deve escludersi l’applicazione del “termine decadenziale” di dodici (o sino a diciotto) mesi dal deposito di esecutivita’ dello stato passivo, di cui alla L. Fall., articolo 101, commi 1 e 4, nei confronti dei crediti sopravvenuti (per tali propriamente intendendo i crediti che vengono a maturare le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dopo la sentenza dichiarativa di fallimento).
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”
Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|10 luglio 2019| n. 18544
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28731/2014 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in una con l’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in persona del curatore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale apposta al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 7020/2014, nella procedura rubricata 8167/2013 del Tribunale di Padova, depositato il 24/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS) per delega orale avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’avvocato (OMISSIS) per delega avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- La s.r.l. (OMISSIS) ha presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della s.p.a. (OMISSIS) per credito chirografario a titolo di restituzione di caparra confirmatoria, stante lo scioglimento di contratto preliminare di trasferimento immobiliare L. Fall., ex articolo 72, determinato dalla decisione assunta dal curatore in data (OMISSIS).
Il giudice delegato ha respinto la richiesta, rilevando che la domanda era stata proposta tardivamente, perche’ presentata oltre il termine annuale fissato dalla norma della L. Fall., articolo 101, per le domande tardive.
La (OMISSIS) ha presentato opposizione L. Fall., ex articolo 98, avanti al Tribunale di Padova, che la ha respinta con decreto del 24 ottobre 2014.
2.- In proposito, il Tribunale ha rilevato che in sede di opposizione non era stato prodotto alcun documento volto a comprovare la pretesa creditoria, mentre la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all’insinuazione, formulata dal creditore, era da stimare inammissibile. In addizione a tale rilievo, il Tribunale ha anche ritenuto che, comunque, la domanda era stata presentata oltre i termini consentiti dalla legge.
A supporto di tale valutazione il giudice del merito ha rilevato che posto che nessuna disposizione disciplina direttamente la fattispecie del creditore sopravvenuto al fallimento – questa va regolata, quanto al dies a quo, a far tempo dalla comunicazione del curatore di scioglimento del contratto, e, quanto al dies ad quem, “alla luce dei principi generali di cui alla L. Fall., articolo 101”.
Principi che sono stati ricostruiti nei seguenti termini: “la norma non distingue tra crediti sorti prima del fallimento e crediti sorti dopo il fallimento”; percio’, anche il creditore, che sia sopravvenuto rispetto al tempo della sentenza dichiarativa, “deve presentare la propria domanda entro il termine di cui alla L. Fall., articolo 101, comma 1”; nel caso questi “sia nell’impossibilita’ di rispettare detto termine senza propria colpa, potra’ formulare domanda ultratardiva, dimostrando l’assenza di colpa e comunque entro un termine congruo e ragionevole, in considerazione delle necessarie sue esigenze difensive: non potra’ quindi contare su di un integrale termine di dodici mesi dalla sopravvenienza del credito”.
Calati questi assunti nel concreto della fattispecie esaminata, il Tribunale – constatato che la domanda era stata presentata (15 marzo 2013) quando il termine L. Fall., ex articolo 101, comma 1, era ormai scaduto – ha ritenuto che “il termine di cinque mesi tra il 6.8.2012 (data in cui e’ sorto il credito del ricorrente) e l’8.1.2013 (scadenza del termine per l’insinuazione tardiva) risultasse del tutto congruo per consentire al creditore di far valere la propria pretesa”.
3.- Avverso il provvedimento del Tribunale la s.r.l. (OMISSIS) presenta ricorso affidato a due motivi di cassazione.
Resiste il fallimento, che pure propone ricorso incidentale condizionato.
4.- Il ricorso e’ stato chiamato all’adunanza non partecipata della Sesta sezione civile del 10 marzo 2017. Questa ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione con ordinanza interlocutoria 19 maggio 2017, non ravvisando la sussistenza delle condizioni per provvedervi direttamente, posta la valenza nomofilattica della questione sollevata dal secondo motivo del ricorso principale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.- I motivi del ricorso principale denunziano i vizi che qui di seguito vengono riportati.
5.1.- Il primo motivo assume, in specie, “violazione della L. Fall., articoli 99 e 90, articolo 36 disp. att. c.p.c.”.
In proposito, il ricorrente segnala di avere “allegato alla domanda di ammissione al passivo tutta la documentazione inerente il proprio credito (contratto originario tra (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) del 5.10.2006, la cessione del 23.9.2008 e la comunicazione di recesso del curatore del 6.8.2012)”.
Per affermare, in via collegata, che il “fatto che tali documenti non siano stati depositati unitamente al ricorso L. Fall., ex articolo 98, non comporta alcuna decadenza per l’opponente, ne’ tantomeno puo’ comportare il rigetto del ricorso”: il tribunale investito dell’opposizione ha il “potere e anzi il dovere di acquisire d’ufficio tale documentazione, soprattutto quando l’opponente ne ha fatto richiesta espressamente chiedendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio – o implicitamente, richiamandosi per relationem alla domanda di insinuazione al passivo”.
5.2.- Il secondo motivo riscontra, poi, “violazione della norma della L. Fall., articolo 101”.
Con tale motivo, la (OMISSIS) censura la decisione del Tribunale di ritenere inammissibile per tardivita’ la domanda di insinuazione nel passivo fallimentare.
Rileva, in proposito, che il “fatto che la L. Fall., articolo 101, non disciplini espressamente l’ipotesi dei creditori sopravvenuti non giustifica la disparita’ di trattamento che si verrebbe inevitabilmente a creare tra questi ultimi e i creditori anteriori se si convalidasse la tesi espressa dal Tribunale”. E aggiunge che neppure si comprende “da dove tragga origine e su cosa si fondi” l’ulteriore riferimento – posto al fondo della decisione di esclusione della domanda di insinuazione – a un “termine congruo e ragionevole”.
6.- A sua volta, il ricorso incidentale condizionato (all’accoglimento di entrambi i motivi del ricorso principale) censura che il “giudice di merito, nel sancire che il diritto di credito del ricorrente e’ sorto il (OMISSIS), non abbia considerato e quindi in alcun modo motivato e/o statuito in ordine al fatto che tale diritto di credito poteva dirsi sorto in quel momento solamente per fatto imputabile alla medesima ricorrente e che quindi il creditore seppur considerato sopravveniente, poteva dirsi tale esclusivamente per fatto a lui imputabile”.
Nei fatti – cosi’ si puntualizza – la (OMISSIS) ben “poteva (o meglio doveva anche ai sensi dell’articolo 1218 c.c.) avvalersi, sin dal 29 aprile 2011 (data di dichiarazione del fallimento della societa’ (OMISSIS)), di quanto statuito dalla L. Fall., articolo 72 comma 2, (“il contraente puo’ mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto)”.
7.- Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Secondo il fermo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4, deve soltanto indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito”. (cfr., specialmente. Cass., 18 maggio 2017, n. 12548; Cass., 18 maggio 2017, n. 12549).
8.- Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
In piu’ occasioni, la giurisprudenza di questa Corte si e’ espressa nel senso di escludere l’applicazione del “termine decadenziale” di dodici (o sino a diciotto) mesi dal deposito di esecutivita’ dello stato passivo, di cui alla L. Fall., articolo 101, commi 1 e 4, nei confronti dei crediti sopravvenuti (per tali propriamente intendendo i crediti che vengono a maturare le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dopo la sentenza dichiarativa di fallimento).
In questa prospettiva va segnalata, prima di tutto, la pronuncia di Cass., 31 luglio 2015, n. 16218, relativa a una fattispecie concreta del tutto prossima a quella qui in analisi (credito al rimborso dell’acconto sul prezzo di un acquisto immobiliare versato a seguito di preliminare poi sciolto dal curatore).
A questa decisione hanno poi fatto seguito quella di Cass., 31 luglio 2018, n. 20310 (credito in prededuzione per canoni e per indennizzi per occupazione maturati tra la sentenza dichiarativa e la riconsegna dell’immobile), nonche’ quella di Cass., 18 gennaio 2019, n. 1391 (credito da inadempimento di un contratto di fornitura stipulato nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria).
Il Collegio ritiene di dover senz’altro dare continuita’ all’orientamento che cosi’ si e’ formato.
9.- A supporto di base della soluzione adottata la pronuncia di Cass., n. 16218/2015 ha osservato che “nuovi crediti concorsuali possono sorgere durante tutto l’arco della procedura fallimentare, anche in fase assai avanzato della stessa”: “sicche’ il termine” decadenziale fissato dall’articolo 101, comma 1, “ben potrebbe essere gia’ scaduto alla data del sorgere del credito”.
In effetti, non si puo’ certo ritenere che questi crediti rimangano deprivati di un (adeguato) spazio temporale per presentare le loro domande (cfr. anche infra, nel corso del n. 11). Tanto piu’ che il sistema vigente esclude senz’altro l’eventualita’ di un ricorso al riguardo alla domanda di ammissione con riserva di cui alla L. Fall., articolo 96, comma 2, (secondo un meccanismo di forte intralcio pratico del resto e pure inefficiente in se’ stesso: atteso il disposto della L. Fall., articolo 69 bis, facilmente un’azione revocatoria puo’ venire avviata a termine ex articolo 101, ampiamente scaduto, con le conseguenti ricadute sul credito L. Fall., ex articolo 70, comma 2, del contraente revocato).
10.- Non si puo’ stimare rimedio adeguato al problema – cosi’ prosegue Cass. n. 16218/2015 – quello di ritenere che, “costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilita’ del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi della L. Fall., articolo 101, u.c.”.
Inimputabilita’ del ritardo e sopravvenienza del credito non sono situazioni che si sovrappongono in modo perfetto – annota la citata pronuncia -, richiamando l’esempio del credito L. Fall., ex articolo 70, comma 2, (pure in via espressa collegandosi alla sentenza di Cass., 3 giugno 2004, n. 10678, secondo la quale il “sistema, se non considera illecita la prestazione del fallito soggetta a revocatoria, non apprezza pero’, nella posizione del convenuto soccombente in revocatoria, ragioni meritevoli di particolare tutela”).
L’esempio, del resto, ben potrebbe essere replicato (e secondo linee dai contorni, nel concreto, anche non poco sfumati): si pensi anche solo all’ipotesi del credito da indennizzo L. Fall., ex articolo 104 bis, comma 3.
In definitiva, il punto non sembra sfuggire alla osservazione che – ben potendo la sopravvenienza del credito risultare (per un verso o per altro) imputabile al creditore – l’applicazione della norma dell’articolo 101 viene a comportare, per una serie (aperta) di crediti, la privazione della stessa possibilita’ di insinuarsi nel passivo fallimentare. D’altronde, predicare una automatica e indiscriminata inimputabilita’ dei crediti sopravvenuti si manifesta, all’evidenza, come un semplice artifizio verbale, in buona sostanza inteso ad occultare il fatto dell’inapplicazione del precetto di cui all’articolo 101.
11.- A conforto ulteriore, e implementativo, della soluzione adottata la sentenza di Cass., n. 16218/2015 ha osservato che – per i crediti che sopravvengono prima della scadenza fissata ex articolo 101, “residuerebbe, per provvedere all’insinuazione, un tempo comunque piu’ breve tendente al limite ad annullarsi – di quello a disposizione dei creditori preesistenti, con conseguenti dubbi di legittimita’ costituzionale sotto il principio di uguaglianza (articolo 3) e del diritto di azione in giudizio (articolo 24 Cost.)”.
12.- Sotto quest’ultimo profilo (del diritto di azione), l’applicazione dell’articolo 101, ai crediti sopravvenuti pare proporre, in effetti, un rischio notevole di lesione ai principi espressi dalla norma dell’articolo 24 Cost. (e qui valevoli, naturalmente, per la loro funzione di guida interpretativa). Una simile applicazione risulta introdurre una decadenza in nessuna maniera prevista dalla legge, bensi’ derivata da un intervento di natura pretoria.
Nel caso in cui il credito sopravvenga dopo il deposito del decreto di esecutivita’ dello stato passivo (tempo da cui decorre il periodo annuale fissato dall’articolo 101), per tale credito la decadenza viene a operare non solo dopo un periodo di tempo minore di quello stabilito dall’articolo 101, ma pure secondo una dinamica diversa da quella stabilita da questa norma e costituita, invece, dal tempo di “nascita” del credito (secondo quanto non sarebbe, del resto, evitabile in un sistema che esclude la stessa eventualita’, al riguardo, di domanda di ammissione con riserva; cfr. sopra, nel n. 9).
13.- Non meno evidente risulta, d’altro canto, la discriminazione dei creditori sopravvenuti rispetto agli altri nella prospettiva fissata dal principio della parita’ di trattamento ex articolo 3 Cost..
Da rimarcare e’, piuttosto, come l’esigenza di consentire ai creditori sopravvenuti uno spazio temporale non inferiore all’anno per la presentazione delle loro domande risulti ancor piu’ enfatizzata dalla ovvia constatazione che i creditori anteriori (quali quelli che, per l’appunto, hanno ormai maturato le condizioni di partecipazione al concorso al tempo della sentenza dichiarativa), posseggono gia’ – prima di entrare nella fase di “tardivita’” regolata dalla norma dell’articolo 101 ampi margini temporali per la gestione e proposizione delle loro domande di insinuazione (L. Fall., articolo 93 e ss.).
14.- Posto l’insieme delle considerazioni sin qui effettuate, si manifesta rilievo senz’altro non idoneo a comportare l’applicazione dell’articolo 101 alla domanda di insinuazione formulata dalla s.r.l. (OMISSIS) quello svolto dalla difesa del Fallimento, per cui la societa’ in bonis ben avrebbe potuto “mettere in mora il curatore, facendogli assegnare un termine dal giudice delegato non superiore a sessanta giorni” L. Fall., ex articolo 72, comma 2.
In proposito, sembra opportuno pure osservare che non e’ dato tramutare una facolta’ (quale quella in discorso, dalla legge disposta nell’interesse esclusivo del terzo contraente) in una sorta di dovere (sub specie di onere). Senza contare che il richiamo della disposizione dell’articolo 72, comma 2, comporta comunque una non secondaria riduzione del termine a disposizione del creditore sopravvenuto per la presentazione della domanda.
15.- Non percorribile si mostra, poi, l’idea di accreditare la soluzione adottata dal Tribunale di Padova, facendo leva sulla norma della L. Fall., articolo 111 bis, la’ dove questa prevede che “i crediti prededucibili devono essere accertati, con le modalita’ di cui al capo V” della legge medesima.
Al riguardo appare bastante osservare che, secondo quanto comunemente ritenuto, la tecnica del “rinvio normativo” comporta sempre (e tanto piu’ quando si tratta, come nel caso, di rinvii di particolare ampiezza) un’applicazione condotta sul filo nei “limiti della compatibilita’”. Nella specie, del resto, il rinvio alla normativa del Capo V, che e’ operato dall’articolo 111 bis, concerne (solo) le modalita’ (di accertamento dei crediti), non (anche) i termini.
D’altro canto, i crediti sopravvenuti ben possono essere semplici chirografi (secondo quanto accade, anzi, nel caso qui in concreto giudizio): ne’ v’e’ bisogno di indugiare per mostrare l’inutile complicazione che deriverebbe dal diversificare, in punto di termini, i crediti sopravvenuti prededucibili e i creditjsopravvenuti chirografi.
16.- Senz’altro non sufficienti appaiono poi, per il fine di “importare” l’applicazione integrale – ossia, non solo delle modalita’ di accertamento, pacificamente ritenute applicabili, bensi’ pure dei termini di decadenza – della norma dell’articolo 101 alla fattispecie in esame, le motivazioni e istanze che intendano fare perno su esigenze di celerita’ e concentrazione del procedimento di verifica del passivo.
Come ha osservato la citata sentenza di Cass., n. 16218/2015, “le controindicazioni della soluzione qui accolta, sotto il profilo della rapidita’ delle operazioni di verifica del passivo, non vanno drammatizzate, perche’ il creditore sopravvenuto che tardi a insinuarsi pur dopo il sorgere del proprio credito va comunque incontro a inconvenienti di non scarso rilievo. Egli, infatti, concorrera’ soltanto ai riparti dell’attivo successivi all’insinuazione. Potra’ anche, in base alla L. Fall., articolo 112, avere diritto a prelevare, in quel riparto, le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni, ove si valuti che il ritardo dovuto all’inesistenza del credito dipenda da causa non imputabile, ma sara’ comunque esposto al rischio di impraticabilita’ di un tale prelievo mano a mano che, con il susseguirsi dei riparti dell’attivo, si assottigliano le risorse dell’attivo”.
Non v’e’ dubbio, d’altro canto, che le esigenze di celerita’ e di concentrazione della procedura dell’accertamento fallimentare debbano essere coniugate e coordinate con i principi costituzionali: questo, naturalmente, sulla linea della necessaria osservanza e rispetto di questi principi.
Altra cosa e’ che si ritengano troppo lunghi i termini fissati per la proposizione delle domande di insinuazione: ma questo e’ discorso che, al di la’ di ogni riferimento di diritto positivo, attiene alla misura annuale prevista dall’articolo 101, in quanto tale, senza alcuna incidenza propria per il regime dei crediti sopravvenuti.
Qualunque rilievo sulla concentrazione della procedura di accertamento, poi, non puo’ non fare i conti con la peculiare caratteristica dei crediti sopravvenuti, che in quanto tale esige in ogni caso dei distinguo.
17.- Per completezza, e’ opportuno ancora rilevare in materia che nessun argomento – per il diritto da applicare alla fattispecie in esame – puo’ correttamente trarsi dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Questo, in effetti, non risulta contemplare disposizioni relative allo spettro dei crediti sopravvenuti in quanto tali.
D’altro canto, la normativa del CCI risulta innovativa – sicuramente non esplicitativa, o esplicativa, di regimi gia’ “latenti” – laddove viene a incidere, sia abbreviandoli, sia modificandone la conformazione, su tempi e modi di ammissione delle domande tardive (cfr. in specie, la norma dell’articolo 208, comma 3, CCI).
18.- Esclusa dunque l’applicazione della L. Fall., articolo 101, ai crediti sopravvenuti, il Collegio ritiene che la disciplina positivamente applicabile per l’insinuazione di tali crediti non possa essere che ricavata in via sistematica, con riguardo ai principi generali dell’ordinamento e facendo perno, in particolare, sui richiamati principi costituzionali dell’articolo 3 Cost., e dell’articolo 24 Cost. (sopra n. 11 ss.).
Per portare i crediti sopravvenuti a una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori, si deve fermare pertanto un termine annuale per la presentazione delle relative domande.
Questo termine verra’ a decorrere – in tutti i casi in cui il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutivita’ dello stato passivo – dal momento stesso in cui si siano verificate le dette condizioni.
19.- Le considerazioni sopra svolte comportano il rigetto del ricorso incidentale, che e’ stato presentato dal fallimento.
20.- In conclusione, il ricorso principale va accolto e la controversia rinviata al Tribunale di Padova che, in diversa composizione, la esaminera’ in conformita’ ai principi di diritto enunciati nei precedenti n. 7 (per il primo motivo) e n. 18 (per il secondo motivo) e pure provvedera’ alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; respinge il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Padova, che, nel deciderla, si conformera’ ai principi di diritto enunciati in motivazione e pure provvedera’ alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.