ai sensi dell’articolo 1853 c.c., se esistono piu’ conti correnti tra la banca e il cliente, si verifica la compensazione dei saldi che, in caso di fallimento del correntista puo’ essere opposta dalla banca al curatore ai sensi della L. Fall., articolo 56″. Il principio di diritto viene affermato trattandosi di decisione su (motivo di) ricorso proposto a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (articolo 384 c.p.c., comma 1).
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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|13 dicembre 2022| n. 36415
Data udienza 18 maggio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. ZULIANI Andrea – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26093/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.c.p.A., gia’ rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), per procura speciale a margine del ricorso, ora in Liquidazione Coatta Amministrativa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura allegata alla “comparsa di costituzione di nuovo difensore” 2.5.2019;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3245/2015, depositata il 24.7.2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18.5.2022 dal Cons. Dott. Andrea Zuliani.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Busto Arsizio condanno’ (OMISSIS) S.c.p.A. al pagamento, in favore dell’Amministrazione Straordinaria di (OMISSIS) S.p.A.: della somma di Euro 3.431.044,35, in linea capitale, in accoglimento dell’azione revocatoria ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2 (e del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 49) avente ad oggetto versamenti in conto corrente qualificati dal giudice come rimesse solutorie ed effettuati nell’anno anteriore all’apertura della procedura concorsuale; dell’ulteriore somma capitale di Euro 10.005.473,73, in accoglimento dell’analoga azione revocatoria avente ad oggetto la costituzione di un pegno irregolare sulla somma di denaro giacente sul conto corrente n. (OMISSIS).
La sentenza del tribunale venne impugnata da (OMISSIS) S.c.p.A. davanti alla Corte d’Appello di Milano, la quale confermo’ la decisione di primo grado e condanno’ l’appellante alla rifusione delle spese di lite
Contro tale sentenza (OMISSIS) S.c.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. (OMISSIS) S.p.A. in Amministrazione Straordinaria si e’ costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno inoltre depositato memoria, dopo che parte ricorrente aveva rinnovato la sua costituzione con un nuovo difensore, munito di procura rilasciata dall’organo gestore della liquidazione coatta amministrativa nel frattempo aperta nei confronti di (OMISSIS) S.c.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La complessa vicenda sottostante alla presente causa, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata e negli atti di parte, puo’ essere riassunta nei termini seguenti.
1.1. Alla data del (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A. – socia totalitaria di (OMISSIS) S.p.A. – era titolare di due conti correnti presso (OMISSIS) S.c.p.A.: uno passivo per Euro 9.432.787,37, che la banca assume assistito da un’apertura di credito fino a Euro 10.000.000; un altro attivo per Euro 10.000.000, vincolato in pegno a garanzia della restituzione di quanto prelevato a debito sull’altro conto.
1.2. (OMISSIS) S.p.A. si trovava in situazione di perdita integrale del capitale sociale e, quindi, nella necessita’ di ricostituire il capitale o di essere posta in liquidazione. (OMISSIS) S.p.A. decise di coprire le perdite e di ricostituire il capitale sociale di (OMISSIS) S.p.A..
1.3. A tale scopo, appunto in data (OMISSIS), le due societa’ diedero ordine congiunto a (OMISSIS) S.c.p.A. di “trasferire dalla (OMISSIS) S.p.A. alla (OMISSIS) S.p.A., tanto l’affidamento di cui in premessa quanto l’utilizzo alla data odierna, come sopra indicato, nonche’ il saldo del conto corrente n. (OMISSIS)” (si tratta del conto corrente attivo sul quale erano depositati Euro 10.000.000). L’ordine chiariva che entrambe le operazioni andavano effettuate “complessivamente in modo contestuale il giorno 8 settembre 2004 con effetti immediati”.
1.4. In esecuzione dell’ordine, il saldo attivo per Euro 10.000.000 venne trasferito sul conto corrente n. (OMISSIS) intestato a (OMISSIS) S.p.A. e costituito in pegno a garanzia dell’affidamento alla stessa concesso su altro conto corrente (n. (OMISSIS)), sul quale venne addebitato l’importo di Euro 9.432.787,37, che la societa’, il medesimo giorno, aveva ordinato di bonificare, con la causale girofondi, sul conto passivo di (OMISSIS) S.p.A..
1.5. In data (OMISSIS) (OMISSIS) S.c.p.A. comunico’ a (OMISSIS) S.p.A. l’immediata revoca dell’affidamento e pochi giorni dopo (25.10.2004) incamero’ la somma vincolata in pegno sul conto attivo n. (OMISSIS).
1.6. Le societa’ del gruppo Volare vennero ammesse all’amministrazione straordinaria il 30.11.2004 e il Tribunale di Busto Arsizio ne dichiaro’ lo stato di insolvenza il 6.12.2004.
1.7. La procedura concorsuale di (OMISSIS) S.p.A. esperi’ a sua volta azione revocatoria nei confronti di (OMISSIS) S.c.p.A. avente ad oggetto la rimessa di Euro 9.432.787,37 che l’8.9.2004 era stata effettuata dal conto corrente affidato di (OMISSIS) S.p.A. al conto corrente passivo di (OMISSIS) S.p.A. Anche questa azione venne accolta dal Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Milano, in un separato processo di cui (OMISSIS) S.c.p.A. chiese inutilmente – e chiede tuttora – la riunione al presente, denunciando la sostanziale ingiustizia degli esiti congiunti dei due processi, in forza dei quali e’ stata condannata al pagamento di circa Euro 20.000.000 a fronte dell’incasso (tra l’altro ritenuto del tutto legittimo) di circa Euro 10.000.000.
2. I primi due motivi di ricorso riguardano i profili oggettivi della contestata revocabilita’ del pegno costituito sulla somma di denaro depositata sul conto corrente n. (OMISSIS) e del trasferimento di tale somma sul conto corrente passivo n. (OMISSIS).
In particolare, con il primo motivo (OMISSIS) S.c.p.A. denuncia cumulativamente: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 1260-1267 e/o articoli 1406-1410 c.c.; articoli 1362-1371 c.c.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti: la qualificazione giuridica della presunta rimessa oggetto di azione revocatoria; in combinazione con la motivazione della sentenza n. 3245 (recte: 32441/2015: violazione di principi generali dell’ordinamento (divieto di ne bis in idem) e norme di diritto (ingiustificato arricchimento, articolo 2041 c.c.)”.
Con il secondo motivo si denuncia, invece: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto; articolo 100 c.p.c.; articolo 1853 c.c. e L. Fall., articolo 56; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
2.1. Conviene partire dall’esame del secondo motivo, che e’ fondato ed il cui accoglimento determina l’assorbimento del primo.
2.1.1. In limine, parte ricorrente afferma che la pretesa rimessa solutoria del 25.10.2004 (passaggio del saldo attivo del conto n. (OMISSIS) sul conto passivo n. (OMISSIS)), a differenza della costituzione del pegno sul conto n. (OMISSIS), “non e’ stata impugnata e non puo’ essere oggetto di giudizio” (pag. 30 del ricorso). Ma tale fugace cenno e’ irrilevante, in quanto non viene proposto un motivo di ricorso incentrato sull’eventuale vizio di extra petizione.
2.1.2. Nel merito, si deve rilevare che – al netto della questione dell’avvenuta costituzione l’8.9.2004 di un pegno irregolare sulla somma depositata sul conto corrente n. (OMISSIS) (sostenuta da parte attrice in revocatoria, con opinione condivisa dai giudici del merito, e negata da parte ricorrente, secondo cui a quella data ci sarebbe stata una “mera operazione contabile esecutiva del trasferimento del pegno costituito originariamente da (OMISSIS) S.p.A.”) – rimane il fatto che, alla data dell’escussione del pegno, la situazione tra (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.c.p.A. era di reciproci crediti per importi pressoche’ equivalenti. Giustamente la banca ha quindi rilevato la mancanza di interesse di (OMISSIS) S.p.A. a revocare la sola costituzione di pegno, la quale non intacca la compensazione tra reciproche poste regolate in conto corrente (articolo 1853 c.c.) e l’opponibilita’ di tale compensazione alla procedura concorsuale ai sensi della L. Fall., articolo 56 (richiamato dalla L. Fall., articolo 201, a sua volta coperto dal richiamo del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 36). La questione era stata sollevata davanti alla Corte d’Appello, che l’ha risolta con l’indicazione che, essendo revocabile il pegno, tale sarebbe “conseguentemente la rimessa, avente natura solutoria, in quanto effettuata su conto scoperto”.
La Corte d’Appello fa qui riferimento proprio al passaggio, in data 25.10.2004, della somma depositata sul conto corrente n. (OMISSIS) al conto corrente passivo n. (OMISSIS). Sennonche’, la motivazione del giudice a quo e’ errata, perche’ in questo caso non ci fu alcuna rimessa, ma soltanto un’operazione contabile di compensazione dei saldi, come previsto dall’articolo 1853 c.c., perche’ sul conto corrente scoperto non conflui’ denaro versato da un terzo obbligato nei confronti del correntista, ne’ denaro altrimenti versato in banca da quest’ultimo. E’ di tutta evidenza che, qualora la compensazione dei saldi non fosse stata effettuata (rectius: evidenziata contabilmente), nessun dubbio sarebbe potuto sorgere sul diritto della banca di opporla al commissario straordinario che avesse preteso di incassare il saldo attivo del conto n. (OMISSIS). E non si vede davvero come la registrazione contabile della compensazione dei saldi, che si verifica ex lege, potrebbe avere creato una rimessa solutoria revocabile. In senso conforme e’ stato affermato che, “in caso di giroconto da un rapporto con saldo attivo e, come tale, immediatamente disponibile per il cliente (salvo patto contrario ex articolo 1852 c.c.), ad uno ancora aperto ma con saldo passivo gia’ esigibile per la banca, l’estinzione di tale debito non consegue ad un pagamento revocabile ai sensi della L. Fall., articolo 67, ma alla compensazione, ammessa dalla L. Fall., articolo 56, tra il credito della banca verso il cliente poi fallito ed il debito della stessa banca nei confronti di quest’ultimo” (v. Cass. n. 512/2016).
2.1.3. La difesa di (OMISSIS) S.p.A. invoca l’inammissibilita’ dell’eccezione di compensazione, perche’ tardivamente sollevata nel giudizio di primo grado. Ma non si tratta di un’eccezione di compensazione basata su una (necessariamente tempestiva) allegazione di fatti costitutivi del controcredito; bensi’ di una contestazione basata sulle stesse allegazioni di parte attrice e sostanzialmente volta a negare il presupposto dell’azione (cosi’ come risulta accolta nella sentenza impugnata), ovverosia l’esistenza di una rimessa revocabile in data 25.10.2004. A tal proposito, questa Corte ha gia’ avuto occasione di statuire che “Nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie, la negazione della natura solutoria di quelle impugnate non integra un’eccezione in senso proprio, risolvendosi nella contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, la cui mancanza, quindi, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice ed eccepita anche in sede di gravame, sempre che le circostanze da cui risulti emergano da atti ritualmente acquisiti nelle precedenti fasi processuali e la relativa deduzione, in quanto volta ad ottenere la riforma della sentenza appellata, sia contenuta nel relativo atto d’impugnazione” (Cass. n. 20810/2014).
2.1.4. Sussiste dunque la violazione di legge denunciata con il secondo motivo in cui si articola il ricorso, che deve essere accolto, con assorbimento del motivo precedente, in applicazione del seguente principio di diritto: “ai sensi dell’articolo 1853 c.c., se esistono piu’ conti correnti tra la banca e il cliente, si verifica la compensazione dei saldi che, in caso di fallimento del correntista puo’ essere opposta dalla banca al curatore ai sensi della L. Fall., articolo 56”. Il principio di diritto viene affermato trattandosi di decisione su (motivo di) ricorso proposto a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (articolo 384 c.p.c., comma 1).
2.1.5. All’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata in parte qua, con decisione nel merito di rigetto dell’azione revocatoria riferita alla costituzione e all’escussione del pegno, non essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto (articolo 384 c.p.c., comma 2).
3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono entrambi volti a censurare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto accertata la conoscenza dello stato di insolvenza di (OMISSIS) S.p.A. in capo a (OMISSIS) S.c.p.A. e sono cosi’ formulati: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. Fall., articolo 67, comma 2, in combinato disposto con gli articoli 2727 e 2729 c.c. e articolo 61 c.p.c.) nella parte in cui la sentenza ha dedotto la prova della scientia decoctionis da soli dati di bilancio consolidato, per di piu’ incompleti”; “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. Fall., articolo 67, comma 2, in combinato disposto con gli articoli 2727 e 2729 c.c.) nella parte in cui la sentenza ha dedotto la prova della scientia decoctionis in assenza dell’accertamento di indizi gravi, precisi e concordanti; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti: gli indici accertati di inscientia decoctionis”.
3.1. Questi due motivi, legati da una stretta connessione, rimangono assorbiti: con riferimento all’azione revocatoria proposta nei confronti della costituzione e dell’esecuzione del pegno sul conto corrente n. (OMISSIS), essendosi gia’ affermata l’oggettiva irrevocabilita’ di quell’operazione; con riferimento all’azione revocatoria diretta contro le rimesse revocabili per complessivi Euro 3.431.044,35, per effetto dell’accoglimento del successivo quinto motivo, di cui al seguito della motivazione.
4. Il quinto motivo riguarda, appunto, la decisione della Corte d’Appello di Milano sulla revocatoria delle rimesse solutorie effettuate nell’anno anteriore all’apertura della procedura concorsuale, per l’importo complessivo di Euro 3.431.044,35, ed e’ cosi’ formulato: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera b, e articolo 70); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti: la revocabilita’/irrevocabilita’ delle rimesse sul c/c n. (OMISSIS) di (OMISSIS) dal 30.11.2003 al 30.11.2004”.
4.1. La violazione di legge presuppone – tesi infatti caldeggiata da parte ricorrente – che la L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera b), e articolo 70, comma 3, introdotti dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2, comma 1, lettera a) e b), come convertito dalla L. n. 80 del 2005 (la L. Fall., articolo 70, comma 3, modificato poi dal Decreto Legislativo n. 167 del 2007, con l’aggiunta dell’esplicito riferimento ai “rapporti di conto corrente bancario”) si applichino alle azioni revocatorie promosse da una procedura concorsuale aperta prima dell’entrata in vigore di quelle nuove disposizioni (la dichiarazione di insolvenza delle societa’ del gruppo Volare risale al 6.12.2004, di pochi giorni successiva all’ammissione delle societa’ all’amministrazione straordinaria). Sennonche’, esplicito in senso contrario e’ l’articolo 2, comma 2, del citato Decreto Legge, in forza del quale “Le disposizioni del comma 1, lettera a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”. Conforme al chiaro tenore letterale della norma e’ anche la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 24868/2015; 20834/2010), sicche’ il motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia la violazione di legge, prima ancora che infondato, e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, dato che non vengono forniti elementi per mutare l’orientamento gia’ espresso.
4.2. Ben diversa attenzione merita il motivo di ricorso laddove denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, ovverosia la conoscenza dello stato d’insolvenza in capo alla banca al momento di ogni singola rimessa solutoria.
4.2.1. Nella memoria depositata nel termine di cui all’articolo 380-bis.1 c.p.c., la difesa di (OMISSIS) ha sostenuto che il motivo sarebbe inammissibile in parte qua, perche’ volto a contestare un vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in un caso di doppia decisione conforme dei giudici di merito. Sennonche’ la disposizione dell’articolo 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, invocata a sostegno dell’eccezione, e’ stata introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera a), convertito, con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012) e si applica nei processi in cui il giudizio d’appello e’ iniziato dopo il trentesimo giorno a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, come precisato del medesimo articolo 54, comma 2. Non si applica, quindi, nel presente processo, il cui grado d’appello inizio’ con atto di citazione notificato nel 2010.
4.2.2. Oltre che ammissibile, il motivo in parte qua e’ anche fondato, perche’ nella sentenza impugnata manca qualsiasi cenno alle singole rimesse revocate e, quindi, alle date di ciascuna e agli elementi di prova disponibili per l’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza nelle varie date. Dalla sentenza impugnata si apprende soltanto che sono state revocate rimesse solutorie sul conto corrente n. (OMISSIS) per complessivi Euro 3.431.044,35, sottintendendosi che si tratti delle rimesse intervenute nell’ultimo anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza (Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 49, comma 2). Per quanto concerne la conoscenza dello stato di insolvenza, nella motivazione si legge un’unica valutazione complessiva dei fatti noti dai quali trarre le “conseguenze” per risalire al fatto ignorato da accertare, con riferimento sia ai fatti che la corte di merito ha ritenuto utili per costruire una presunzione rispettosa dei requisiti di gravita’, precisione e concordanza, sia a quelli – evidenziati dalla banca – che ha ritenuto invece irrilevanti. Tale valutazione complessiva, che avrebbe potuto essere congrua per l’accertamento del requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza nel momento finale dell’escussione del pegno, non puo’ valere indistintamente per provare quel requisito alle date – nemmeno indicate – delle singole rimesse, dovendosi necessariamente ricostruire il quadro degli elementi di prova disponibili a ciascuna data.
5. In definitiva, vengono accolti il secondo e, per quanto di ragione, il quinto motivo, con assorbimento degli altri, e la sentenza della Corte d’Appello di Milano viene cassata, con rinvio alla medesima Corte perche’ decida, in diversa composizione, solo sull’azione revocatoria relativa alle rimesse solutorie per complessivi Euro 3.431.044,35 e sulle spese del processo, anche con riguardo al presente grado di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso limitatamente al secondo e, per quanto di ragione, al quinto motivo, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata:
rigetta l’azione revocatoria proposta nei confronti dell’atto di costituzione di pegno sulle somme giacenti sul conto corrente n. (OMISSIS);
rinvia alla Corte d’Appello di Milano perche’ decida, in diversa composizione, sull’azione revocatoria relativa alle rimesse solutorie per complessivi Euro 3.431.044,35 e sulle spese anche del presente grado di legittimita’.
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