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come si desume dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 30, gli interessi di mora possono essere ammessi al passivo solo se alla data del fallimento e’ decorso il termine per il pagamento della cartella esattoriale, e quindi se la stessa sia stata notificata prima della dichiarazione di fallimento.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16407
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10179-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso il Decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 17/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELIA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
FATTI DI CAUSA
1. – (OMISSIS) s.p.a. presentava istanza di ammissione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. deducendo di essere creditrice per la somma di Euro 427.211,74 in privilegio e per la somma di Euro 7.251,98 in chirografo.
In sede di verifica dei crediti il giudice delegato non ammetteva il credito per mancanza della prova della notifica delle relative cartelle esattoriali.
2. – (OMISSIS) proponeva opposizione allo stato passivo sostenendo che l’ammissione al passivo poteva aver luogo sulla base dei semplici estratti di ruolo.
Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’opposizione, ammettendo il credito in privilegio per Euro 279.393,29 e in chirografo per Euro 1.520,50: cio’ sulla base del rilievo per cui con riferimento alle suindicate somme il credito risultava documentato da cartelle di pagamento notificate alla curatela; con riferimento alla restante parte del credito il giudice dell’opposizione reputava dirimente la mancata notifica delle cartelle esattoriali che a questa potesse essere riferita.
3. – Contro il decreto del Tribunale di Napoli, (OMISSIS) ricorre per cassazione: lo fa con una impugnazione che si compone di due motivi. Il Fallimento, benche’ intimato, non ha svolto difese nella presente sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso titola: violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 87 e 88, oltre che della L.Fall., articolo 93, nonche’ erronea interpretazione dei predetti Decreto del Presidente della Repubblica cit. articoli 87 e 88. Si deduce, in sintesi, che il ruolo costituisca titolo sufficiente per conseguire l’insinuazione al passivo, giacche’ l’obbligo del contribuente viene ad esistenza con la formazione di esso; per conseguenza, in sede concorsuale, l’agente di riscossione ben potrebbe far valere la propria pretesa attraverso l’estratto di ruolo.
Il motivo e’ fondato nei termini che si vengono ad esporre.
Stabilisce Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 87, comma 2, sulla riscossione delle imposte sul reddito, che se il debitore e’ dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate, l’ammissione al passivo della procedura. Tale norma trova applicazione anche per le entrate degli enti previdenziali, in forza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 18.
E’ affermazione costante di questa Corte quella per cui i crediti iscritti a ruolo ed azionati da societa’ concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti dalla L.Fall., articolo 92 ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5063; in senso conforme, ad es., Cass. 31 maggio 2011, n. 12019; Cass. 14 marzo 2013, n. 6520; Cass. 17 marzo 2014, n. 6126; Cass. 11 novembre 2016, n. 23110). In conseguenza, all’indicato fine dell’ammissione al passivo non si reputa necessaria la notifica della cartella esattoriale (per tutte: Cass. 15 gennaio 2016, n. 655; Cass. 12 settembre 2016, n. 17927). Come e’ stato efficacemente osservato, non si comprenderebbe, del resto, la ragione per cui, nonostante il tenore letterale dell’articolo 87, comma 2, cit., il concessionario debba ritenersi gravato di un onere preventivo di notificazione della cartella: onere che non potrebbe comunque legittimarlo alla riscossione coattiva del credito nei confronti del fallimento e che assolverebbe, quindi, alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale derivante dall’avvenuta iscrizione a ruolo del tributo, ovvero alla medesima funzione assolta attraverso il deposito della domanda di insinuazione contenente l’estratto del ruolo (Cass. 25 febbraio 2015, n. 3876, in motivazione).
Resta fermo, peraltro, che l’accertamento del credito previdenziale, a differenza di quello tributario, sia assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale, dunque, esercita la medesima secondo le competenze e le procedure previste dalla legge: e quindi pronunciandosi sul merito dell’insinuazione e dell’eventuale opposizione allo stato passivo (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29806).
2. Col secondo mezzo l’istante lamenta l’erronea interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 30, come modificato dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 14. Deduce che siano state escluse dall’ammissione al passivo gli interessi di mora che costituivano un accessorio naturale del credito, il quale assolveva alla funzione di risarcire il concessionario del danno conseguente al ritardato pagamento.
La censura non merita accoglimento.
E infatti, come si desume dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 30, gli interessi di mora possono essere ammessi al passivo solo se alla data del fallimento e’ decorso il termine per il pagamento della cartella esattoriale, e quindi se la stessa sia stata notificata prima della dichiarazione di fallimento.
3. Con riferimento al primo motivo il decreto va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, il quale dovra’ conformarsi al principio esposto e pronunciare anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione Semplificata.