7882 del 2018);
che, sebbene al riguardo sia stato obiettato che il criterio dell’apparenza non potrebbe in tali casi giovare, essendo per sua natura idoneo a regolare la scelta del mezzo d’impugnazione ma non anche a decidere dell’impugnabilita’ o meno del provvedimento giudiziale, che e’ questione per la quale vale l’opposto criterio della prevalenza della sostanza degli atti processuali sulla loro forma (cosi’ espressamente Cass. n. 8905 del 2015), reputa in specie il Collegio di dovervi dare continuita’, dal momento che la pronuncia con cui il giudice ordinario o del lavoro si spoglia della controversia in favore del giudice fallimentare e’ comunque impugnabile con l’appello (cfr. tra le tante Cass. nn. 2411 del 2010, 10485 del 2011, 21669 del 2013) ed e’ consolidato il principio secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell’apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (cfr. da ult. Cass. n. 13381 del 2017);
che, nel merito, il ricorso e’ fondato, dovendo darsi continuita’ al principio secondo cui l’autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso piu’ soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che, mentre l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito (e quindi l’improcedibilita’ della domanda proposta), l’azione nei confronti del coobbligato in bolli; puo’ senz’altro proseguire in sede ordinaria (Cass. nn. 2902 del 2016, 2411 del 2010 cit.);
che, pertanto, il ricorso va accolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il giudizio andra’ riassunto nei termini di legge. Spese al merito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.