Nel caso in cui il curatore fallimentare agisca quale avente causa dell’imprenditore fallito esercitando un diritto rinvenuto nel suo patrimonio, non vi è ostacolo all’applicazione dell’art. 2709 c.c., – secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore – essendo egli subentrato nella medesima posizione processuale e sostanziale di quest’ultimo; sulla scorta di tale principio si è ritenuta applicabile la predetta norma nei confronti del curatore fallimentare che aveva agito in danno dei soci della società fallita per ottenerne la condanna ad eseguire i versamenti ancora dovuti.

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Tribunale Gela, civile Sentenza 23 aprile 2019, n. 207

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Gela, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Flavia Strazzanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 878/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi,

TRA

(…), nato a G. il (…), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall’avv. Ti.Ra., nel cui studio, in Gela corso (?), è elettivamente domiciliato,

Opponente

CONTRO

Curatela del Fallimento (…) s.r.l., con sede in G. S.S. 117 bis Km. 90, in persona del Curatore, avv. Ca.Ca., autorizzato con provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare di Gela del 13.10.2016, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Lu.Ca. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gi.Ca. in Gela, Via (?)

Opposta

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 137/2015 del 28.4.2015 emesso dal Tribunale di Gela.

IN FATTO E IN DIRITTO

La (…) s.r.l. ha proposto azione monitoria per ottenere la condanna di (…) al pagamento di Euro. 43,700,00, allegando che costui, socio della (…) s.r.l., avrebbe prelevato del denaro dalle casse sociali ed effettuato pagamenti mediante la carta di credito collegata al conto corrente presso (…) s.p.a. intestato alla suddetta società; quale prova del credito venivano prodotte le scritture contabili della società.

(…), con l’opposizione, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in considerazione dell’assenza in capo al dott. (…) dei requisiti processuali necessarie a conferire mandato alle liti per la proposizione del ricorso monitorio; ha poi nel merito negato di avere impiegato per fini personali somme nella titolarità della società opposta.

Nelle more del giudizio è intervenuto il fallimento della (…) s.r.l. e la curatela del fallimento si è costituita in giudizio a seguito della riassunzione promossa dall’opponente. In ordine alla prima eccezione svolta dall’opponente è bene chiarire, per la pluralità di istituti e nozioni processuali che vengono richiamati, che nel caso di specie sarebbe possibile, in astratto, parlare della sola carenza di rappresentanza processuale in capo al dott. (…) per il tramite del quale la società (…), prima del fallimento, ha proposto l’azione monitoria.

Costui, ha infatti agito per il soddisfacimento della pretesa creditoria della società, nella qualità di amministratore giudiziario, nominato con decreto di sequestro del 13.4.2012 emesso dal Tribunale Di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione.

Non viene pertanto in rilievo la legittimazione ad agire (ovvero legitimatio ad causam), che come è noto compete alla parte che abbia la titolarità dell’azione esercitata, né la nozione di legittimazione processuale (legitimatio ad processum), che indica il soggetto che è titolare del potere di proporre la domanda e che perciò, in quanto eserciti siffatto potere, diviene altresì titolare degli ulteriori prerogative, facoltà e poteri processuali.

La legittimazione ad agire come pure quella processuale devono infatti riconoscersi al soggetto titolare del diritto azionato ovvero nel caso di specie alla società (…) e poiché, con l’eccezione svolta l’opponente ha rappresentato esclusivamente che l’amministratore giudiziario, dott. (…), non può esercitare i poteri processuali del soggetto titolare del diritto, la società. (…) s.r.l., può propriamente parlarsi, ove esistente in ipotesi, di difetto di rappresentanza processuale in capo a costui; va infatti ribadito che la legittimazione processuale non fa capo al rappresentante ma alla persona giuridica.

Invero lo stesso opponente ha dedotto che la partecipazione sociale nella società (…) a lui facente capo è stata fatta oggetto della misura di prevenzione del sequestro; risulta dagli atti che il dott. (…) veniva nominato amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro e che con decreto del 28.6.2012, emesso dal giudice delegato alla misura di prevenzione, l’amministratore giudiziario, veniva autorizzato ad intraprendere le più opportune iniziative stragiudiziali nei confronti dei debitori della società (…) e a tale ultimo scopo, a conferire mandato ad un legale di fiducia per intraprendere le più opportune azioni giudiziarie nell’interesse della società (cfr. rispettivamente allegato 4 e 3 nel fascicolo di parte opposta).

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 40 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011 l’amministratore giudiziario può stare in giudizio se munito dell’autorizzazione giudiziale, non sussiste il difetto di potere rappresentativo in capo all’amministratore giudiziario dedotto da parte opponente.

In ogni caso, qualora in ipotesi esistente, l’illegittimità dell’operato dell’amministratore giudiziario avrebbe dovuto farsi valere con lo specifico strumento contemplato dall’art. 40 comma 4 D.Lgs. n. 159 del 2011.

L’eccezione spiegata in via preliminare dall’opponente va dunque rigettata; va altresì affermata la sussistenza della pretesa creditoria vantata dalla curatela opposta.

In ordine alla inidoneità delle scritture contabili a provare il diritto azionato, pure eccepita da parte opponente, siccome mancanti di attestazione di autenticità e regolarità da parte di pubblico ufficiale, va rilevato da un lato, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto non soltanto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche la fondatezza della pretesa creditoria da provarsi secondo i principi generali in tema di onere della prova, dall’altro lato che le suddette scritture a norma dell’art. 2709 c.c. unitamente alle complessive risultanze processuali, sono idonee a provare il credito azionato.

Com’ è noto in base alla suddetta disposizione le scritture e i libri contabili fanno in ogni caso prova contro l’imprenditore. Il valore probatorio attribuito a tali documenti discende dalla comune regola di esperienza per cui è improbabile che l’imprenditore predisponga dati a proprio carico che non siano rispondenti a verità.

Va poi osservato che secondo giurisprudenza costante nell’ipotesi in cui il curatore agisca quale avente causa del fallito esercitando un diritto trovato nel fallimento, subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale del fallito, non vi è ostacolo all’applicazione dell’art. 2709 cod. civ. (cfr. ex pluris Cassazione civile , sez. I , 09/01/2013 , n. 32 “Nel caso in cui il curatore fallimentare agisca quale avente causa dell’imprenditore fallito esercitando un diritto rinvenuto nel suo patrimonio, non vi è ostacolo all’applicazione dell’art. 2709 c.c., – secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore – essendo egli subentrato nella medesima posizione processuale e sostanziale di quest’ultimo; sulla scorta di tale principio si è ritenuta applicabile la predetta norma nei confronti del curatore fallimentare che aveva agito in danno dei soci della società fallita per ottenerne la condanna ad eseguire i versamenti ancora dovuti).

Orbene, le scritture contabili prodotte, costituite dal libro giornale anno 2011, obbligatorio ai sensi dell’art. 2214 c.c., riportano numerose volte la dicitura “crediti v/ (…)”.

L’opponente non ha contestato il contenuto di tali scritture e pur affermando di avere utilizzato le risorse sociali sempre ed esclusivamente per conto della società (…) s.r.l. non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alle operazioni poste in essere per conto della società che possano plausibilmente spiegare l’annotazione del credito della società nei suoi confronti, né ha fornito alcuna razionale giustificazione per il trasferimento di denaro.

L’opponente non ha neppure contestato la circostanza dedotta da parte opposta ovvero che sia stato egli stesso a procedere alla redazione di tali scritture e ciò vale a confermare il presupposto logico fondante l’art. 2709 c.c., ovvero la presumibile veridicità dei fatti sfavorevoli al soggetto che ha predisposto le scritture contabili.

Si aggiunga che risulta in atti una missiva sottoscritta anche da (…) ed indirizzata all’amministratore giudiziario, dott. (…), avente ad oggetto il riscontro a precedente diffida da questi inviata, in cui si legge “in riferimento alla vostra richiesta di pagamento, avente ad oggetto i crediti della (…) srl risultanti dalle scritture contabili obbligatorie della società, … è intendimento degli stessi, allo scopo di reperire la liquidità necessaria per far fronte ai propri obblighi di pagamento, vendere a terzi eventuali acquirenti le seguenti proprietà immobiliari …”.

Tale missiva, contenente la promessa dell’opponente di adempiere al debito oggetto di richiesta di pagamento da parte dell’amministratore giudiziario, vale a corroborare l’esistenza del credito; l’opponente non ha contestato di essere l’autore di tale missiva e, pur deducendo che essa non contiene l’importo del credito vantato dalla (…) e che pertanto non avrebbe ad oggetto il credito ingiunto, non ha neppure indicato l’esistenza di un rapporto obbligatorio con la società (…) diverso da quello oggetto del presente giudizio e a cui potrebbe riferirsi l’adempimento promesso con tale missiva.

In definitiva i libri contabili della società (…) in concorso con le altre risultanze processuali, consentono di trarre una valida prova in ordine all’esistenza del credito vantato dalla curatela del fallimento (…)

Deve quindi in conclusione ritenersi che (…) abbia fatto proprie somme di denaro appartenenti al patrimonio sociale senza alcuna razionale giustificazione.

L’opposizione va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.

Le spese di lite, da liquidarsi con la riduzione del 50%, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e delle attività espletate, applicata ai parametri medi previsti per le cause di valore corrispondente al presente giudizio, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 878/2015

R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,

rigetta l’opposizione proposta da (…) e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 137/2015 del 28.4.2015 emesso dal Tribunale di Gela, e lo dichiara definitivamente esecutivo;

condanna l’opponente (…) al pagamento delle spese di lite in favore del Fallimento (…) s.r.l., che si liquidano in Euro. 3.628,00 di cui Euro. 810,00 per la fase di studio, Euro. 574,00 per la fase introduttiva, Euro. 860,00 per la fase istruttoria, Euro. 1.384,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Gela il 18 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.