In merito alla decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, si rileva che qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, come nel caso di prestazioni aventi ad oggetto le singole rate del canone annuo pattuito per la locazione, il “dies a quo”, agli effetti dell’art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell’intero rapporto, giacché in questa ipotesi ogni prestazione relativa all’obbligazione garantita ha un suo carattere giuridicamente autonomo e segue una sorte propria in modo che non influenza le altre e non ne è influenzata; e ciò in base al principio generale in materia di prescrizione e decadenza, secondo cui gli effetti estintivi propri di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; il che si verifica nelle obbligazioni ad esecuzione periodica al momento della scadenza della singola prestazione. Costituisce, inoltre, indirizzo consolidato che l’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato.

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Corte d’Appello|Venezia|Sezione 2|Civile|Sentenza|22 settembre 2022| n. 2002

Data udienza 13 ottobre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai seguenti Magistrati

dott. Lisa Micochero – Presidente

dott. Enrico Schiavon – Consigliere estensore

dott. Dario Morsiani – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 799 del ruolo generale dell’anno 2021 promossa

da

(…) (C.F. (…))

appellante

rappresentato e difeso dall’avv. Fr.Co.

contro

(…) (C.F. (…))

appellata

rappresentata e difesa dall’avv. Pi.Be.

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1828/2020 del Tribunale di Padova emessa e depositata in data11.12.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 26.01.2017, (…) conveniva in giudizio (…) al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di Euro23.960,10, in forza della fideiussione che la convenuta aveva prestato in calce al contratto di locazione stipulato il 10.05.2010 dal (…), nella qualità di locatore, con (…), nella qualità di conduttore, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti da quest’ultimo, adducendo che detta somma era comprensiva dei canoni di locazione e delle spese condominiali rimasti insoluti, nonché del ristoro dei danni cagionati all’immobile locato dal conduttore e delle spese legali sostenute dal locatore per conseguire il rilascio del bene.

Si costituiva la convenuta, chiedendo l’accertamento della nullità della fideiussione e comunque il rigetto della domanda attorea.

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova, ritenuta la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto, respingeva la domanda attorea e condannava il (…) alla rifusione delle spese di lite.

2. Avverso l’indicata pronuncia la parte soccombente ha interposto tempestivo appello, col quale censura l’errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto applicabile nella fattispecie la previsione di cui all’art. 1938 c.c. e nulla la garanzia prestata dalla L. per mancata predeterminazione dell’importo massimo garantito.

Egli ha poi riproposto tutte le contestazioni alle altre eccezioni avversarie che erano rimaste assorbite, reiterando la richiesta di ammissione di ctu al fine di accertare l’entità dei danni cagionati dal conduttore all’unità immobiliare locata.

3. Si è costituita l’appellata, la quale ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, reiterando inoltre l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c. e le ulteriori contestazioni sollevate in primo grado.

4. L’appello è fondato.

Nel contratto di locazione concluso il 10.05.2010 tra (…) e (…) è riportata in calce la seguente clausola: “avalla il presente contratto per tutte le clausole contrattuali e presta fidejussione obbligandosi personalmente in solido e senza beneficio della preventiva escussione nei confronti della parte locatrice, garantendo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la Sig.ra (…) …”, clausola che è stata sottoscritta dalla medesima, la quale in tal modo ha espresso in modo chiaro ed inequivocabile la volontà di garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione a carico del conduttore.

Quando viene prestata una fideiussione per l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore in un contratto, la valutazione ai fini dell’applicazione della norma imperativa dell’art. 1938 c.c., che esige la fissazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future, deve farsi con riferimento alle singole obbligazioni garantite. Ne consegue che la clausola resta nulla solo con riferimento a quella o a quelle obbligazioni che in ipotesi risultino avere natura di obbligazione futura, mentre rimane valida per le obbligazioni che non abbiano tale natura (v. Cass. 18/02/2022, n. 5423).

Nella specie le somme che sarebbero dovute dal debitore garantito e delle quali la L. è stata chiamata a rispondere in forza della garanzia prestata sono costituite da: a) i canoni maturati nel corso del rapporto di locazione; b) le spese condominiali relative alla fornitura di servizi comuni; c) i canoni successivi alla risoluzione del rapporto contrattuale, fondati sull’occupazione dell’immobile da parte del conduttore dopo l’estinzione del rapporto; d) il risarcimento dei danni cagionati all’immobile dal conduttore; e) le spese relative al procedimento di convalida di sfratto per morosità promosso nei confronti del conduttore ed all’azione esecutiva intrapresa per conseguire il rilascio del bene.

Si deve, a questo punto, valutare se le somme richieste in pagamento al fideiussore siano dovute dal conduttore in base ad un’obbligazione che al momento della prestazione della garanzia si poteva dire futura.

L’art. 1938 c.c., come emerge dalla stessa congiunta previsione dell’obbligazione condizionale, quando parla di garanzia per un’obbligazione futura, allude ad una garanzia relativa ad una obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi.

Si deve trattare di un’obbligazione che nasca da fatti costitutivi che debbono essere contemplati come verificabili al momento della prestazione della garanzia, ma senza alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell’assunzione della garanzia da parte del garante (v. Cass. 18/02/2022, n. 5423).

L’obbligazione fideiussoria assunta dalla (…), laddove garantisce l’obbligazione del conduttore al pagamento del canone alle scadenze, nonché degli oneri condominiali (v. lettera F e clausola di cui al punto 7 del contratto) ha ad oggetto un’obbligazione che sorge al momento della stipula del contratto di locazione, anche se è sottoposta a termine per quanto riguarda i canoni da pagare alle singole scadenze.

Così pure l’obbligazione a carico del conduttore in mora a restituire la cosa di pagare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna (art. 1591 c.c.) e quella di tenere indenne il locatore dei danni cagionati alla cosa locata (art. 1588 c.c.) sono obblighi che il codice civile pone a carico del conduttore – alla cui disciplina rinvia il contratto di locazione del 10.05.2010, per quanto non pattuito nello stesso (v. clausola 15) -, di talché non sono qualificabili come obbligazioni future.

Detti obblighi costituiscono invero conseguenze dell’inadempimento di obbligazioni del debitore insorte con il contratto garantito ed esistenti all’atto dell’assunzione (coeva) della garanzia, ovverosia l’obbligo di restituire il bene alla scadenza del rapporto e l’osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata.

L’art. 1938 c.c., quando allude alla prestazione della garanzia per un’obbligazione futura, non intende fare riferimento ad eventuali obbligazioni che lo stesso contratto preveda possano nascere a carico del debitore come conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione garantita, sia essa già esistente al momento della prestazione della garanzia, sia essa sorta coevamente ad essa, bensì ad una obbligazione la cui fattispecie costitutiva il rapporto preveda che si possa verificare sulla base del concorso fra un fatto del debitore ed un fatto del creditore (per esempio, richiesta di concessione di un nuovo credito ulteriore e diverso rispetto a quello esistente al momento del rilascio della garanzia) oppure di un fatto unilaterale del debitore, nell’uno e nell’altro caso verificabili in un momento successivo e determinativi di una nuova obbligazione senza alcun collegamento con un’obbligazione esistente al momento della prestazione della garanzia. Anche l’obbligazione risarcitoria che discende dall’inadempimento di ciò che prevede il contratto garantito non si connota, se assunta come oggetto di garanzia, come obbligazione futura e ciò sempre perché la sua fattispecie costitutiva non può ritenersi interamente verificata in futuro rispetto all’assunzione della garanzia: invero, nel momento in cui viene prestata la garanzia dell’adempimento della prestazione del debitore, costui è ex lege obbligato, in forza del vincolo contrattuale che lo vincola a tenere la prestazione, anche a risarcire il danno derivante dall’inadempimento di essa e, dunque, l’obbligazione risarcitoria, sebbene ricollegata al verificarsi dell’inadempimento e dei danni da esso conseguenti, è un’obbligazione che non si connota come obbligazione la cui fattispecie costitutiva sia composta interamente da eventi futuri (v. in questi termini Cass. 18/02/2022, n. 5423 succitata).

Inoltre, poiché nel momento in cui viene prestata la garanzia dell’adempimento della prestazione del debitore, costui è obbligato anche a risarcire il danno derivante dall’inadempimento di essa ex art. 1218 c.c., il quale prevede che per il caso di inadempimento il debitore sia tenuto al risarcimento del danno, anche le spese relative al procedimento di convalida di sfratto per morosità promosso dal locatore nei confronti del conduttore ed all’azione esecutiva intrapresa per conseguire il rilascio del bene sono riconducibili all’obbligazione risarcitoria a carico del conduttore inadempiente assunta come oggetto di garanzia, che non si connota come obbligazione la cui fattispecie costitutiva sia composta interamente da eventi futuri.

L’invocazione dell’art. 1938 c.c. appare, dunque, del tutto priva di fondamento per l’obbligazione rispetto alla quale è stata azionata in questo processo la garanzia.

5. Va a questo punto esaminata l’eccezione di estinzione della fideiussione che la (…) ha reiterato in appello, invocando l’applicazione sia dell’art. 1956 che dell’art. 1957 c.c.

5.1. Essa deduce in primis che il locatore, pur consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del conduttore, ha continuato a fargli credito, senza essere stato preventivamente autorizzato in tal senso dal fideiussore, per cui, essendo i crediti fatti valere col presente giudizio di gran lunga successivi alle prime manifestazioni d’insolvenza del debitore, l’appellante deve ritenersi liberata dal vincolo fideiussorio.

Ora, è pur vero che far credito, ai fini dell’art. 1956 cod. civ., non è solo mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma anche lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore, senza dal canto suo eseguire la propria (v. Cass. 02/03/2005, n. 4458).

Ma all’obiezione della (…) è sufficiente replicare che non essendo stata la fideiussione prestata per un’obbligazione futura, non occorre alcuna autorizzazione del fideiussore, che invece sarebbe richiesta nella diversa ipotesi in cui la fideiussione fosse stata rilasciata anteriormente alla conclusione del contratto garantito.

5.2 In merito all’eccepita decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, si rileva che qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, come nel caso di prestazioni aventi ad oggetto le singole rate del canone annuo pattuito per la locazione, il “dies a quo”, agli effetti dell’art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell’intero rapporto, giacché in questa ipotesi ogni prestazione relativa all’obbligazione garantita ha un suo carattere giuridicamente autonomo e segue una sorte propria in modo che non influenza le altre e non ne è influenzata; e ciò in base al principio generale in materia di prescrizione e decadenza, secondo cui gli effetti estintivi propri di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; il che si verifica nelle obbligazioni ad esecuzione periodica al momento della scadenza della singola prestazione (v. Cass. n. 15902 del 11/07/2014; Cass. n. 11759 del 06/08/2002).

Costituisce, inoltre, indirizzo consolidato che l’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (v Cass. n. 1724 del 29/01/2016; Cass. n. 6604 del 14/07/1994).

Nel caso in esame la prima iniziativa giudiziaria intrapresa dal locatore è consistita nell’instaurazione del procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità, con atto di citazione notificato al conduttore in data 29.12.2014.

Da tale circostanza la (…) fa discendere la conseguenza che la garanzia fideiussoria si è estinta in riferimento a quei canoni ed oneri rimasti insoluti e scaduti prima del semestre antecedente la notifica dell’atto di citazione.

L’appellante replica deducendo di avere in buona fede ritardato l’inizio dell’azione giudiziaria contro il conduttore in quanto la (…), ripetutamente informata della situazione di difficoltà economica del cognato, l’ha di volta in volta rassicurato che avrebbe avvisato il (…) e che i pagamenti sarebbero ripresi, così essenzialmente autorizzandolo a mantenere il rapporto locatizio col cognato. Egli richiama a questo riguardo la testimonianza resa da (…), da cui emerge che già a partire dalla fine del 2012, allorquando il (…) iniziò a rendersi moroso, il (…) telefonò alla (…) per segnalarle la circostanza e quest’ultima lo rassicurò che avrebbe parlato con il cognato e che i pagamenti sarebbero ripresi “cap. 11)12) ero presente quando il sig (…) chiamò la signora L.; eravamo nello studio dell’attore; la telefonata era in vivavoce e ho sentito che comunicava alla signora il problema relativo al mancato pagamento di alcuni canoni di locazione; la signora (…) rispose che avrebbe parlato con il cognato, rassicurandolo sui pagamenti che sarebbero ripresi)

In sede di interrogatorio formale la convenuta ha riconosciuto di aver ricevuto due telefonate dal locatore, rispettivamente nel dicembre 2012 e nel settembre 2013, ma che in quelle due circostanze essa si limitò a riferire al (…) che avrebbe chiamato il conduttore per chiedergli di sanare la morosità.

Ad ogni modo, anche a voler ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal teste (…), questi non ha mai riferito alcunché in merito ad una pretesa autorizzazione della (…) alla prosecuzione della locazione.

Ora, se è vero che il fideiussore può rinunziare preventivamente ad avvalersi della facoltà prevista nell’art. 1957 c.c. a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione e che siffatta rinunzia può essere manifestata anche mediante un comportamento incompatibile con la volontà di valersi di questa, nelle circostanze riferite dal teste non è dato ravvisare un comportamento concludente del fideiussore che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.

Poiché il principio applicabile è che il termine semestrale di decadenza comincia a decorrere dalla data in cui il creditore è posto in condizione di esigere dal debitore la prestazione garantita e che nella prestazione avente ad oggetto il pagamento delle singole rate del canone annuo pattuito per la locazione il “dies a quo”, agli effetti dell’art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni, deve ritenersi che la fideiussione si sia estinta relativamente ai canoni ed oneri accessori scaduti prima del semestre antecedente la notifica dell’intimazione di sfratto, ossia prima dell’11.06.2014.

In riferimento ai canoni ed oneri scaduti successivamente a tale data, il (…) non è decaduto dalla fideiussione perché egli, dopo aver proposto le proprie istanze contro il debitore principale, le ha diligentemente continuate.

Infatti, dopo che in data 12.05.2015 il Tribunale di Padova aveva convalidato lo sfratto per morosità ed emesso contestualmente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale intimava a (…) il pagamento della somma di Euro7.392,88 a titolo di canoni ed oneri accessori scaduti, con interessi dalle singole scadenze al saldo, oltre ai canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto ed oltre alle spese procedurali (relative alla convalida ed all’ingiunzione), liquidate in Euro931,50, di cui Euro155,50 per spese ed il resto per compensi, oltre iva e cpa e 15% spese generali, il locatore avviava nei confronti del conduttore la procedura esecutiva mobiliare per il recupero del credito, che però si concludeva con esito negativo il 10.09.2015, mentre lo sfratto del (…) veniva eseguito dall’ufficiale giudiziario in data 12.02.2016.

Riscontrata la presenza di danni dopo essere rientrato in possesso dell’immobile, il (…) ha quindi avviato il presente giudizio con atto di citazione del 26.01.2017 al fine di escutere la garanzia prestata dal fideiussore.

5.3 La (…) ha eccepito, infine, la carenza di prova in ordine all’inadempimento del conduttore, negando che le siano opponibili le risultanze del procedimento di convalida di sfratto per morosità al quale la stessa non ha partecipato e deducendo che anche la pretesa risarcitoria è rimasta indimostrata.

Va, innanzitutto, rammentato che ai fini della ripartizione dell’onere della prova in materia di obbligazioni il creditore che agisce in giudizio sia per l’adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del suo diritto e del termine di scadenza, mentre non ha l’onere di dimostrare la mancata ricezione della prestazione dovuta, incombendo sul debitore la prova di avere adempiuto, salvo che opponga l’eccezione inadimplenti non est adimplendum (si veda in tal senso Cass. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533)

In riferimento ai canoni locativi, è onere quindi del fideiussore provare che il conduttore li ha pagati.

Così pure il locatore, il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali, soddisfa il proprio onere probatorio, producendo i rendiconti dell’amministratore, approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l’esibizione a norma degli artt. 210 e ss c.p.c. (vedi da ultimo Cass. n. 29329 del 13/11/2019).

Quanto alle ulteriori contestazioni sollevate dal fideiussore, si rende necessario disporre ctu al fine di accertare l’entità dei danni cagionati dal conduttore all’immobile locato nel corso del rapporto di locazione, che non risultino dovuti a vetustà dell’immobile e che eccedano il deterioramento derivante dall’uso normale del bene da parte del conduttore, raffrontando le condizioni dell’appartamento al momento della riconsegna a quelle in cui il bene si trovava all’inizio del rapporto.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte viene altresì demandato al ctu il compito di quantificare i canoni e gli oneri accessori insoluti, maturati successivamente all’11.06.2014, come risultanti, quanto alle spese condominiali, dai rendiconti consuntivi e dagli stati di ripartizione approvati dall’assemblea nel periodo in considerazione.

La causa viene dunque rimessa in istruttoria con separata ordinanza.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Venezia,

non definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza di primo grado:

1) rigetta la domanda di nullità della fideiussione rilasciata da (…);

2) dichiara (…) decaduto, ai sensi dell’art. 1957 c.c., dalla fideiussione concessa da (…) a garanzia dei canoni locativi e delle spese condominiali scaduti prima dell’11.06.2014;

3) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Cosi deciso in Venezia il 13 ottobre 2022.

Depositata in Cancelleria il 22 settembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

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