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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agisca ai sensi dell’art. 29 della legge 24 dicembre 1990 (applicabile “ratione temporis”) non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 giugno 2013, n. 15303
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4882-2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS) in qualita’ di Impresa designata per la Regione Lombardia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1296/2009 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 04/06/2009, R.G.N. 10376/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. (OMISSIS), condannata quale impresa designata dal F.G.V.S. a pagare la somma di euro 14.702,08 in risarcimento dei danni per un sinistro stradale attribuito a colpa di (OMISSIS), privo di assicurazione, con atto di citazione notificato il 13.9.2006 ha convenuto il (OMISSIS) davanti al Giudice di pace di Bergamo, chiedendone la condanna a rimborsarle la somma pagata ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 29.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione di rivalsa.
Il GdP ha respinto l’eccezione ed accolto la domanda attrice.
Proposto appello dal (OMISSIS), con sentenza 4 giugno 2009 n. 1296 il Tribunale di Bergamo, in riforma, ha dichiarato prescritto il diritto al rimborso, applicando alla fattispecie il termine biennale di prescrizione di cui all’articolo 2947 cod. civ..
La compagnia di assicurazioni propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il giudice di appello, premesso che Assicurazioni generali ha pagato le somme dovute dal (OMISSIS) in risarcimento dei danni il (OMISSIS), ed ha proposto la domanda di rivalsa con atto notificato il 13.9.2006, ha ritenuto che la domanda proposta ai sensi della Legge n. 990 cit., articolo 29 si fondi su di una fattispecie di surrogazione legale ai sensi dell’articolo 1203 c.c., n. 3, e che cio’ comporti il subentro di colui che ha pagato nella stessa posizione giuridica del debitore: anche perche’ fra l’assicuratore e il danneggiato non sussiste alcun rapporto obbligatorio ne’ alcun titolo idoneo a fondare un’autonoma azione di regresso. Ha pertanto concluso che l’azione e’ soggetta al medesimo termine di prescrizione applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della Legge n. 990 del 1969, articolo 29, sul rilievo che l’azione di rivalsa concessa al Fondo di garanzia dal primo comma della norma in oggetto ha natura autonoma e distinta dall’azione risarcitoria spettante al danneggiato dal sinistro, tanto che e’ espressamente definita dalla legge come azione di regresso, mentre solo il comma 2, articolo 29 parla di surrogazione.
Tale azione deriva direttamente dalla legge, non dal fatto illecito, e non va assoggettata al regime della prescrizione applicabile all’illecito.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 2946 e 2947 cod. civ., sul rilievo che il giudice di appello ha violato il principio per cui i diritti sono soggetti al termine ordinario della prescrizione decennale in tutti i casi in cui la legge non ne disponga espressamente l’assoggettamento ad un termine piu’ breve.
La Legge n. 990 non ha menzionato alcun termine abbreviato, con riferimento all’azione di cui all’articolo 29.
3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perche’ connessi, sono fondati.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e’ tenuto al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato in vece e luogo del responsabile e della compagnia assicuratrice che a cio’ avrebbe dovuto provvedere, se il responsabile si fosse assicurato.
Il principio e’ stato introdotto allo scopo di garantire comunque ai danneggiati dalla circolazione stradale il risarcimento dei danni, quanto meno in certa misura.
Entro i limiti della tutela che la legge assicura ai danneggiati, l’impresa di volta in volta designata dal Fondo di garanzia viene percio’ ad assumere la veste di una sorta di garante ex lege del danneggiante che si sia reso inadempiente all’obbligo di assicurarsi.
La posizione di una tale impresa va assimilata a quella di un fideiussore, piu’ che a quella di un assicuratore, proprio in forza del disposto della Legge n. 990 del 1969, articolo 29 (oggi Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 292, comma 1), che le attribuisce in ogni caso il diritto di agire in rivalsa nei confronti del principale obbligato (diritto che normalmente non spetta all’assicuratore).
L’azione di cui all’articolo 29 cit. viene a configurare, pertanto, alcunche’ di analogo all’azione di regresso che spetta al fideiussore contro il debitore principale.
Ne consegue che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che fra l’impresa designata dal FGVS e il danneggiato non sussista alcun titolo idoneo a fondare un’ autonoma azione di regresso, dovendosi ravvisare un tale titolo nell’espressa disposizione dell’articolo 29 cit. e nei principi generali sopra indicati, desumibili dall’interpretazione del sistema.
La surrogazione legale non ha ragione di essere richiamata, nel caso in esame, perche’ la compagnia assicuratrice non ha alcun bisogno di invocarne gli effetti, ne’ di agire in surroga del danneggiato, per recuperare quanto le spetta, avendo a disposizione l’azione autonoma di cui all’articolo 29.
E’ appena il caso di ricordare che la surrogazione legale disciplina taluni effetti del pagamento del debito altrui a vantaggio di colui che paga (subentro nel credito e subentro nelle garanzie del credito), ove questi intenda avvalersi di tali effetti e vi abbia interesse.
In tal caso, il creditore e’ ovviamente tenuto a rispettare la specifica disciplina del credito nel quale subentra.
Ma non vi e’ alcuna ragione che giustifichi l’assoggettamento forzoso del creditore agli effetti della surrogazione legale, ove egli disponga di altro mezzo per conseguire la restituzione di quanto ha pagato ed intenda avvalersene. In sintesi, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittime della strada, che agisca ai sensi della Legge n. 990 del 1969, articolo 29 (oggi Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 292, comma 1), non e’ soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiche’ il suo diritto non e’ condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli e’ concessa dalla legge a tale scopo e che e’ soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale (conf. Cass. civ. Sez. 3, 17 ottobre 1997 n. 10176; Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2007 n. 10827. Il principio contrario, formulato in epoca risalente da Cass. civ. S.U. 11 novembre 1991 n. 12014, non e’ significativo, trattandosi di un mero obiter dictum, riferito ad un caso del tutto peculiare).
4.- La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, affinche’ decida la controversia uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato (in rilievo).
5.- Il giudice di rinvio decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.