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la deroga all’articolo 1957 c.c. non puo’ ritenersi implicita nell’inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perche’ detta norma e’ espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorieta’ tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e puo’ essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perche’, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorieta’, piu’ o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia e’ finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato articolo 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria; ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per se’ incompatibile con l’applicazione dell’articolo 1957 c. c., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volonta’ in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 luglio 2017, n. 18780

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 1418 del ruolo generale dell’anno proposto da:

(OMISSIS) S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) N.V., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del dirigente, rappresentante per procura, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7068/2014, depositata in data 18 novembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione gli avvocati Renato (OMISSIS), per la societa’ ricorrente;

l’avvocato (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la societa’ controricorrente.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.p.A., ha ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 92.373,39 nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., sulla base di una polizza fideiussoria con questa stipulata per le obbligazioni di una sua concessionaria di vendita di prodotti dolciari, successivamente dichiarata fallita. L’opposizione dell’ingiunta e’ stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Roma, che ha revocato il decreto opposto condannando l’ingiunta al pagamento della minor somma di Euro 90.189,23.

La Corte di Appello di Roma in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto integralmente l’opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarando liberata la societa’ garante da ogni obbligazione, ai sensi dell’articolo 1957 c.c..

Ricorre (OMISSIS) S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS) N.V., che ha nelle more acquisito la titolarita’ della posizione sostanziale controversa.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., comma 1, articoli 1363, 1366, 1369, 1370, 1882 e 1936 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo e’ infondato.

La societa’ ricorrente censura la decisione impugnata per avere la corte di appello qualificato il contratto stipulato come fideiussione e non come contratto di assicurazione del credito. Sostiene in primo luogo che, laddove la garanzia del pagamento venga convenuta tra garante e creditore, il contratto andrebbe qualificato come assicurazione del credito, mentre solo laddove sia stipulato dal debitore principale potrebbe trattarsi di assicurazione fideiussoria, e cioe’ di una garanzia comunque riconducibile alla fideiussione.

Tale assunto non puo’ essere condiviso. Il contratto di fideiussione puo’ ben essere stipulato tra creditore e garante, e comunque la specifica qualificazione del contratto dipende dalla sua causa negoziale – in rapporto al suo contenuto ed al suo oggetto – ma non certo dal soggetto che lo stipula.

Tanto premesso, appare evidente che il motivo di ricorso in esame si risolve di fatto in una censura di merito, in quanto vertente sull’interpretazione del contenuto negoziale, senza che sia evidenziata una effettiva e concreta violazione (o falsa applicazione) delle norme di interpretazione del contratto, che vengono solo genericamente richiamate dalla societa’ ricorrente.

Si tratta quindi, nella sostanza, della contestazione del risultato concreto dell’interpretazione e della ricostruzione della concreta volonta’ negoziale delle parti svolte dalla corte di appello, che si pretende di sostituire con un altro diverso risultato interpretativo, gradito alla ricorrente, e non della effettiva erronea applicazione delle norme di interpretazione contrattuale. Poiche’ peraltro la suddetta interpretazione risulta nella specie operata dalla corte di appello sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti, e cioe’ del contenuto del contratto, ed il risultato dell’operazione interpretativa e’ sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, esso non e’ censurabile in sede di legittimita’ (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 21/04/2005, Rv. 581693 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004, Rv. 577572 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12258 del 20/08/2003, Rv. 566079 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552238 – 01).

La decisione impugnata, d’altronde, e’ in diritto del tutto conforme all’ormai consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed e’ contraddistinta dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente; peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa e’ applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638530 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 12871 del 04/06/2009, Rv. 608368 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2670 del 05/02/2008, Rv. 601720 – 01); Sez. 3, Sentenza n. 14853 del 27/06/2007, Rv. 597841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28233 del 20/12/2005, Rv. 587539 – 01); Sez. 3, Ordinanza n. 11261 del 27/05/2005, Rv. 581917 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6823 del 18/05/2001, Rv. 546773 – 01).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli articoli 1362, 1366, 1370, 1936, 1945 e 1957 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli articoli 1362, 1366, 1970 e 1957 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il secondo e il terzo motivo sono connessi, e come tali vanno esaminati congiuntamente.

Anch’essi sono infondati.

Anche in tal caso vengono infatti svolte censure che si risolvono nella contestazione dell’interpretazione della volonta’ contrattuale delle parti, insindacabilmente accertata in concreto dai giudici di merito, i quali, dopo avere accertato che la polizza fideiussoria sottoscritta dalle parti non conteneva alcuna clausola di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni”, hanno altresi’ – del tutto correttamente – ritenuto che non fosse stato escluso per volonta’ delle parti il vincolo di accessorieta’ tra l’obbligazione garantita e quella del garante, con conseguente applicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 1957 c.c..

La societa’ ricorrente si limita in sostanza semplicemente a sostenere, in evidente contrasto con quanto insindacabilmente accertato in fatto dalla corte di appello all’esito della corretta interpretazione della volonta’ negoziale delle parti, che la polizza fideiussoria dovesse essere interpretata nel senso per cui il pagamento da parte del garante era stato previsto come da effettuare a prima richiesta e senza eccezioni. Ne fa discendere che il contratto dovesse essere qualificato come contratto autonomo di garanzia e che, di conseguenza, non erano applicabili le norme in tema di fideiussione (ed in particolare l’articolo 1957 c.c.).

Ma, analogamente a quanto gia’ osservato con riguardo al primo motivo di ricorso, manca una chiara indicazione delle eventuali concrete e specifiche violazioni delle norme di interpretazione negoziale, le quali vengono solo genericamente richiamate, e la censura si risolve dunque nella contestazione del risultato dell’interpretazione del contratto, e cioe’ di un accertamento di fatto, il che non e’ ammissibile in sede di legittimita’.

Del resto, con riguardo allo specifico profilo in esame, puo’ anche rilevarsi, ad abundantiam, che le argomentazioni formulate dalla societa’ ricorrente non risulterebbero in linea con l’indirizzo di questa Corte secondo cui “la deroga all’articolo 1957 c.c. non puo’ ritenersi implicita nell’inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perche’ detta norma e’ espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorieta’ tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e puo’ essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perche’, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorieta’, piu’ o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia e’ finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato articolo 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria; ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per se’ incompatibile con l’applicazione dell’articolo 1957 c. c., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volonta’ in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010, Rv. 610964 01).

3. Il ricorso e’ rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la societa’ ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.