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la previsione della L.Fall., articolo 10, per il quale una società cancellata dal registro delle imprese puo’ essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iims, nei confronti della societa’ estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacita’ processuale.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16410
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10701-2017 proposto da:
(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 61/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) s.c.ar.l. impugnava L.Fall., ex articolo 18, la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Torre Annunziata deducendo, per quanto qui rileva, che i debiti tributari fatti valere ai fini della dichiarazione di fallimento erano documentati da cartelle esattoriali illegittimamente notificate col deposito presso la casa comunale, laddove avrebbero dovuto notificarsi al liquidatore della societa’ presso la residenza di questo.
Sul rilievo per cui la societa’ dichiarata fallita era oramai inesistente, in quanto gia’ cancellata dal registro delle imprese, il reclamo era dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 9 marzo 2017.
2. – Contro questa pronuncia la societa’ (OMISSIS) propone un ricorso per cassazione basato su tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a., che ha fatto pervenire una memoria tardiva, mentre il fallimento, intimato, non ha svolto difese nella presente sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo lamenta violazione, nonche’ falsa applicazione e interpretazione dell’articolo 100 c.p.c., articolo 2312 c.c., e articolo 2495 c.c., comma 2. L’istante si duole che la Corte di Napoli abbia dichiarato inammissibile il reclamo rilevando come la societa’ e i suoi organi rappresentativi avrebbero cessato di esistere con la dichiarazione di fallimento e, quindi, con la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese.
Col secondo mezzo sono denunciate violazione, nonche’ falsa applicazione e interpretazione della L.Fall., articoli 1 e 15, articolo 145 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), L. n. 2 del 2009, articolo 16, comma 6. Osserva la ricorrente che in forza della disposizione da ultimo richiamata le societa’ sono obbligate a dotarsi di un indirizzo PEC al quale le amministrazioni devono far riferimento per la notifica degli atti. Aggiunge che, poiche’ essa istante si era munita del predetto indirizzo PEC, il concessionario per la riscossione dei tributi non avrebbe potuto avvalersi della modalita’ notificatoria che era stata invece impiegata.
Il terzo motivo oppone la violazione, nonche’ falsa applicazione e interpretazione del Decreto Legislativo n. 169 del 2007, articolo 1. La societa’ deduce, in sintesi, che ove la Corte di appello avesse riconosciuto, come era necessario, che le cartelle esattoriali non risultavano notificate, avrebbe dovuto concludere che difettavano le condizioni per la dichiarazione di fallimento.
2. – Il primo motivo e’ fondato, mentre gli altri devono dichiararsi inammissibili.
Va data continuita’ alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsione della L.Fall., articolo 10, per il quale una societa’ cancellata dal registro delle imprese puo’ essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iims, nei confronti della societa’ estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacita’ processuale (Cass. 1 marzo 2017, n. 5253; Cass. 6 novembre 2013, n. 24968; Cass. 13 settembre 2013, n. 21026).
Il secondo motivo investe una questione di cui la Corte di merito non avrebbe potuto occuparsi: la stessa, dopo aver rilevato che il reclamo era inammissibile, ha dato atto dell’infondatezza del medesimo, rilevando come le cartelle esattoriali risultavano essere state regolarmente notificate. Va qui richiamato il principio per cui qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della potestas iuditandi sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicche’ e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre e’ inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. 20 agosto 2015, n. 17004; in senso conforme: Cass. 4 gennaio 2017, n. 101).
Pure inammissibile e’ il terzo motivo che inerisce a un tema che risulta assorbito.
3. – La sentenza va quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli cui e’ demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione Semplificata.