Che la fideiussione stipulata a garanzia di crediti bancari non costituisca, di per se stessa, un’operazione o un servizio bancario ossia un’operazione o un servizio reso dalla banca a propri clienti è del tutto evidente, ed il rapporto di accessorietà che lega l’obbligazione di garanzia a quella principale consente eventualmente al fideiussore di sollevare egli stesso eccezioni inerenti al rapporto principale, ma non basta certo a far si che le disposizioni dettate dal legislatore con riguardo a quest’ultimo rapporto si applichino automaticamente al contratto di fideiussione. Né il principio di buona fede, che indiscutibilmente opera anche nei rapporti tra garante e creditore garantito, vale in alcun modo ad escludere che il contenuto della garanzia possa essere determinato dalle parti facendo riferimento ad elementi non già specificamente determinati nel contratto, purché in seguito determinabili in base a riferimenti contenuti nel contratto stesso. Ciò è quanto normalmente accade in caso di fideiussione per obbligazioni future le quali, proprio in quanto non ancora venute ad esistenza, sono per lo più ancora indeterminate all’atto della prestazione della garanzia e sono destinate ad esser determinate nel loro ammontare solo in un secondo momento ma siffatta possibilità, indipendentemente dall’essere o meno già sorta nel caso di specie l’obbligazione garantita, conferma in via generale la possibilità di stipulare fideiussioni destinate a valere per tutte le obbligazioni (presenti e/o future) di un determinato soggetto nei confronti di un altro, essendo poi la relativa specificazione destinata ad operare sulla base dei singoli rapporti dai quali quelle obbligazioni sono scaturite o scaturiranno, con il solo limite, espressamente posto per la garanzia delle obbligazioni future dall’art. 1938 (come modificato dalla citata L. n. 154, art. 10), della necessaria indicazione dell’importo massimo garantito.
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Tribunale Latina, Sezione 1 civile Sentenza 24 luglio 2018, n. 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Roberto Galasso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante r.g. n. 7676/2013, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., vertente
TRA
(…), c.f.: (…); (…), c.f. (…); (…), c.f. (…) elett. te dom.ti alla VIA (…) TERRACINA presso lo studio dell’Avv. FO.MA., c.f.: (…), dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura a margine dell’atto di citazione
– ATTORI
E
(…) S.P.A. (che ha incorporato la (…), già (…) S.P.A. già (…) soc. coop. in amministrazione straordinaria) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti IS.RE. e FR.IN., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via (…);
NONCHE’
(…) LIMITED, già (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di chiamata in causa notificato, dagli Avv.ti AL.MO., FR.MO., FR.RO. e VI.FO., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in LATINA alla VIA (…)
– TERZA CHIAMATA –
Oggetto: art. 119 T.(…)
FATTO E DIRITTO
Va preliminarmente evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla L. del 18 giugno 2009, n. 69, le cui disposizioni transitorie espressamente prevedono che “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (…), (…) e (…) convenivano in giudizio, la (…) soc. coop. a r.l. per ottenerne la condanna alla consegna di copia della documentazione già richiesta stragiudizialmente, ossia: “i documenti giustificativi dei crediti vantati dall’Istituto bancario nei confronti dei sigg.ri (…), (…) e (…), quali fideiussori della Società (…) S.r.l., ora in liquidazione” nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché del danno morale subito dagli istanti con refusione delle spese, competenze ed onorari ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.
Asserivano, in particolare, di aver prestato fideiussione in favore della convenuta, a garanzia del debito della (…), avendo ricevuto dalla Banca comunicazione di recesso, con indicazione dei saldi debitori.
Sottolineavano, quindi, di aver richiesto alla Banca la documentazione utile a ricostruire il rapporto con la Società, ricevendone il diniego.
Si costituiva la (…) Soc. Coop., contestando la domanda avversa, chiedendo di essere autorizzata a (ed ottenendo di) chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice, per l’ipotesi di condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva la compagnia (…), eccependo l’inoperatività della clausola di assicurazione e chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda non merita accoglimento, per le ragioni che seguono. Come è noto, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, sulla disposizione di cui all’art. 119, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (ex multis, Trib. Torino, 12/04/2010, in (…), 2010; Trib. Varese, 02/11/2009, in (…), 2010; Trib. Bari, Sez. II, 05/12/2006, in Utet giuridica).
Ancora: “il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli artt. 1374 e 1375 c.c., anche nell’art. 119 t.u. leggi bancarie il quale pone a carico della banca l’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere – a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto – la documentazione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto” (Cass. civ., Sez. I, 27/09/2001, n. 12093).
Nella specie, nondimeno, viene in rilievo aspetto peculiare della vicenda, atteso che la richiesta è stata avanzata dai fideiussori e non dal cliente.
L’art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, prevede che “1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto e’ inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
La norma è stata oggetto di diverse modifiche.
Il comma 4 prima della riforma, prevedeva che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
La nuova formulazione, a seguito di novella dell’anno 2010 (D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218), prevede altresì che “Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Questione cruciale del presente procedimento, dunque, è quella di stabilire se il sostantivo cliente possa essere interpretato in maniera estensiva.
Il Tribunale reputa che la risposta sia negativa.
Si tratta infatti di disposizione che limita l’istituto di credito ed impone la trasmissione di documentazione per un periodo decennale, e che pertanto non può assumere rilevanza oltre la sua rigida applicazione.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di fideiussione rilasciata a garanzia di crediti bancari, non si applicano in modo automatico al rapporto fra banca e garante le disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993 dettate per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi stipulati con il cliente; né viene in rilievo un’ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del debitore principale e quella del fideiussore, ciò in ragione della diversità di situazione in cui essi si trovano a contrattare; ne consegue, rispettati gli obblighi di trasparenza verso il debitore principale e di fissazione dell’importo massimo garantito con la fideiussione ai sensi dell’art. 1938 c.c., la possibilità di stipulare fideiussioni destinate a valere per tutte le obbligazioni (presenti e/o future) di un certo soggetto verso un altro, essendo poi la relativa specificazione destinata ad operare sulla base dei singoli rapporti da cui quelle obbligazioni sono scaturite o scaturiranno (Cassazione civile sez. I, 09/11/2007, n. 23391).
I giudici di legittimità hanno sostenuto: “Che la fideiussione stipulata a garanzia di crediti bancari non costituisca, di per se stessa, un’operazione o un servizio bancario ossia un’operazione o un servizio reso dalla banca a propri clienti è del tutto evidente, ed il rapporto di accessorietà che lega l’obbligazione di garanzia a quella principale consente eventualmente al fideiussore di sollevare egli stesso eccezioni inerenti al rapporto principale, ma non basta certo a far si che le disposizioni dettate dal legislatore con riguardo a quest’ultimo rapporto si applichino automaticamente al contratto di fideiussione. Né il principio di buona fede, che indiscutibilmente opera anche nei rapporti tra garante e creditore garantito, vale in alcun modo ad escludere che il contenuto della garanzia possa essere determinato dalle parti facendo riferimento ad elementi non già specificamente determinati nel contratto, purché in seguito determinabili in base a riferimenti contenuti nel contratto stesso. Ciò è quanto normalmente accade in caso di fideiussione per obbligazioni future le quali, proprio in quanto non ancora venute ad esistenza, sono per lo più ancora indeterminate all’atto della prestazione della garanzia e sono destinate ad esser determinate nel loro ammontare solo in un secondo momento ma siffatta possibilità, indipendentemente dall’essere o meno già sorta nel caso di specie l’obbligazione garantita, conferma in via generale la possibilità di stipulare fideiussioni destinate a valere per tutte le obbligazioni (presenti e/o future) di un determinato soggetto nei confronti di un altro, essendo poi la relativa specificazione destinata ad operare sulla base dei singoli rapporti dai quali quelle obbligazioni sono scaturite o scaturiranno, con il solo limite, espressamente posto per la garanzia delle obbligazioni future dall’art. 1938 (come modificato dalla citata L. n. 154, art. 10), della necessaria indicazione dell’importo massimo garantito.
Che tale sistema normativo comporti un’ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del debitore principale e quella del fideiussore onde ne sarebbe leso il principio di eguaglianza posto dall’art. 3 Cost., è assolutamente da escludere. La relativa eccezione appare, perciò, manifestamente infondata. Evidente è, infatti, la diversità della situazione in cui si trovano a contrattare, nei confronti della banca creditrice, rispettivamente, il debitore principale ed il garante; ed è anche del tutto ragionevole presumere che quest’ultimo, nel momento in cui spontaneamente accetta di assumere la veste del fideiussore per debiti altrui, assuma su di sé l’onere di acquisire direttamente dal debitore (anche) nel cui interesse la garanzia è prestata tutte quelle informazioni che la banca a quest’ultimo è tenuta a fornire.
Peraltro, le ragioni della domanda neppure possono fondarsi sulla difficoltà, per il fideiussore, di potersi difendere in un ipotetico giudizio volto al recupero del credito.
Ed infatti, se è vero, che l’estratto conto, decorso un determinato tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità e, conseguentemente, è idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (Cassazione civile sez. I 18/05/2006, n. 11749), va aggiunto, che le informazioni utili, anche per eventualmente muovere contestazioni, possono essere acquisite dal garante attraverso specifica richiesta al debitore garantito.
Peraltro, l’art. 5 della fideiussione in atti prevede che: “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.
(..) La Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell’importo dallo stesso garantito, l’entità della esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa”.
Dunque, la norma contrattuale impone all’istituto unicamente di comunicare al fideiussore, entro i limiti dell’importo dallo stesso garantito, l’entità della esposizione debitoria, mentre prevede in primo luogo l’onere del fideiussore di informarsi presso il debitore principale, nonché, previo ottenimento di consenso scritto di quest’ultimo, il diritto di ottenere ulteriori informazioni relative al rapporto.
Non vi è, tra gli atti di parte attrice, prova relativa all’ottenimento del consenso scritto del debitore principale.
Dunque nessuna norma prevede l’obbligo per la banca di consegnare al fideiussore i documenti inerenti il rapporto garantito, ma unicamente di comunicare, entro i limiti dell’importo garantito, l’entità della esposizione debitoria del debitore principale.
Ora, la richiesta di parte attrice ha ad oggetto tutta la documentazione afferente il rapporto garantito, mentre nessuna contestazione sussiste in ordine alla comunicazione del dato numerico della esposizione debitoria.
La domanda di condanna alla consegna della documentazione va, pertanto, disattesa e, conseguentemente neppure risulta fondata la richiesta di risarcimento del danno, venendo a mancare il suo stesso presupposto e cioè l’inadempimento.
Con riferimento alla posizione della (…), è chiaro che il rigetto della domanda avanzata nei confronti del convenuto travolge ogni istanza da questi rivolta nei confronti del terzo, restando assorbita ogni ulteriore valutazione.
L’opinabilità della questione induce il Tribunale a ritenere esistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed ogni altra domanda assorbita, così provvede:
– Rigetta la domanda di parte attrice;
– Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Latina il 23 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2018.