Indice dei contenuti
l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, articolo 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno; ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Per ulteriori approfondimenti in materia di Responsabilità Civile Auto si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Le azioni a tutela del terzo trasportato ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005)
Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.
Corte d’Appello Palermo, Sezione 3 civile Sentenza 27 giugno 2018, n. 1386
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Terza Civile composta dai Signori:
1. dott. Michele Perriera – PRESIDENTE
2. dott. Gioacchino Mitra – CONSIGLIERE
3. dott. Luciana Intilisano – GIUDICE AUSILIARIO di C.A.
dei quali il 3 relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 938/2014 del Reg. Gen. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell’udienza collegiale del 22/12/2017 e promossa in questo grado da
DA
(…) nata a P. il (…) CF (…) rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’avv. Gi.Ra.
(Appellante)
CONTRO
(…) S.P.A. P.I. (…) nq di Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’avv. Gi.Gr.
(Appellata)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Palermo provvedendo con sentenza n. 4617/2013 del 14/11/2013 nella causa civile promossa da (…) contro (…) S.P.A. (ora (…) s.p.a.) nq di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 27/4/2006, allorché l’attrice, mentre si trovava alla guida della propria auto, perdeva il controllo del mezzo a causa di un veicolo rimasto sconosciuto (che nell’affrontare una curva sorpassava un altro veicolo ed invadeva la corsia opposta ove transitava la (…) la quale sbatteva sul muro di contenimento della corsia opposta a quella di marcia), rigettava le domande condannando conseguentemente l’attrice alle spese del giudizio.
In particolare il Tribunale, all’esito della prova testimoniale assunta, riteneva che non fosse stata provata la dinamica del sinistro – che poteva apparire piuttosto un incidente autonomo – essendovi dubbi sulla versione dei fatti così come rappresentati, stante anche la scarsa attendibilità dei due testi escussi rispettivamente l’attuale marito dell’attrice ed altro teste comparso soltanto a distanza di vari anni dal sinistro e non indicato nel verbale redatto avanti ai Carabinieri subito dopo l’incidente.
Avverso questa decisione (…) proponeva appello in ordine alla (I) errata valutazione prove testimoniali; (II) errata valutazione ulteriori mezzi di prova; (III) concorso di colpa; (IV) quantum debeatur; (V) danno biologico; (VI) danno morale.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la (…) S.P.A. nq di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada.
Disposto ed espletato il nuovo esame dei testi escussi in primo grado il giudizio veniva rinviato all’udienza di decisione del 22/12/2017, a seguito della quale, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo, l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel valutare le prove testimoniali rese durante il corso del giudizio di primo grado ritenendo che invece sarebbe stata provata sia la dinamica del sinistro che la responsabilità dell’autovettura – rimasta sconosciuta – nella causazione del sinistro per cui è causa.
La censura è infondata.
Ai fini della decisione occorre ripercorrere l’assetto della giurisprudenza in ordine all’onere probatorio ed alla portanza e valutabilità dei mezzi istruttori in caso di sinistro con veicoli rimasti sconosciuti.
Come osservato dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 24 marzo 2016, n. 5892), in caso di sinistro derivato da veicolo rimasto sconosciuto, “l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, articolo 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno; ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1 agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304).
La Suprema Corte rileva inoltre che: In ordine alle modalità’ con cui l’attore può adempiere all’onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” a di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ma, in tale ottica, “al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”” (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449).
La stessa Suprema Corte precisa altresì che “la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità , ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; conf.: Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480).
Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “e’ sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (Cass. 13 luglio 2011 n. 15367).
Orbene nel caso specifico la prova del sinistro non è stata dimostrata in applicazione dei detti principi di diritto.
Ed infatti all’attrice (odierna appellante) competeva l’onere di provare la dinamica del sinistro, l’avere effettuato ogni manovra atta ad evitarlo e soprattutto l’esistenza del veicolo che avrebbe causato il sinistro e rimasto sconosciuto.
Detta prova non è stata raggiunta stante che appare non credibile che l’appellante in una strada in curva, di sera e con la pioggia, dopo essere stata abbagliata da un’autovettura che proveniente dalla corsia opposta superava altra autovettura – entrambe rimaste sconosciute – sia andata a sbattere nella direzione opposta a quella di marcia senza neanche tentare una sterzata alla propria destra atta a scansare l’auto che le veniva addosso.
La testimonianza resa durante il corso del giudizio di primo grado, così come la successiva prova resa in questo giudizio resa dall’attuale marito dell’appellante – il quale ha dichiarato di trovarsi dietro l’autovettura della (…) di camminare piano e di avere visto le due autovetture sconosciute che si superavano l’una con l’altra – non appare credibile.
Ed infatti inizialmente lo stesso teste (…) – con dichiarazione resa avanti ai Carabinieri in data 8/5/2006 – aveva sostenuto che non vi fossero testimoni oculari dell’incidente, che era stato lui da solo a dirigere il traffico, a soccorrere la (…) ed a chiamare il 118, salvo poi il sopraggiungere di altre persone.
Successivamente invece, a distanza di alcuni anni si materializza invece altro teste tale (…) il quale dichiara di essere a conoscenza della dinamica dei fatti in quanto si trovava dietro l’automobile del teste (…) il giorno del sinistro, di avere “prestato soccorso alla conducente della Smart” oltre che di essere stato contattato – successivamente al fatto – dal teste (…) che conosceva in quanto compaesano (vedasi dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado).
Non si capisce per quale motivo- proprio nell’immediatezza dei fatti – il teste (…) non abbia indicato la presenza del (…) quale teste oculare il quale si trovava dietro l’autovettura dell'(…) ed aveva prestato soccorso insieme a questi alla (…).
Non appare neanche credibile che nessuna delle due auto che seguiva l’autovettura sinistrata non abbia annotato quantomeno la targa di una delle due auto, considerata la minima velocità dichiarata (40 km h) e considerato inoltre che nessuna delle due auto che seguiva l’autovettura della (…) ha subito un disagio dal sinistro (sterzata del proprio mezzo, perdita di controllo ecc.), tale da giustificare una impossibilità ad annotare quantomeno qualche numero di targa ovvero il modello di una delle due auto.
Appare inoltre non credibile che l’autovettura condotta dall’appellante, abbagliata dall’auto che perveniva dalla corsia opposta, contromano e frontalmente, non abbia neanche tentato una manovra a destra, nella direzione opposta a quella di provenienza del mezzo sconosciuto che ha causato il sinistro, finendo invece contro il muro di contenimento della corsia opposta a quella su cui marciava e da cui proveniva il mezzo rimasto sconosciuto.
Non risulta neanche dimostrata la distanza tra il punto del sorpasso e la posizione dell’auto, né la possibilità di manovra d’emergenza e l’esistenza di eventuali spazi di fuga.
Va infine rilevato che non può sfuggire ai fini della valutazione della prova l’omessa querela per lesioni o per omesso soccorso svolta a carico di ignoti che, oltre a poter permettere un’eventuale identificazione dell’autovettura coinvolta, avrebbe comunque contribuito a comprovare la dinamiche dell’incidente.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata, risultando assorbiti gli altri motivi di appello.
La necessità di rinnovare l’istruttoria in sede di grado di appello costituisce motivo di compensare integralmente le spese del giudizio di questo grado atteso che la fase istruttoria svolta nel primo grado non era completa ed esaustiva.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4617/2013 del 14/11/2013 nella causa civile promossa da (…) contro (…) s.p.a. nq di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada rigettando l’atto di appello.
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del T.U. 115/2002 come inserito dall’art.1 comma 17 della L. n. 228 del 2012.
Così deciso in Palermo il 13 maggio 2018.
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2018.