Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
I presupposti per la dichiarazione di fallimento
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
Tribunale|Trieste|Civile|Sentenza|15 aprile 2019| n. 234
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE – SEZIONE CIVILE
All’udienza del 15.04.2019 nella causa sub R.G. 1527/17 promossa con atto di citazione notificato in data 23.03.2017
da
(…) s.r.l., in persona del legale rappresentante- rappresentata e difesa da ultimo dall’avv. Ma.Co. per procura depositata in data 04.07.2018
– attrice opponente –
contro
(…) soc. coop. a r.l. in l.c.a., in persona del legale rappresentante – rappresentata e difesa dagli avv.ti Fr.Vi. e Sa.D’A. per procura allegata alla comparsa di risposta
– convenuta opposta –
sono comparsi gli avv.ti Da. in sost. avv. Co. per parte opponente e D’Alessandro in sost. avv. Vi. per parte opposta, che procedono alla discussione orale della causa.
Ad ore 12.30 il giudice pronuncia la sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Ri.Me.,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con decreto ingiuntivo n. 197/2017, emesso su richiesta di (…) Soc. Coop. il Tribunale di Trieste ingiungeva a (…) s.r.l. il pagamento della somma di Euro 5.596,83 a titolo di saldo di una fornitura di serramenti.
Con atto di citazione in opposizione di data 28.04.2017 (…) S.r.l. si opponeva all’ingiunzione eccependo in primo luogo la prescrizione del credito azionato, ai sensi dell’art. 2955 n. 5 c.c.; nel merito l’opponente (…) esponeva di aver commissionato a (…) la fornitura e posa in opera dei serramenti destinati agli immobili di un complesso residenziale in fase di costruzione;
successivamente erano sorte contestazioni dapprima sulla misura e sui prezzi dei lavori eseguiti e, poi, erano emersi gravi vizi e difetti dei serramenti forniti e delle opere di installazione. In particolare, (…) aveva contestato la presenza di infiltrazioni di acqua dai serramenti ma, nonostante le contestazioni, l’odierna opposta non era intervenuta per l’eliminazione dei vizi ed aveva continuato a pretendere il corrispettivo (pari a Euro 7.936,97).
Data l’infruttuosità dei tentativi di conciliazione, (…) si era risolta a proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare il valore dei materiali forniti e dell’opera eseguita dalla resistente, nonché i vizi e i difetti di dette opere con i relativi costi di ripristino.
La procedura si era conclusa con il deposito di relazione del nominato CTU (il cui compenso era stato pagato integralmente da (…)), nella quale questi aveva quantificato i costi necessari per il ripristino. (…) aveva, inoltre, sostenuto altresì le spese legali della procedura nonché le spese di consulenza tecnica di parte.
La necessità di attendere l’esito del procedimento ex art. 696 c.p.c. aveva, infine, comportato un ritardo nel cantiere dell’attrice opponente, con conseguente grave danno.
Per queste ragioni, (…) chiedeva al Tribunale in via preliminare di accertare l’intervenuta prescrizione del credito; nel merito, di revocare il decreto ingiunto opposto, accertando che il credito azionato non era dovuto; in via riconvenzionale, di condannare (…) a rifondere a (…) le spese relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo ed a risarcire i danni derivati a seguito dei vizi denunciati ed i costi per i ripristini e il danno da ritardo; in via riconvenzionale subordinata, di effettuare la compensazione con quanto risultasse dovuto all’opponente a titolo di rifusione spese e risarcimento danni; l’opponente chiedeva, infine, l’acquisizione del fascicolo relativo all’ATP e lo svolgimento di una CTU utile al fine di accertare il danno da ritardo subito da (…) a seguito dei vizi e difetti della fornitura dell’opposta.
Si costituiva tempestivamente in giudizio (…), rilevando in primo luogo l’inapplicabilità al caso di specie della norma di cui all’art. 2955 n. 5 c.c.; di contro, l’opposta sosteneva che l’azione tesa al riconoscimento dei danni promossa da (…) si doveva considerare ampiamente prescritta, stante la notifica del ricorso per ATP in data 06.03.2015 e, quindi, più di un anno dopo dall’ultima consegna avvenuta il 07.03.2012.
(…) precisava che il ricorso per decreto ingiuntivo da essa proposto aveva tenuto conto anche dei rilievi emersi in sede di ATP, dato che dalla contabilità della società opposta il credito ammontava a Euro 7.936,97, mentre essa aveva azionato la minor somma di Euro 5.596,83; per tali ragioni (…) chiedeva al Tribunale di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed rigetto delle domande proposte dall’opponente tanto in via principale che in via riconvenzionale.
Alla prima udienza il Tribunale, rilevato che l’opposizione non era fondata su prova scritta né risultava di pronta soluzione, concedeva l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. e fissava udienza per la decisione sui mezzi istruttori, disponendo quindi l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP.
All’udienza del 17.05.2018, considerata la rinuncia al mandato effettuata dal difensore di parte opponente e la richiesta di concessione di un termine per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore, il Tribunale fissava nuova udienza.
Nel corso del giudizio il Giudice, dato atto del valore della controversia e del possibile riconoscimento delle spese sostenute dall’opponente per il procedimento di ATP, formulava una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., anche in considerazione dei prevedibili costi della CTU richiesta dall’opponente.
Alla successiva udienza il Tribunale, dato atto che la proposta conciliativa non aveva avuto esito positivo, rilevata l’antieconomicità dell’eventuale espletamento di una CTU, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Infine, fatte precisare le conclusioni, veniva fissata l’odierna udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
II) Viene qui in decisione una causa dal contenuto economico non elevato, in relazione alla quale era stata formulata una proposta conciliativa (poi non accolta), avuto riguardo alle contrapposte pretese creditorie avanzate dalle parti.
La causa si origina dal ricorso per decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da (…) quale residuo saldo per lavori di fornitura di serramenti, forniti dall’odierna opposta sulla base di un contratto del 15.11.2010.
In particolare, il credito azionato in via monitoria dalla (…) ammonta ad Euro 5.596,83, risultante dal credito complessivo vantato, pari ad Euro 7.936,97, dal quale la stessa parte ingiungente aveva preventivamente detratto il danno riconosciuto dal CTU nominato nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub R.G. n. 828/15 del Tribunale di Udine, pari ad Euro 2.340,14 (cfr. comparsa di risposta (…), pag. 4).
In relazione a tale voce, l’opponente ha eccepito l’intervenuta prescrizione annuale ex art. 2955 n. 5 c.c. del credito azionato: l’eccezione non appare fondata in quanto
“La prescrizione presuntiva contemplata dall’art. 2955, n. 5, cod. civ., in relazione al credito del commerciante “per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”, si riferisce alle alienazioni “al minuto” di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza” (Cass. 05/11/2013 n. 24759).
Nel caso di specie appare incontestato che la (…) ha fornito alla società opponente degli infissi necessari a quest’ultima per la sua attività produttiva (cfr. contratto doc. 1 fasc. monitorio), non trovando quindi applicazione la prescrizione breve indicata da (…) bensì l’ordinario termine decennale.
Rigettata l’eccezione di prescrizione rimane quindi accertato il credito di Euro 5.596,83 preteso da (…).
III) Al credito vantato dall’odierna opposta, l’opponente (…) ha contrapposto diverse poste creditorie, che andranno esaminate partitamente.
Preliminarmente, premesso che la (…) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa dal dicembre del 2015, va affrontata la questione sollevata dall’opposta nella memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c. di improcedibilità della domanda svolta da (…): secondo tale ricostruzione il Giudice dovrebbe dichiarare d’ufficio l’improcedibilità della domanda di accertamento e di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della procedura concorsuale.
Il rilievo, basato sul disposto dell’art. 52 L. Fall., risulta certamente fondato quanto alle domande di condanna inizialmente proposte in via riconvenzionale dall’opponente (…) (e successivamente abbandonate).
La questione risulta invece diversa quanto all’eccezione di compensazione proposta in via subordinata dall’opponente.
Sul punto appare senz’altro condivisibile l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale
“Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (cfr. ex multis Cass. 18.12.2017 n. 30298; in senso analogo, Cass. 28.9.2016 n. 19218).
Al riguardo, con estrema chiarezza è stato stabilito dalla Suprema Corte che
“La disposizione contenuta nell’art. 56 della legge fall. rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l’effetto compensativo si produce e ferma restando l’esigenza dell’anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte. Le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano l’ammissibilità anche della compensazione giudiziale nel fallimento, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell’art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene eccepita” (Cass. 27.04.2010 n. 10025);
a ciò si aggiunga che “La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallimento divenga liquido e esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento” (così Cass. 27.10.2015 n. 21784).
Poste tali premesse di carattere sistematico deve riconoscersi che non vi sono ragioni ostative alla (eventuale) compensazione in questa sede dei crediti di (…).
IV) Con riferimento ai contro crediti azionati da (…) deve rilevarsi in primo luogo che la (…) ha eccepito, ai sensi dell’art. 1495, co. II, e 1512 c.c., la prescrizione dell’azione di (…) volta al riconoscimento dei danni, in quanto la merce fu consegnata dalla (…) tra il 26.11.10 e il 07.03.2012 mentre il ricorso per ATP fu notificato alla società (…) solo in data 6.3.2015 e, quindi, ben oltre un anno dopo l’ultima consegna. Al riguardo, appare in primo luogo inapplicabile la disciplina prevista dall’art. 1512 c.c. in assenza di patti, accessori e aggiuntivi, volti a garantire il buon funzionamento.
In ogni caso, deve rilevarsi che l’opponente ha comprovato la tempestività della denuncia: a tal proposito vanno richiamati in particolare il fax dd. 24.4.2012 (doc. n. 3 fasc. opponente), immediatamente successivo all’inoltro delle fatture per cui per è giudizio, nonché la raccomandata dd. 26.7.2013 con cui (…) fa seguito a precedenti segnalazioni in relazione alle quali (…) nulla aveva contestato (doc. n. 5 fasc. opponente).
Ad ogni buon conto, e ciò risulta ulteriormente rilevante ai fini di cui si discute, va considerato che (…) ha comunque riconosciuto l’esistenza dei vizi, con effetto interruttivo del termine prescrizionale, come si ricava a pagina 11 dell’elaborato peritale e dalla circostanza stessa che gli importi riconosciuti dal CTU sono stati detratti dalla richiesta in via monitoria.
V) Passando ad esaminare nel dettaglio le poste creditorie pretese da (…), deve rilevarsi in premessa che l’accertamento tecnico preventivo relativo ai vizi e difetti della fornitura e posa eseguite da (…) si è reso necessario (in tesi) a causa della imperita e/o negligente condotta dell’opposta nel corso della realizzazione delle opere.
Risultate fondate le doglianze, appare pertanto corretto in linea di principio l’addebito nei confronti dell’opposta degli esborsi sostenuti da (…) per il procedimento di ATP.
Sono quindi riconoscibili, ai fini dell’invocata eccezione di compensazione, le poste creditorie indicate dall’opponente ovvero i costi sostenuti per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, rivelatosi fondato, ed in particolare:
– Euro 145,50 per l’iscrizione a ruolo del ricorso (contributo unificato di Euro 118,50 e bollo di Euro 27,00);
– Euro 1.408,38 per le competenze del CTU geom. Ma.Co. (doc. nn. 8 e 9);
– Euro 2.670,74 per le competenze degli avv.ti (?) (doc. 10) e (…) (doc. 11);
– Euro 1.500,00 per le competenze del consulente di parte arch. (…).
La somma di tali voci ammonta a complessivi Euro 5.724,62: essendo tale importo superiore al credito azionato da (…) e una volta portato in compensazione, esso comporta l’azzeramento della pretesa della convenuta opposta.
VI) Per completezza di motivazione si osserva che le conclusioni alle quali si è pervenuti nelle pagine che precedono hanno indotto il giudicante, per evidenti ragioni di economicità del giudizio, a non disporre ulteriore CTU, pur richiesta da (…), in relazione ai danni subiti a seguito della sospensione del cantiere in attesa dell’esecuzione delle opere di ripristino, cui è conseguito un ritardo della messa in vendita delle unità immobiliari.
Risulta evidente che, considerate le conclusioni alle quali si è pervenuti al punto V) che precede, i costi di CTU (e CTP) si sarebbero rivelati del tutto superflui: nondimeno, si deve sottolineare che, anche a voler (per ipotesi) leggermente ridurre i costi per assistenza legale e di CTP nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, si sarebbe comunque dovuto tener conto della domanda di risarcimento del danno, con conseguente azzeramento in ogni caso della pretesa creditoria di (…) (e fermo restando che, per le ragioni indicate, non vi è spazio per una condanna di (…) in via riconvenzionale).
VII) Alla luce delle considerazioni che precedono, accolta l’eccezione di compensazione proposta da (…), che porta all’azzeramento del credito azionato in via monitoria, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite in linea di principio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (con una riduzione per la fase di trattazione, attesa l’assenza di istruttoria); nondimeno sussistono giustificati motivi, costituiti dalla originaria proposizione della (inammissibile) domanda di condanna in via riconvenzionale, poi abbandonata, per disporre la compensazione delle spese nella misura di un/quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in persona del Giudice, dott. Riccardo Merluzzi, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 23.03.2017 da (…) s.r.l., in persona del legale rappresentante, nei confronti di (…) soc. coop. a r.l. in l.c.a., in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) accertato il credito di Euro 5.596,83 vantato da (…) ed operata la compensazione giudiziale con il maggior credito vantato da (…), accoglie la proposta opposizione e, per l’effetto,
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 197/17, emesso dal Tribunale di Trieste in data 28.02.2017;
3) condanna l’opposta alla rifusione in favore dell’opponente (…) della quota di tre/quarti delle spese del giudizio, liquidate – per la frazione – in complessivi Euro 3.300,00 per compensi professionali ed Euro 122,23 per esborsi, oltre a contributo spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo la compensazione tra le parti della residua quota di un/quarto.
Così deciso in Trieste il 15 aprile 2019.
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2019.