la querela di falso, sia essa proposta in via principale o in via incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio.

Tribunale|Vibo Valentia|Civile|Sentenza|27 marzo 2020| n. 211

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati

Dr.ssa Giuseppina Passarelli Presidente rel. ed est.

Dr. Francesco Maria Antonio Buggè Giudice

Dr.ssa Mariachiara Sannino Giudice

nella camera di consiglio virtuale del 26 Marzo 2020, svoltasi mediante il sistema teams previsto in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (si v. Decreto Legge n. 18/2020 e n. 11/2020) ed autorizzato dal Presidente dell’intestato Tribunale con provvedimento del 16 Marzo 2020 (prot. n. 61), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1215/2015 R.G.A.C.,

TRA

Si.Ca. (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’Avv.to Fr.Di., in virtù di procura speciale in calce all’atto di citazione per querela di falso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Limbadi, alla via (…),

– Attrice –

Nei confronti della

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo VALENTIA, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, in virtù di apposito atto di delega depositato il 26 Aprile 2015 ed elettivamente domiciliata presso i relativi Uffici, siti in via (…),

– Convenuta –

E

Po. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. (…) – P. Iva (…)), rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gi.Li. e Sa.De., in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio Pi.Am. (rep. 49620, racc. 12553) ed elettivamente domiciliate presso la Filiale di Po. di Via (…), Vibo Valentia,

– Convenuta –

NONCHÉ

del P.M. presso il Tribunale di Vibo Valentia

– Interventore ex lege –

OGGETTO: querela di falso in via principale.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Parte attorea ha dedotto:

a) che, in data 15 Settembre 2011 le è stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vibo Valentia un atto di accertamento;

b) che, la stessa ne è venuta a conoscenza in data 12 Dicembre 2012 a seguito della notifica della cartella esattoriale n. (…)

c) che, a seguito della notifica della cartella ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, disconoscendola, posto che la stessa non si trovava presso la residenza di Vibo Valentia;

d) che, successivamente la Commissione Tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, non tenendo conto delle deduzioni dell’istante e avverso la quale è stato proposto appello innanzi alla Commissione Regionale tributaria;

e) che, la firma apposta sull’avviso di ricevimento e datata 15 Settembre 2011, consegnata dal portalettere non è riconducibile all’istante poiché la stessa non l’ha mai sottoscritta e che tale circostanza può essere di dimostrata mediante il deferimento dell’interrogatorio formale al portalettere, anche perché il giorno della notifica l’attrice si trovava presso il (…) di Sesto Calende (MI)e successivamente presso la (…) di Sertorino, per come risulta dall’estratto conto allegato e relativo al c/c intestato all’attrice;

f) che, la firma apposta sul documento risulta apocrifa, non potendo l’attrice trovarsi in contemporanea nella Provincia di Milano e presso la propria residenza in Nicotera e che, pertanto, è falsa.

Sulla scorta di tali assunti, ha chiesto in via preliminare la sospensione della cartella esattoriale contestata, stante il danno economico che potrebbe derivarle dalla sua esecuzione e la declaratoria di falsità del documento e di nullità e di inefficacia degli atti posti in essere in virtù di tale documento.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

2. Si è costituita ritualmente in giudizio Po. S.p.A., la quale ha eccepito:

a) in primo luogo, la prescrizione dell’azione giudiziale intrapresa poiché l’art. 20, c. 3, D.P.R. n. 156/1973 dispone che la stessa debba avvenire nei confronti del servizio postale in tre anni, decorsi i quali le Po. trasmettono tutta la documentazione cartacea al macero. Per tali motivi, il decorso di un lungo lasso di tempo impedisce a Po. il ritrovamento nei propri archivi dei documenti inerenti al servizio espletato in violazione del principio del contraddittorio;

b) in secondo luogo, la carenza di legittimazione passiva di Po. S.p.A., dal momento che solo l’Agente della riscossione può avvalersi del documento impugnato e non chi sia reputato autore materiale, il quale effettua la notifica nell’esclusivo interesse dell’Ente impositore;

c) in terzo luogo, la mancanza di prova posta alla base della domanda e la violazione dell’art. 221, c. 2, c.p.c. e la carenza di interesse della querelante ai sensi dell’art. 100 c.p.c., atteso che la sospensione della cartella esattoriale ha formato oggetto di una separata azione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Sulla scorta di tali assunti, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva delle convenute Po. S.p.A., con conseguente estromissione dal giudizio e in via subordinata il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.

3. Si è, a sua volta, costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate la quale ha evidenziato:

a) che, l’attrice avrebbe ben potuto eccepire la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata n. 290 già nel giudizio promosso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale;

b) che, l’avviso di ricevimento reca in modo inequivocabile la firma di Si.Ca. e che le attestazioni compiute dall’agente postale godono di forza certificatoria pari a quella di una notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario;

c) che, le difese articolate dall’attrice sono prive di valore sul piano probatorio.

Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, confermando la veridicità delle firme apposte sull’avviso di ricevimento n. 290 della raccomandata contenete l’accertamento n. (…) consegnato il 15 Settembre 2011, con conseguente condanna della querelante al pagamento della pena privata di cui all’art. 226 c.p.c.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

4. La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale e di CTU grafologica.

Dopo una serie di rinvii ai fini della precisazione delle conclusioni disposti dai diversi Giudici che si sono avvicendati nella titolarità del ruolo, all’udienza del 4 Ottobre 2019, sono stati concessi alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., con conseguente rimessione del procedimento al Collegio e al P.M. in ragione del tipo di procedimento trattato.

Il P.M. ha apposto il visto sul relativo verbale di udienza in data 7 Ottobre 2019.

In comparsa conclusionale, parte attorea si è riportata ai propri precedenti atti e scritti difensivi ed ha chiesto l’accoglimento della domanda anche sulla scorta degli esiti cui è pervenuto il CTU, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. L’Ente Poste in comparsa conclusionale ha ribadito le proprie precedenti difese ed eccezioni, richiamando precipua giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, depositando in telematico copia della sentenza n. 702 del 2019, pronunciata dall’intestato Tribunale in composizione collegiale in data 25 Luglio 2019 e pubblicata in data 30 Luglio 2019.

La convenuta Agenzia delle Entrate non ha, invece, depositato alcuna comparsa conclusionale e, pertanto, si intendono riproposte le eccezioni e le difese spiegate nei precedenti atti e scritti difensivi, nonché a verbale dell’udienza in cui sono state precisate le conclusioni.

5. Tanto premesso, la domanda così come formulata è fondata e, come tale, deve essere accolta, con le precisazioni che seguono.

5.1. Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, tenuto conto delle superiori notazioni, in quanto trattasi di procedimento avente ad oggetto una querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale in virtù del combinato disposto degli artt. 221, c. 2 e 50-bis, n. 1 c.p.c.

Tale assunto ricostruttivo risulta utile anche ai fini della delibazione in senso negativo dell’eccezione preliminare avanzata dalle Po. S.p.A. che ha richiamato quanto disposto dall’art. 20, c. 3, del D.P.R. n. 156 del 1973, il quale sancisce che: “Il reclamo per oggetti o somme affidati all’Amministrazione o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi. Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l’azione giudiziaria contro l’Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni regolati con il presente decreto non può essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l’Amministrazione non abbia provveduto. L’azione stessa si prescrive in tre anni”, ciò in ragione della natura composita del provvedimento impugnato che fa riferimento ad un avviso di ricevimento di un atto di accertamento disposto dall’Agente della Riscossione e che determina questo Collegio a non ritenere applicabile al caso di specie il citato disposto.

Invero, la controversia pendente ha ad oggetto una querela di falso proposta in via principale.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la stessa si propone con citazione al giudice competente, ossia al Tribunale, (che, in materia, ha competenza funzionale ed inderogabile, cfr. Cass. Civ., sez III, 11 dicembre 1991, n. 13384), in composizione collegiale, dal momento che sia l’art. 225 c.p.c., non modificato dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, disponendo espressamente che “sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio”, sia l’art. 221, c. 3, c.p.c. prevedendo l’intervento obbligatorio del pubblico ministero (per gli eventuali riflessi penalistici e per l’eventuale indiretta disposizione di situazioni indisponibili) ex art. 70, c., n. 5), c.p.c., confermano il principio della collegialità.

Nondimeno, anche quando viene proposta incidentalmente, la querela di falso raffigura una azione a sé, posto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell’accertamento della verità o della falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale. Accertamento da pronunziarsi con sentenza che, una volta passata in giudicato, fa stato a tutti gli effetti.

Anche in tale eventualità, la competenza a conoscere le cause concernenti la querela di falso è riservata per materia al Tribunale in composizione collegiale: per l’effetto, il giudice, davanti al quale la querela fosse incidentalmente proposta, dovrà rimettere la causa relativa alla sola querela di falso al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., disponendo nel contempo la sospensione del processo principale (art. 295 c.p.c.), fino alla decisione della questione del falso.

5.2. Fatta questa premessa, questo Collegio ritiene di dover scrutinare in via anticipata l’eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva di Po. S.p.A. nel presente giudizio e sulla quale in un procedimento analogo lo stesso organo giudicante, in parziale analoga composizione, ha già avuto modo di pronunciarsi, sostenendo una linea ermeneutica che si intende confermare e richiamare di seguito nella pronuncia de qua (si v. sent. n. 702/2019 dell’intestato Tribunale).

Di tal guisa, alcuni passaggi argomentativi costituiscono il richiamo per relationem di quel precedente, peraltro, citato anche dall’Ente Poste in comparsa conclusionale, le cui motivazioni si intendono confermate anche in questa sede, stante l’analogia della materia trattata e della vicenda pendente rispetto a quella già decisa da questo Tribunale.

Giova precisare che l’interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. Civ., sent. n. 19413 del 2017).

La querela di falso ha, infatti, il fine di deprivare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dell’idoneità a far fede e a servire come prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso o meno l’autore della falsificazione.

Lo strumento processuale de quo ha il fine di contestare l’efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l’idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cass. Civ., seg. II, sent. n. 8925/2001).

In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale o in via incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362/2000; Cass. Civ. sent. n. 19727/2003; Cass. Civ. sent. n. 24725/08).

Sul punto, tuttavia, parte della dottrina ha ritenuto applicabile l’art. 2909 c.c., con esclusione della sua efficacia nei confronti di terzi estranei al giudizio.

Ad ogni modo, la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all’efficacia probatoria del documento ai sensi dell’art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all’autore materiale dell’atto, ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetto destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell’accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362 del 2000).

Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l’attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell’attore (cfr. Cass. Civ., sent. n. 18323 del2007).

Per tal ragioni, l’eccezione dell’Ente poste è fondata, avuto riguardo all’azione proposta, alle allegazioni di fatto su cui essa si fonda e all’interesse manifestato dall’attrice all’accertamento della dedotta falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata notificata.

Oggetto di querela è, infatti, l’attestazione rilasciata dall’agente postale in ordine al recapito di una avviso di accertamento emesso a carico dell’attore da parte dell’Agenzia delle Entrate e divenuto esecutivo, cui ha fatto seguito un piano di rateizzazione del debito tributario maturato nei confronti dell’Agente della Riscossione ed in merito al quale il convenuto ha precisato che l’attore ha esperito ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Vibo Valentia, iscritto al n. (…). Pertanto, questo Collegio ritiene sussistente la legittimazione passiva dell’Agente della riscossione dal momento che l’attore ha allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale del convenuto nella sua formazione, può essere utilizzato per fondare pretese giuridiche dello stesso nei suoi confronti.

In applicazione dello stesso principio di diritto, deve essere invece rilevata la carenza di legittimazione passiva delle convenute Po. S.p.A.

Con riguardo, infatti, alla posizione di queste ultime, si deve osservare che parte attorea le ha convenute in giudizio esclusivamente quale soggetto responsabile delle modalità con cui l’avviso di ricevimento è stato redatto. Tale allegazione non è però sufficiente a fondare la legittimazione passiva delle Poste, non avendo, altresì, allegato che le stesse possano avanzare pretese aventi fondamento nel provvedimento querelato né correlativamente ha proposto nei confronti di Po. domande inerenti alle modalità di compilazione dell’avviso, avendo proposto unicamente domanda di mero accertamento della falsità dell’avviso di ricevimento.

Tale esito ricostruttivo è avvalorato anche dal ruolo ricoperto dall’agente postale in tali fattispecie e della disciplina normativa applicabile ratione materiae.

Infatti, nei casi di notifica degli atti fiscali per mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento e senza l’intermediazione di un agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale dell’ufficio finanziario), si parla di notificazione diretta.

La norma generale di riferimento è costituita dall’art. 14, L. n. 890/1982, in base al quale la notifica “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuenti” può sempre essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, attraverso la raccomandata “per atti giudiziari”, secondo le modalità stabilite dalla riferita L. n. 890/1982. Inoltre, una serie di altre disposizioni consentono l’esecuzione della notifica in via diretta anche mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, la cui disciplina è contenuta essenzialmente nel D.P.R. n. 655/1982 e nei decreti del ministero dello Sviluppo economico del 1 ottobre 2008 (Approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale) e del ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001. Giova segnalare che, a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell’art. 20 della Legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l’art. 14 della L. n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che, quando l’Ufficio finanziario ricorre a tale modalità di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982 (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11708 del 2011 e n. 15746 del 2012).

Pertanto, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.

Ciò per la ragione che l’attività complessivamente svolta dall’Agente postale, sia quella espressamente consacrata nell’avviso di ricevimento che quella presupposta, come l’accertamento della qualità del consegnatario dell’atto in relazione alla previsione di cui agli artt. 20 e 26 del D.M. 1 ottobre 2008 è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dagli artt. 2699 e 2700 c.c., stante la natura di atto pubblico propria dell’avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso.

Ad ogni modo, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata all’agente postale gode della stessa fede privilegiata dell’attività svolta in modo diretto dall’ufficiale giudiziario ed ha il medesimo contenuto, essendo egli tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito civile sulle persone alle quali l’atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle proprie generalità.

Per tale motivo, ciò che viene indicato nell’avviso di ricevimento dall’agente postale fa fede fino alla querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa quella inerente all’identità del destinatario, trattandosi di attività di diretta percezione da parte del pubblico ufficiale nel momento di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2421 del2014).

Per tali motivi, la legittimazione sul lato passivo si radica proprio sull’Agenzia delle Entrate, che è peraltro la convenuta del giudizio pendente presso la Commissione Tributaria Regionale, ove si fa valere la nullità della notifica dell’avviso di accertamento menzionato da parte attorea nei propri scritti difensivi.

Di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già Fautore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità” (si v. Cass. Civ., ord. n. 19281 del 2019).

Di tal guisa, si palesa un difetto di legittimazione passiva delle convenute Po. S.p.A., giacché la presente controversia non ha ad oggetto la responsabilità circa la presunta falsificazione.

Tanto premesso, alla luce delle peculiarità emergenti dal caso concreto, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva delle convenute Po. si ritiene fondata.

5.2. Tanto chiarito, occorre precisare che la querela di falso è lo strumento processuale, correttamente attivato dall’attore al fine di contestare l’efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l’idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cass. Civ., sez II, sent. n. 8925/2001).

Proprio per tale sua precipua finalità, il procedimento in esame va distinto dal semplice disconoscimento della scrittura privata, giacché mentre l’uno mira a negare l’autenticità della sottoscrizione e ad impedire che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria in ordine alla provenienza del documento dal suo sottoscrittore, la querela intende eliminare l’efficacia probatoria ormai acquisita di un documento, provandone la non genuinità e la non provenienza delle dichiarazioni ivi contenute da colui che ormai incontrovertibilmente risulta come suo sottoscrittore.

In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale o in via incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362/2000; Cass. Civ. sent. n. 19727/2003; Cass. Civ. sent. n. 24725/08).

5.3. Nel merito, la CTU grafologica giunge a delle conclusioni che, a parere di questo Collegio, sono pienamente condivisibili perché logicamente argomentate.

In particolare, dalla relazione in atti è emerso che il Consulente ha utilizzato documentazione coeva all’apposizione della firma contestata, presente in originale e in forma autentica.

Lo stesso ha rilevato che dall’analisi delle firme prese in considerazione, il gesto scrivente risultante dalla ricevuta di ritorno della raccomandata e, nello specifico, la vergatura della firma “non è né chiara e né fluida. Non si comprende, infatti, il nome proprio di persona e il cognome è tracciato in maniera frettolosa con un allungamento del gruppo “(…)”.

Il CTU ha chiarito che: “Il gesto grafico manca di tutti gli elementi individualizzanti e personalizzanti che si sono riscontrati nella documentazione comparata e nel saggio grafico. La firma contestata, inizialmente è tracciata in modo scorrevole nel nome, mentre il cognome presenta elementi spigolosi che non la fanno ricondurre alla grafia della (…). Infatti, la firma contestata ha tutt”altra suddivisione grafologica ed impostazione”” (si v. relazione tecnica, pag. 40).

Il CTU esclude anche la forma della dissimulazione.

Sulla scorta di tali assunti, il Consulente, applicando i principi della neurofisiologia, secondo cui la scrittura è unica e unipersonale, ha concluso che: “(…) si ritiene, quindi, di poter rispondere che la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento, recante numero cronologico 290-2 del 12/09/2011, non è della signora Si.Ca.””(si v. pag. 42 della relazione tecnica in atti).

Le conclusioni alle quali è pervenuto il Consulente possono senz’altro essere condivise poiché sono sorrette da argomentazioni puntuali e persuasive sotto il profilo metodologico, sono supportate da appositi riferimenti bibliografici e rassegnate dopo una precisa verifica della firma in contestazione e di quelle di comparazione. Le risultanze della CTU non sono state, poi, specificatamente confutate dalle parti.

Dalle considerazioni finora sviluppate e dall’accertamento della falsità della sopra indicata sottoscrizione discende, dunque, l’accoglimento della domanda giudiziale.

Questo Collegio, pertanto, procede ai sensi dell’art. 226, c. 2, c.p.c., facendo applicazione del disposto di cui all’art. 537 c.p.p. e, pertanto, ordina la cancellazione della firma sul documento di notifica n. 290-2 (…) recante la data del 12 Settembre 2011 (timbro postale con data 15 Settembre 2011).

Occorre, altresì, ordinare alla Cancelleria di provvedere, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla menzione della stessa sull’originale del documento custodito nella cassaforte del Tribunale.

5.3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con riguardo all’accertamento della falsità del documento, per quanto concerne l’attrice e la convenuta Agenzia delle Entrate, e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 37 del 2018, in complessivi Euro 6.520,00, di cui Euro 1.103,00 per la fase di studio, Euro 675,00 per la fase introduttiva, Euro 2.492,00 per quella istruttoria, Euro 1.705,00 per quella decisionale ed Euro 545,00 per esborsi.

Con la precisazione che i compensi sono stati calcolati con riguardo ai parametri previsti per le controversie di valore indeterminabile, di complessità media e nei valori minimi.

Con riguardo, invece, alla soccombenza dell’attore nei confronti della Società Po., questo Collegio reputa opportuno compensare le relative spese di lite in ragione di quanto previsto dall’art. 92, c. 2, c.p.c., in specie alla luce della rilettura operatane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 2018.

Tale statuizione è determinata dalla presenza di una pluralità di difformi indirizzi pretori maturati sulla figura dei legittimati passivi nella querela di falso, non sempre di agevole interpretazione e di piana applicazione.

Le spese di CTU sono poste definitivamente in capo alla convenuta Agenzia delle Entrate, per come liquidate con separato decreto emesso in pari data e con detrazione dell’acconto ove già versato.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza od eccezione disattesa, così definitivamente provvede:

– dichiara il difetto di legittimazione passiva di Po. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.;

– accoglie la querela di falso e, per l’effetto, dichiara la falsità della firma apposta da Si.Ca. sull’avviso di ricevimento n. 290-2 (…) nella parte in cui attesta la consegna del plico al destinatario e recante la data del 12 Settembre 2011 (timbro postale con data 15 Settembre 2011);

– ordina la cancellazione della sottoscrizione apposta sul documento di cui al punto che precede;

– dispone, ai sensi dell’art. 226, c. 2, c.p.c. e dell’art. 537 c.p.p., che il Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull’originale custodito nella cassaforte del Tribunale o, in difetto, su copia autentica del documento di cui supra;

– compensa le spese di lite tra Si.Ca. e le convenute Po. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. ai sensi dell’art. 92, c. 2, c.p.c., per le ragioni sopra esposte;

– condanna l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore di Si.Ca. le spese del presente giudizio, liquidate come in parte motiva, nella complessiva somma di Euro 6.520,00 da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

– pone definitivamente a carico dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto.

Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Vibo Valentia, nella camera di consiglio telematica del 26 Marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.