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in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione non comporta affatto l’automatica ammissione del credito nello stato passivo solo perche’ non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice fallimentare (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27762
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17181/2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL” in persona del legale rappresentante pro tempore, cessionaria dei crediti della (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 31/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTO E DIRITTO
1.- La s.p.a. (OMISSIS) ha presentato domanda di ammissione al chirografo nel passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS) per una serie di crediti derivanti da un conto corrente, nonche’ da tre distinti conti anticipi.
Il giudice delegato ha accolto solo in parte la richiesta della Banca, in particolare stabilendo l'”esclusione del residuo credito per mancata produzione del conto anticipi n. (OMISSIS) e del credito per saldo di conto corrente attesa l’illegittima capitalizzazione trimestrale e la mancata pattuizione per iscritto di interessi ultra legali, mandando alla curatela di valutare di agire nei confronti della Banca ove ritenga l’esistenza di un credito”.
La Banca ha allora proposto opposizione ex articolo 98 L. Fall., avverso il provvedimento di esclusione, con limitato riguardo, peraltro, alla parte relativa al conto anticipi su fatture n. (OMISSIS).
Con decreto del 31 maggio 2017, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione, rilevando come la “documentazione prodotta non possa considerarsi sufficiente a dimostrare la vantata ragione di credito”.
2.- Piu’ in particolare, il Tribunale ha osservato che “in mancanza del contratto… il contratto non puo’ essere ammesso, perche’ il creditore non ha fornito dimostrazione dell’esistenza della fonte negoziale del suo diritto ne’ dell’ammontare del relativo credito. Va inoltre aggiunto che negli altri documenti richiamati dalla (OMISSIS) non e’ citato il rapporto contrattuale (rapporto anticipi) che avrebbe originato il credito, quindi tutto il complesso documentale posto a fondamento della pretesa non induce ragionevolmente a ritenere che l’intero rapporto sia sorto e si sia svolto e consumato anteriormente al fallimento e nella misura debitoria indicata dall’opponente (non sono state allegate, ne’ prodotte le fatture oggetto di anticipazione)”.
3.- Contro il detto decreto insorge adesso la s.r.l. (OMISSIS), nella dichiarata veste di cessionaria di crediti di (OMISSIS), e articola tre motivi per la cassazione del medesimo.
Il Fallimento, gia’ contumace in sede di opposizione, non ha svolte difese nel presente giudizio.
La ricorrente ha anche depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c.
4.- Il primo motivo di ricorso risulta intestato “sulla opponibilita’ al fallimento e sulla prova del rapporto giuridico di conto anticipi – violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 369 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 1366, 1832, 2704 e 2710 c.c. e articolo 45 L.F. e dei principi generali in tema di opponibilita’ degli atti al fallimento, nonche’ con riferimento all’articolo 2697 c.c., articolo 116 c.p.c., comma 1 e articolo 115 c.p.c., comma”.
Nel merito, il motivo – che procede con svolgimento non del tutto lineare (oltre a limitare la propria analisi solo ad alcune delle norme di legge di cui assume la violazione) – si articola lungo due prospettive.
La prima riguarda il tema della certezza di data, di cui alla norma dell’articolo 2704 c.c.. In proposito, il motivo rileva in particolare che tale regola comporta l’inopponibilita’ non del negozio, ma solo delle scritture private che ne attestano l’esistenza.
La seconda prospettiva muove dall’osservazione, di carattere generale, secondo cui il conto anticipi e’ per sua natura un “contratto di durata”; da cio’ il ricorrente fa discendere che il “rapporto, se sussistente ed adeguatamente provato con ogni mezzo legalmente previsto, non puo’ essere di per se’ disconosciuto”. Detto questo, con riferimento al caso di specie il motivo viene a rilevare che la Banca ha prodotto gli “estratti in forma integrale del conto anticipi” e che l'”analisi delle voci contabilizzate negli estratti conto” suffraga “le argomentazioni della banca circa la sufficienza degli estratti conto integrali a fornire la prova dell’anteriorita’ del rapporto e del debito risultante in capo alla correntista”.
5.- Il motivo non merita di essere accolto.
Al di la’ delle rappresentazioni relative alla regola della data certa – peraltro in se’ stesse non conferenti, posto che il decreto del Tribunale non prende proprio in considerazione l’aspetto inerente alla norma dell’articolo 2704 c.c. -, il motivo chiede, all’evidenza, una nuova valutazione del materiale probatorio inerente alla controversia. Che e’ giudizio per contro precluso a questa Corte, non essendo sindacabile la valutazione del giudice di merito che sia “sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria” (cfr., da ultimo, Cass., 27 luglio 2018, n. 19987).
Ne’ potrebbe dubitarsi della ragionevolezza della motivazione della pronuncia del Tribunale napoletano, posto che questa nel riscontrare la mancanza di prova sia dell’esistenza di un credito da anticipi, sia pure dell’eventuale misura dello stesso constata, da un lato, la materiale mancanza di un testo contrattuale di riferimento (condizione, per vero, in se’ stessa indispensabile per determinare le condizioni economiche dell’operazione) e, dall’altro, la mancanza allegazione e produzione delle fatture poste alla base delle affermate anticipazioni.
6.- Il secondo motivo risulta intestato “sulla non contestazione della curatela in sede di verificazione dei crediti – violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 95 e 99 L.F. e articolo 115 c.p.c., comma 1, – nullita’ della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli articoli 95 e 99 L.F. e articolo 115 c.p.c., comma 1, nonche’ in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 135 c.p.c., comma 4 e articolo 99 L. Fall., comma 11 e articolo 111 Cost., comma 6, motivazione apparente – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Il motivo muove, in sostanza, due ordini di censure al decreto impugnato.
Il primo consiste nell’assunto per cui il Tribunale non ha tenuto conto che il “curatore, nella fase di accertamento del passivo, non aveva contestato l’esistenza di rapporti bancari, ma la mera mancanza di data certa anteriore e la legittimita’ delle condizioni applicate in corso del rapporto, nonche’ l’assenza del contratto di conto anticipi n. (OMISSIS)”. Si’ che il provvedimento impugnato “sacrifica ingiustamente le esigenze di difesa della Banca, la quale ha tratto dal contegno processuale della curatela il legittimo affidamento che oggetto della contestazione… fosse non gia’ la inesistenza dei rapporti, ma, piuttosto, l’inopponibilita’ degli stessi al fallimento e l’esatto ammontare dei crediti”.
L’altra censura lamenta il fatto che il Tribunale abbia disatteso le richieste istruttorie formulate della Banca, relative in specie a una richiesta di ordine di esibizione delle scritture contabili della societa’ fallita e a una richiesta di ordine di esibizione delle segnalazioni storiche effettuate dalla Banca stessa in Centrale Rischi. “La Banca aveva diritto all’accoglimento delle istanze istruttorie” – assume il motivo – “in quanto tempestivamente e correttamente articolate per cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare l’intera fattispecie, ben considerando che la detta procedura e’ sorta per effetto di una consecuzione di procedure concorsuali, per cui il fallimento aveva la disponibilita’ delle scritture contabili”.
7.- Il motivo non merita di essere accolto.
Secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, “in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione non comporta affatto l’automatica ammissione del credito nello stato passivo solo perche’ non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice fallimentare (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove” (Cass., 8 agosto 2017, n. 19734; cfr. altresi’, tra le pronunce piu’ recenti, Cass., 24 febbraio 2017, n. 10662).
E’ del pari principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che, “in tema di poteri istruttori d’ufficio del giudice dell’opposizione allo stato passivo, l’emanazione dell’ordine di esibizione (nella specie, di documenti) e’ discrezionale e la valutazione di indispensabilita’ neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio e’ svincolato da ogni onere motivazionale e il provvedimento di rigetto dell’istanza e’ insindacabile in sede di legittimita’, anche sotto il profilo del difetto di motivazione” (Cass., 21 febbraio 2017, n. 4504).
8.- Il terzo motivo di ricorso e’ intestato “nullita’ della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 99 L. Fall., comma 11 e articolo 111 Cost., comma 6 – motivazione apparente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Nella sostanza, il motivo assume che il decreto impugnato e’ incorso nel vizio di omesso esame di fatto decisivo, perche’ che non ha preso in considerazione la “mancata contestazione dell’esistenza dei rapporti bancari, ricavabili, per espressa affermazione della curatela, dalle scritture contabili della fallita”; l'”anteriorita’ dei rapporti al fallimento, in quanto presenti nella proposta di concordato”; la “produzione integrale degli estratti conto”; l'”esistenza del contratto di conto ordinario e del conto corrente anticipi”; il fatto che “il rapporto per la quale la Banca aveva chiesto l’ammissione (conto anticipi era stato oggetto di accordo transattivo sottoscritto in data 12 settembre 2012)”.
9.- Il motivo non puo’ essere accolto.
In effetti, il Tribunale napoletano ha preso in considerazione le circostanze sopra indicate, rilevando – sia pur con espressione sintetica – che dall’esame della documentazione prodotta dalla Banca non emergeva l’effettiva esistenza del rapporto specificamente in interesse; si’ che anche questo motivo viene in realta’ a sostanziarsi nella richiesta di un nuovo esame del materiale probatorio, in quanto tale non ammissibile.
A parte questo va rilevato che le prime due circostanze invocate (la mancata contestazione del Curatore e la presenza di rapporti bancari) sono generiche, in quanto indicative solo del fatto che tra la Banca e la societa’ poi fallita correvano piu’ rapporti. Non decisive nel contesto del complesso delle risultanze probatorie in essere si manifestano la produzione di estratti conto del rapporto (cfr. anche sopra, nel precedente n. 5) e l’esistenza di un conto corrente ordinario e di altri conti anticipi.
In relazione, poi, all’accordo transattivo del (OMISSIS), il motivo difetta, altresi’, del necessario requisito dell’autosufficienza, di cui all’articolo 366 c.p.c.. Non risultano riportati, infatti, ne’ i contenuti specifici di tale accordo, ne’ le conseguenze che lo stesso avrebbe portato sul preteso credito da conto anticipi (n. (OMISSIS)); e neppure i termini in cui lo stesso e’ stato svolto nel giudizio di merito (il motivo si limita a indicare, in proposito, che al “documento… la difesa della Banca faceva riferimento sin dalla domanda di ammissione al passivo”).
10.- In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a mente del medesimo articolo 13, comma 1 bis.