in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (Legge 24 dicembre 1969 n. 990, articolo 19, comma 1, lettera A,) ha l’onere di provare sia che il sinistro si e’ verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo e’ rimasto sconosciuto; a quest’ultimo fine e’ sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorita’ di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall’autorita’ giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 13 luglio 2011, n. 15367
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere
Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI. RO. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 4 6, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARONE LUIGI giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
GE. AS. S.P.A. (OMESSO), impresa designata per territorio in nome e per conto di CO. S.P.A., F.G.V.S., in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore dott. CE. TO. e Sig. RA. GI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 289/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI – TERZA SEZIONE CIVILE, emessa il 9/12/2004, depositata il 12/01/2005, R.G.N. 4052/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
udito l’Avvocato ERCOLE EMANUELA (per delega dell’Avv. ATTILIO BAIOCCHI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Pi. Ro. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Barra la Co. Ge. As. per sentirla condannare, nella qualita’ di impresa designata per il risarcimento dei sinistri a carico del F.G.V.S., al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’incidente verificatosi il (OMESSO), allorche’ la stessa era stata investita da un motociclo, il cui conducente era rimasto sconosciuto per essersi dato alla fuga.
Si costituiva la Co. Ge. As. contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa con prove testimoniali e C.T.U., il Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda perche’ il danneggiato non aveva fornito la prova che le indagini dirette all’individuazione del responsabile avevano dato esito negativo e che, quindi l’instaurato procedimento penale era stato definito con decreto di archiviazione per essere rimasto ignoto l’autore del reato.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Pi. avanti al Tribunale di Napoli che con sentenza n. 289/05 del 9.12/04.12.1.05 rigettava il gravame. Ricorre per Cassazione Pi. Ro. con due motivi. Resiste l’intimata con controricorso.
DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente, denuncia violazione e falsa applicazione della Legge 24 dicembre 1969/990, articolo 19, lettera A9, degli articoli 2697, 2727 e segg. c.c., articoli 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per carente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alle risultanze delle deposizioni testimoniali costituenti punto decisivo della controversia.
2. Entrambi i riferiti motivi sono insuscettibili di accoglimento.
Va richiamato, in premessa quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (Legge 24 dicembre 1969 n. 990, articolo 19, comma 1, lettera A,) ha l’onere di provare sia che il sinistro si e’ verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo e’ rimasto sconosciuto; a quest’ultimo fine e’ sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorita’ di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall’autorita’ giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse (Cass., 8.3.1990, n. 1860).
Deve osservarsi inoltre che il legislatore ha inteso predisporre tutti gli strumenti idonei ad identificare ed a perseguire penalmente colui che pone in essere condotte obiettivamente lesive della sicurezza della circolazione stradale e, svincolando tale attivita’ dalla mera volonta’ del danneggiato, ha rimarcato gli aspetti pubblicistici di cui e’ permeata la materia.
Proprio la natura pubblicistica impone al danneggiato una condotta “diligente” mediante formale denuncia oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi alla denunzia o referto e’ tenuto.
Tale adempimento, da considerarsi indispensabile anche in vista delle sanzioni erogabili per il caso di falsa denunzia, non e’ stato, viceversa, nella specie, ritenuto provato dal Tribunale.
E cio’ sulla base di una esauriente motivata valutazione delle risultanze istruttorie, non suscettibile, in questa sede, del riesame, nel merito, che la ricorrente sostanzialmente pretende.
Dal che appunto la reiezione del ricorso.
3. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 1.500,00, di cui euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.