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il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra si’ la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facolta’ di provare, ai fini dell’inammissibilita’ della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 19 giugno 2018, n. 16103
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 7272/2013 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a. (p. iva (OMISSIS)), con sede in Roma, alla via (OMISSIS), nella qualita’ di procuratore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., in persona dell’Avv (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del curatore dott.ssa (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO depositato in data 08/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (OMISSIS) s.p.a., quale procuratrice di Cassa di Risparmio di (OMISSIS) s.p.a., ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, resistiti dalla curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., avverso il decreto del Tribunale di Bergamo, depositato l’8 febbraio 2013, reiettivo dell’opposizione L. Fall., ex articolo 98 dalla prima proposta, nella medesima qualita’, contro la mancata ammissione al passivo della suddetta procedura del complessivo credito di Euro 378.876,54, di cui Euro 366.629,52 in via ipotecaria ed Euro 12.047,02 in privilegio ex articolo 2770 c.c. per spese sostenute nella procedura esecutiva immobiliare.
1.2. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ritenne che: i) la richiesta di insinuazione della (OMISSIS) s.p.a., nella indicata qualita’, datata 28 marzo 2012, era stata depositata oltre il termine previsto dalla L. Fall., articolo 101, comma 1.; ii) la curatela aveva dimostrato che detta societa’, benche’ non destinataria della comunicazione L. Fall., ex articolo 92, fosse venuta comunque a conoscenza del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., risalente al (OMISSIS), fin dal (OMISSIS), allorquando il curatore era subentrato in una procedura esecutiva immobiliare, intrapresa contro la debitrice poi fallita da (OMISSIS) e proseguita proprio da (OMISSIS) Decreto Legislativo n. 385 del 1993, ex articolo 41 con udienze protrattesi fino al 6 marzo 2012.
2. Con i formulati motivi, la ricorrente deduce:
I) “Violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articoli 92 e 101 84 e articolo 116 c.p.c., e articolo 2697 c.c.”. Si assume che titolare del credito azionato esecutivamente nella descritta espropriazione immobiliare era la Cassa di Risparmio di (OMISSIS) s.p.a., e solo in qualita’ di sua procuratrice/mandataria (OMISSIS) s.p.a. era ivi intervenuta avvalendosi del patrocinio dell’Avv. (OMISSIS): quest’ultimo, dunque, era l’unico soggetto da ritenersi a conoscenza dell’intervenuto fallimento della debitrice, essendo pacifico che il curatore non aveva inoltrato alla Cassa alcun avviso ai sensi della L. Fall., articolo 92, e rilevando lo stato soggettivo di quel difensore nell’ambito dello specifico rapporto procuratorio processuale intercorrente tra lui ed (OMISSIS) s.p.a., e giammai nei diretti confronti della Cassa;
II) “Omesso esame di fatti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti”. Si ribadiscono, sostanzialmente, le medesime circostanze di fatto del primo motivo, ascrivendo al tribunale di non aver adeguatamente valutato le corrispondenti risultanze istruttorie;
III) “Violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia su motivo di opposizione”. Si sostiene che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul formulato motivo di opposizione L. Fall., ex articolo 98 con cui si era denunciato che, derivando il credito azionato da mutuo fondiario assistito da privilegio processuale ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 41 il termine di dodici mesi per la presentazione della domanda di ammissione al passivo sarebbe iniziato a decorrere solo dal momento in cui si era effettivamente concretizzata la ragione di credito nel suo definitivo ammontare, circostanza verificatasi, nella specie, in epoca successiva al termine suddetto;
IV) “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 101, e articoli 2855 e 2770 c.c., nonche’, con riferimento alla condotta processuale e stragiudiziale della curatela, nuovamente dell’articolo 2730 c.c., articolo 116 c.p.c. e L. Fall., articolo 101: omesso esame di fatti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti”. Si deduce che il credito ipotecario azionato esecutivamente acquisisce carattere di liquidita’ solo al momento della vendita del cespite cauzionale, e che esso, nel caso di specie, sarebbe divenuto liquido, in tutte le sue componenti, al momento del completamento del trasferimento effettivo del bene all’aggiudicatario. Si ribadisce, infine, che il termine annuale L. Fall., ex articolo 101, comma 1, inizierebbe a decorrere dalla data in cui e’ sorto il diritto alla pretesa creditoria.
3. I primi due motivi, scrutinabili congiuntamente perche’ chiaramente connessi, non possono essere accolti per le ragioni di seguito esposte.
3.1. E’ assolutamente pacifico tra le parti che la curatela fallimentare non invio’ alla Cassa di Risparmio di (OMISSIS) s.p.a. la comunicazione L. Fall., ex articolo 92, sicche’ deve trovare applicazione il principio, gia’ affermato da questa Corte, per cui il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra si’ la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facolta’ di provare, ai fini dell’inammissibilita’ della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto (cfr. Cass. n. 23302 del 2015; Cass. n. 4310 del 2012).
3.2. E’ noto, poi, che il Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 41, comma 2, nel prevedere che il creditore fondiario puo’ iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dalla L. Fall., articolo 51, ma non anche alla norma imperativa di cui alla L. Fall., articolo 52, secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. L’insinuazione al passivo costituisce, pertanto, un onere per la banca mutuante (sancito espressamente, a seguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentati dal divieto di cui alla L. Fall., articolo 51) al fine dell’esercizio del diritto di trattenere definitivamente, nei limiti del quantum spettante a ciascun creditore concorrente all’esito del piano di riparto in sede fallimentare, le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva (cfr. Cass. n. 6377 del 2015).
3.2.1. Nella specie e’ incontroverso che la odierna ricorrente, quale procuratrice della Cassa di Risparmio suddetta, aveva proseguito, avvalendosi del privilegio processuale spettantele Decreto Legislativo n. 385 del 1993, ex articolo articolo 41 una espropriazione immobiliare (n. 512/2008 r.g.e., innanzi al Tribunale di Bergamo), originariamente intrapresa contro la debitrice poi fallita da (OMISSIS), e che in tale procedura, le cui udienze si erano protratte fino al 6 marzo 2012, era intervenuta anche, il (OMISSIS), la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., risalente al (OMISSIS), con il patrocinio dell’Avv. (OMISSIS). Da tali circostanze fattuali, il decreto impugnato ha tratto la conclusione che “il Curatore ha provato, ai fini della inammissibilita’ della domanda, che il creditore aveva avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso l. fall., ex articolo 92, e che, pertanto, il creditore medesimo avrebbe potuto procedere tempestivamente all’insinuazione del credito in oggetto” (cfr. pag. 5).
3.2.1. Posto, dunque, che nell’ipotesi di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi della L. Fall., articolo 101, u.c. (c.d. supertardiva o ultratardiva, cioe’ proposta – come nel caso – oltre il termine, di legge o fissato dal tribunale, di cui al comma 1 della medesima norma, computato rispetto al deposito del decreto di esecutivita’ dello stato passivo e pacificamente superato anche nella fattispecie de qua), la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’” (cfr. Cass. n. 19017 del 2017; Cass. n. 23302 del 2015; Cass. n. 20686 del 2013), ritiene il Collegio che la riportata conclusione del tribunale bergamasco sia immune dalle censure ad essa ascritte.
3.2.2. Invero, non e’ ragionevolmente dubitabile che il citato difensore (Avv. (OMISSIS)) di (OMISSIS) s.p.a. abbia avuto conoscenza del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. quanto meno dal (OMISSIS), cioe’ da quando nella menzionata procedura esecutiva immobiliare n. 512/2008 r.g.e., innanzi al Tribunale di Bergamo, era intervenuta anche la curatela di quel fallimento. Inoltre, la circostanza che alle udienze successive di tale procedura prese parte, come peraltro accade normalmente, il legale suddetto, e non il soggetto da lui rappresentato, e’ priva di significato, atteso che costituisce principio di carattere generale quello per cui quanto avviene in udienza deve considerarsi noto alle parti (attraverso la mediazione del difensore), che, per quanto qui interessa, sono, nel processo di esecuzione, il creditore (nella specie, giova ricordarlo, la Cassa di Risparmio di (OMISSIS) s.p.a. aveva nominato propria procuratrice/mandataria, in quella procedura esecutiva, la (OMISSIS) s.p.a.) ed il debitore, ricordandosi, altresi’, che, ai sensi dell’articolo 40 del Codice Deontologico Forense approvato il 17 aprile 1997 e vigente fino al 15 dicembre 2014 (qui utilizzabile, dunque, ratione temporis), l’avvocato e’ tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli quando lo reputi opportuno (ed ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta); deve comunicare alla parte assistita la necessita’ del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione; deve riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi (disposizioni affatto analoghe sono contenute nell’articolo 27, commi 7 ed 8, del medesimo Codice approvato il 31 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 16 dicembre 2014).
3.2.3. (OMISSIS) s.p.a., dunque, nella indicata qualita’, certamente doveva considerarsi a conoscenza, quanto meno dal (OMISSIS), della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (risalente al (OMISSIS)), ne’ ad essa giova sostenere che la conoscenza di detta circostanza dovesse essere in capo (anche) all’effettiva creditrice (la Cassa di Risparmio di (OMISSIS) s.p.a.): l’odierna ricorrente, invero, ha agito spendendo la medesima qualita’ anche nel formulare la domanda L. Fall., ex articolo 101, comma 4, sicche’ non puo’ certo invocare giustificazioni di cui avrebbe, al piu’, potuto avvalersi solo la menzionata Cassa formulando in proprio (e non tramite quella procuratrice) la richiesta di insinuazione di cui oggi si discute. Da cio’ consegue la inammissibilita’ della domanda L. Fall., ex articolo 101, comma 4, proposta dalla prima, nella suddetta qualita’, solo il 28 marzo 2012, pacificamente oltre il termine, di legge o fissato dal tribunale, di cui al comma 1 della medesima norma, computato rispetto al deposito del decreto di esecutivita’ dello stato passivo del fallimento predetto.
4. Il terzo ed il quarto motivo possono parimenti esaminarsi congiuntamente, benche’ denuncianti (il terzo) anche un preteso error in procedendo del Tribunale di Bergamo per non essersi asseritamente pronunciato su uno dei proposti motivi di opposizione L. Fall., ex articolo 98. Il loro denominatore comune, infatti, va sostanzialmente individuato nell’assunto secondo cui, derivando il credito azionato da mutuo fondiario assistito da privilegio processuale ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 41 il termine di dodici mesi per la presentazione della domanda di ammissione al passivo sarebbe iniziato a decorrere solo dal momento in cui si era effettivamente concretizzata la ragione di credito nel suo definitivo ammontare, circostanza verificatasi (nella specie, in epoca successiva al termine di cui alla L. Fall., articolo 101, comma 1) solo con la vendita del cespite ipotecato, con la conseguenza che quel credito sarebbe divenuto liquido, in tutte le sue componenti, al momento del completamento del trasferimento effettivo del bene all’aggiudicatario.
4.1. Un siffatto assunto e’, pero’, privo di fondamento, con conseguente irrilevanza dell’esistenza, o meno, in concreto, dell’invocato error in procedendo.
4.1.1. E’ sufficiente, invero, considerare che, come condivisibilmente osservato dalla curatela controricorrente, il credito derivante (come nella vicenda in esame) da mutuo fondiario diviene liquido, quanto alla sorta capitale che ne costituisce componente primaria, ben prima della vendita del bene ipotecato, concretizzandosi fin dal verificarsi dell’inadempimento del debitore, sicche’ esso diviene esigibile gia’ da tale momento, se del caso tramite la domanda di ammissione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore/mutuatario. Altro e’, invece, il fatto che, una volta effettuata l’insinuazione al passivo fallimentare, il limite del soddisfacimento di quel credito e’ sostanzialmente rappresentato dal ricavato della vendita del bene ipotecato in sede di procedura esecutiva.
4.1.2. Inoltre, le altre componenti di tale credito, ossia le spese e gli interessi, non sono affatto “infrazionabili” parti del primo. Invero, circa gli interessi, opera il disposto dell’articolo 2855 c.c. (che costituisce, notoriamente, un’eccezione alla regola per la quale la dichiarazione di fallimento ne sospende il corso), ma cio’ non richiede certo che debbano essere presentate nuove domande ogni volta che un rateo di interessi sia maturato, atteso che l’ammissione al passivo del capitale comporta il riconoscimento degli interessi nei limiti fissati dalla suddetta disposizione. Quanto, invece, alle spese liquidate dal Giudice dell’esecuzione immobiliare, quand’anche si voglia ritenere che tale indicazione abbia effetto definitivo nei confronti del fallimento, il creditore, presentando tempestivamente la domanda per l’ammissione dei propri crediti, si potra’ riferire anche alle spese della procedura esecutiva come liquidate dal Giudice dell’esecuzione.
5. Va, infine, ritenuta l’inammissibilita’, postulando, a tacer d’altro, accertamenti in fatto impossibili nel giudizio di legittimita’, delle ulteriori censure esposte da (OMISSIS) s.p.a. nel quarto motivo (cfr. pag. 21 e ss. del ricorso) relativamente ad una lamentata condotta emulativa del curatore nei suoi confronti.
6. In definitiva, il ricorso va respinto, restando le spese del giudizio di legittimita’ regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr., tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, a norma del detto articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso articolo 13, comma 1-bis.