Indice dei contenuti

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 26 febbraio 2014, n. 4528

la “diversificazione tra la posizione del socio come tale e dello stesso quale fideiussore della societa’, che opera con riferimento al sorgere dell’obbligazione fideiussoria, quando i rapporti tra le parti vivono il loro momento fisiologico, risulta negata dalle norme che disciplinano le procedure concorsuali, sistematicamente intese secondo la logica propria di esse ispirata a superiori esigenze pubblicistiche, con l’obbligo per tutti (creditori e debitori) di rispettare la par condicio creditorum, di sottostare a concorso nonche’ agli effetti del concordato preventivo, con la conseguenza che l’autonomia patrimoniale rileva ai soli fini della collocazione del credito al passivo del socio e non a quello della societa’, quando si tratti di suoi debiti personali.

 

Per ulteriori approfondimenti inmateria di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 26 febbraio 2014, n. 4528

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17966-2007 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), nuova denominazione assunta dal (OMISSIS) s.p.a., nella qualita’ di mandataria della (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La s.n.c. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – soci e amministratori della prima – nonche’ (OMISSIS) proposero opposizione, dinanzi al Tribunale di Salerno, contro il decreto ingiuntivo emesso in favore della s.p.a. (OMISSIS). Gli opponenti contestavano – tra l’altro – la validita’ della fideiussione rilasciata dai soci illimitatamente responsabili in favore della societa’.

Con sentenza non definitiva il Tribunale ha dichiarato la nullita’ delle fideiussioni rilasciate dai soci per mancanza di causa.

La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata (depositata il 4.5.2006), in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato valide ed efficaci le fideiussioni rilasciate in favore della societa’ opponente.

1.1.- Contro la sentenza di appello la s.n.c. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – soci e amministratori della prima – nonche’ (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso la s.p.a. (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto (articoli 1322, 1325, 1469 bis, 1936, 1953, 1949, 1950, 1954, 1955, 1956, 1957, 2291, 2304, 2257, 2258, 2936, 2937, 1945, 1939, 1956 e 1938 c.c.). Deducono la nullita’ della fideiussione prestata da socio di societa’ di persone per difetto di causa.

3.- L’unico motivo di ricorso e’ infondato perche’ da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che e’ valida la fidejussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della societa’ di persone che, pur se sprovvista di personalita’ giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacita’ rispetto ai soci stessi; ne consegue che la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’articolo 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata “ex lege” dalle disposizioni sulla responsabilita’ illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento – alla stregua di garanzia ulteriore – in capo al creditore sociale ed essendo lo stesso “beneficium excussionis”, di cui all’articolo 2304 cod. civ., posto a tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di societa’ (Sez. 1, n. 26012/2007). Principio, quello richiamato, che risulta fatto proprio anche dalle Sezioni unite allorquando hanno puntualizzato che la “diversificazione tra la posizione del socio come tale e dello stesso quale fideiussore della societa’, che opera con riferimento al sorgere dell’obbligazione fideiussoria, quando i rapporti tra le parti vivono il loro momento fisiologico, risulta negata dalle norme che disciplinano le procedure concorsuali, sistematicamente intese secondo la logica propria di esse ispirata a superiori esigenze pubblicistiche, con l’obbligo per tutti (creditori e debitori) di rispettare la par condicio creditorum, di sottostare a concorso nonche’ agli effetti del concordato preventivo, con la conseguenza che l’autonomia patrimoniale rileva ai soli fini della collocazione del credito al passivo del socio e non a quello della societa’, quando si tratti di suoi debiti personali” (Sez. Unite 24 agosto 1989, n. 3749). Non e’ contestabile, nella concreta fattispecie, che la validita’ ed efficacia della fideiussione debba essere valutata quando i “rapporti tra le parti vivono il loro momento fisiologico”.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.