Indice dei contenuti
ai fini della prededucibilita’ dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L. Fall., articolo 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorche’ avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) GmBh, domiciliata in (OMISSIS), prresso gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) che la rappresentano e difendono con gli avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
Fallimento (OMISSIS) s.p.a., domiciliato, in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3727/2014 del Tribunale di Bolzano, depositato il 21 ottobre 2014
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M., Dr. SALVATO Luigi, che ha chiesto rimettersi la decisione alle Sezioni unite;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS) per la ricorrente e avv. Castagnola per la resistente.
FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) GmBh impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Bolzano che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) spa, nel quale era stato ammesso in chirografo, senza l’invocata prededuzione, il suo credito per circa 456 mila Euro, vantato per corrispettivi di subappalti stipulati in relazione ad appalti pubblici aggiudicati alla societa’ fallita.
Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.p.a..
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente sostiene che il Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 118, comma 3, interpretato nel quadro della normativa europea, preveda la prededuzione per i crediti vantati dai subappaltatori nei confronti delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, in quanto condiziona al pagamento di tali crediti il pagamento dei crediti della impresa appaltatrice nei confronti della stazione appaltante.
Il ricorso e’ inammissibile, benche’ proponga un’interpretazione del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, gia’ recepita in un precedente di questa corte.
Vero e’ infatti che secondo tale precedente, “ai fini della prededucibilita’ dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L. Fall., articolo 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorche’ avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio” (Cass., sez. 1, 5/3/2012, n. 3402). Ma come ha precisato la giurisprudenza successiva, “l’ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potra’ trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento da parte del committente P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 118, comma 3” ((Cass. sez. 6, 16/2/2016, n. 3003, Cass., sez. 6, 22/3/2017, n. 7392). Sicche’ e’ necessaria l’allegazione, qui del tutto assente, di un’effettiva e concreta funzionalita’ del pagamento alla procedura concorsuale.
Il ricorso e’ dunque inammissibile per difetto di specificita’, con la conseguenza che ne risulta preclusa l’invocata rimessione alle Sezioni unite.
D’altro canto gli argomenti esposti nel decreto impugnato e ripresi dalla controricorrente appaiono idonei a rimettere in discussione il precedente del 2012, perche’ il riconoscimento di una particolare tutela alle imprese subappaltatrici in appalti pubblici e’ indiscusso, ma attiene al loro rapporto con le imprese appaltatrici, non puo’ incidere sugli interessi degli altri creditori concorsuali nel caso di fallimento di tali imprese. Sicche’ non puo’ riconoscersi la prededuzione a un credito che non ha alcun rapporto ne’ genetico ne’ funzionale con la procedura concorsuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo