qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento dopo la proposizione dell’azione revocatoria ordinaria, ove il curatore subentri nel giudizio, ai sensi della L. Fall., articolo 66, vengono meno la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario, opera solo quando si tratti di azione revocatoria ordinaria proposta esclusivamente nei confronti del debitore poi fallito, sicche’, qualora l’originaria domanda sia stata proposta anche nei confronti di un terzo, rispetto al quale la curatela fallimentare non vanta alcuna pretesa, il creditore che ha introdotto il giudizio e’ legittimato a riassumerlo dopo l’interruzione conseguente alla dichiarazione di fallimento nei confronti del litisconsorte non attinto dalla procedura.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 marzo 2019, n. 6327
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 5432/2017 proposto da:
(OMISSIS), E (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso l’AVVOCATO (OMISSIS) che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., quale procuratrice del (OMISSIS) S.p.a., in persona del procuratore speciale, domiciliato in (OMISSIS) presso l’AVVOCATO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso per cassazione;
– controricorrente –
e
FALLIMENTO della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso e decreto di autorizzazione alla lite del giudice delegato, dall’AVVOCATO (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9917 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;
udito il P.M., nella persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVVOCATO (OMISSIS);
udito l’AVVOCATO (OMISSIS) per delega dell’AVVOCATO (OMISSIS);
udito l’AVVOCATO (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) impugnano per cassazione con due motivi la sentenza della Corte di appello di Roma, di rigetto dell’impugnazione da essi proposta avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, di accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria esperita in via subordinata rispetto ad azione di simulazione – proposta dall’ (OMISSIS) S.p.a. nei loro confronti ed avente ad oggetto atti di ricognizione di debito e di dazione in pagamento (datio in solutum) e di costituzione di fondo patrimoniale, posti in essere nell’ottobre e nel novembre del 2011 in favore del (OMISSIS) e tra essi coniugi e tutti stipulati successivamente ai crediti sorti ed esistenti con l’istituto di credito.
Resistono con controricorso (OMISSIS) S.p.a. e la curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso e’ formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed assume che i giudici di merito non avevano tenuto conto dell’anteriorita’ del credito del (OMISSIS), quale collaboratore e consulente della (OMISSIS) S.r.l., rispetto ai crediti dell’ (OMISSIS) S.p.a., per i quali la prova era costituita unicamente dalla documentazione contabile riveniente dalla stessa banca. Sotto altro profilo il primo mezzo propone censura di valutazione meramente presuntiva, da parte dei giudici di merito, della consapevolezza in capo al (OMISSIS) del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, non valutando che il (OMISSIS) era da lungo tempo separato dalla (OMISSIS) e che il rapporto di collaborazione con la (OMISSIS) S.r.l. era cessato sin dal 2007.
Il secondo motivo e’ articolato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e deduce l’improcedibilita’, ai sensi della L. Fall., articolo 66, dell’azione revocatoria proposta dall’ (OMISSIS), per essere intervenuto, dopo l’esperimento di essa, il fallimento della (OMISSIS) S.r.l.. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Deve essere esaminato in via prioritaria il secondo motivo, in quanto pregiudiziale, atteso che se fosse riconosciuta l’improcedibilita’ della revocatoria ordinaria verrebbe ad essere caducata l’attivita’ processuale gia’ espletata su impulso dell’ (OMISSIS).
Il motivo e’, tuttavia, infondato, posto che in ogni caso la legittimazione ad agire in via revocatoria continua a sussistere in favore di (OMISSIS) S.p.a. per tutti gli atti, e, quindi, sostanzialmente per la costituzione del fondo patrimoniale, per i quali la (OMISSIS) S.r.l. non era parte.
Con riguardo ai restanti beni sottoposti a revocatoria deve ritenersi che, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21810 del 27/10/2015) il principio secondo cui qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento dopo la proposizione dell’azione revocatoria ordinaria, ove il curatore subentri nel giudizio, ai sensi della L. Fall., articolo 66, vengono meno la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario, opera solo quando si tratti di azione revocatoria ordinaria proposta esclusivamente nei confronti del debitore poi fallito, sicche’, qualora l’originaria domanda sia stata proposta anche nei confronti di un terzo, rispetto al quale la curatela fallimentare non vanta alcuna pretesa, il creditore che ha introdotto il giudizio e’ legittimato a riassumerlo dopo l’interruzione conseguente alla dichiarazione di fallimento nei confronti del litisconsorte non attinto dalla procedura.
(OMISSIS) S.p.a. continuava, pertanto, ad essere legittimato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria sui beni afferenti la (OMISSIS) S.r.l..
Il secondo motivo di ricorso e’ rigettato.
Il primo motivo e’, parimenti, infondato.
Il profilo relativo alla mancata prova dell’anteriorita’ del credito dell’ (OMISSIS) S.p.a. risulta adeguatamente sviluppato dalla sentenza della Corte territoriale, che, alla pag. 5, ha evidenziato l’insussistenza di elementi probatori comprovanti che l’incarico di consulenza affidato al (OMISSIS) con lettera del 21 aprile 2003 fosse stato effettivamente espletato e soprattutto che il (OMISSIS) avesse maturato compensi pari a quattrocentomila Euro per il periodo 20032007, in guisa tale che potesse considerarsi dovuta la dazione in pagamento dell’immobile sito in (OMISSIS).
Sulla sussistenza del pregiudizio per il creditore (OMISSIS) S.p.a. vi e’ valutazione conforme tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado, poiche’ vi e’ identita’ di giudizio sulla circostanza che il (OMISSIS), in quanto collaboratore e consulente della (OMISSIS) S.r.l., nonche’ ex-coniuge della (OMISSIS), amministratrice unica della (OMISSIS) S.r.l., doveva essere a conoscenza dell’ingente esposizione debitoria della societa’ stessa e pertanto del danno arrecato, mediante l’atto di disposizione immobiliare effettuato in suo favore, alle ragioni creditorie e quindi si tratta di questione di fatto decisa in senso conforme dal Tribunale e dalla Corte d’appello, con conseguente inammissibilita’ dell’impugnazione, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c..
Il primo motivo di ricorso, peraltro, nulla deduce sulla non assoggettabilita’ a revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta nel 2011, dopo che i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) si erano gia’ separati e, come sviluppato dalla sentenza gravata, i loro due figli erano oramai maggiorenni.
La costituzione del detto fondo e’ da considerarsi, come ampiamente motivato dalla sentenza d’appello, atto pregiudizievole ai creditori e, quindi, validamente assoggettato all’inefficacia tipica dell’azione revocatoria.
Il ricorso e’, pertanto, rigettato.
L’esito della lite comporta l’onere delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, nei confronti di entrambe le parti controricorrenti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite ad (OMISSIS) S.p.a. ed alla Curatela del fallimento (OMISSIS) S.r.l. che si liquidano in Euro 7.200,00 per ciascuno dei controricorrenti, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.