L’azione di rivalsa promossa dall’impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro, non deve qualificarsi come obbligo risarcitorio, che sorge in capo all’impresa designata in connessione del fatto illecito in sé e per sé, bensì alla stregua di obbligo ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata. Trattandosi, pertanto, di una obbligazione autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, peraltro trasformatasi in obbligazione di valuta in seguito al pagamento di una somma specifica, accertata giudizialmente, l’azione suddetta può essere proposta dinanzi al Giudice del luogo di domicilio del creditore che agisce in regresso.

 

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Tribunale Roma, civile Sentenza 8 marzo 2018, n. 5006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

DODICESIMA SEZIONE

In persona del giudice unico Dott. Gianluca Sciarrotta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21008 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2013, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all’udienza del 15/11/2017, vertente

TRA

(…) S.P.A., nella qualità di impresa designata alla gestione del F.G.V.S., a mezzo della mandataria e rappresentante (…) S.c.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ka.Ro. elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell’avv. Pa.De., giusta procura in calce all’atto di citazione in appello;

ATTORE

E

(…) E (…), rappresentati e difesi dall’avv. Sa.Fo., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza (…), presso lo studio dell’avv. Ma.Ca., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

OGGETTO: azione di rivalsa ai sensi dell’art. 292, co. 1, D.Lgs. n. 209 del 2005.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) S.P.A., n.q. di impresa designata per il F.G.V.S., citava in giudizio (…) e (…) chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 112.817,88 oltre interessi dal pagamento al saldo, in via di regresso ai sensi dell’art. 292, co. 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, avendo provveduto al risarcimento dei danni, nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., cagionati dai predetti nel sinistro occorso in data 11/03/2000 in M., lungo via (…) all’altezza del civico n. 11.

Precisava, nello specifico, parte attrice che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il motociclo (…) tg. (…), di proprietà di (…) e condotto da (…), nonostante fosse privo di copertura assicurativa e non tenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi, era entrato in collisione con l’autovettura di proprietà e condotta da (…) e che (…), trasportato sul predetto motociclo, aveva subito svariate lesioni.

Precisava, infine, la società attrice che la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione del sinistro in esame era stata accertata nel giudizio RG n. 350/2002 svoltosi avanti al Tribunale di Vibo Valentia e conclusosi con sentenza passata in giudicato n. 150/08.

I convenuti si costituivano con un’unica comparsa di costituzione e risposta, preliminarmente eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, la prescrizione della pretesa vantata e, nel merito, opponendosi all’accoglimento della domanda attorea.

Venivano concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c. e la causa, istruita in via documentale, veniva trattenuta in decisione all’udienza indicata in epigrafe con assegnazione di termini di legge per scritti conclusivi.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di incompetenza del Giudice adito mossa dai convenuti.

L’azione di rivalsa promossa dall’impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro, non deve qualificarsi come obbligo risarcitorio, che sorge in capo all’impresa designata in connessione del fatto illecito in sé e per sé, bensì alla stregua di obbligo ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata. Trattandosi, pertanto, di una obbligazione autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, peraltro trasformatasi in obbligazione di valuta in seguito al pagamento di una somma specifica, accertata giudizialmente, l’azione suddetta può essere proposta dinanzi al Giudice del luogo di domicilio del creditore che agisce in regresso.

Ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente deve, pertanto, farsi applicazione del disposto di cui all’art. 20 c.p.c., nella parte in cui all’uopo contempla il criterio alternativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione nei confronti del creditore che agisce in rivalsa, luogo nella specie correttamente individuato, ex art. 1182, comma terzo, c.c. in quello della sede dell’impresa.

In proposito, non rimane che aggiungere come non vi sia dubbio che il soggette effettivamente titolare del credito sia (…) spa e non la (…) S.c.p.A., mera mandataria.

2. Partendo dal presupposto che l’obbligazione sia derivante ex lege, anche l’eccezione di avvenuta prescrizione del diritto avanzata dai convenuti che invocano la prescrizione breve di cui all’art. 2952 c.c., deve essere respinta.

In proposito, si osserva che l’azione di rivalsa promossa dall’Impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei confronti del responsabile del sinistro è ipotesi differente da quella di cui all’art. 18 della L. n. 990 del 1969, nella quale la compagnia assicuratrice agisce nei riguardi del proprio assicurato in virtù di un rapporto contrattuale e di un inadempimento dell’obbligo dell’assicurato che ha esposto la propria compagnia a pregiudizi economici estranei al rischio assunto e perciò non correlati al premio assicurativo; a tale ipotesi si applica il termine prescrizionale di cui all’art. 2952 c.c. – oggi biennale come modificata la norma dal D.L. 28 agosto 2008, conv. in L. n. 166 del 27 ottobre 2008; mentre all’ipotesi de qua, deve essere applicato un consolidato orientamento della Suprema Corte (maturato con riferimento al regresso previsto dall’art. 29, comma 1, della L. n. 990 del 1969), secondo il quale l’azione di cui trattasi “è accordata all’impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta non già al termine di prescrizione biennale applicabile all’azione risarcitoria a quest’ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale; tale azione, infatti, si differenzia da quella prevista dal comma 2 del medesimo art. 29, in cui l’impresa designata agisce in surroga dei diritti dell’assicurato e del danneggiato, la quale è, invece, riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5, c.c., ed è conseguentemente soggetta al termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l’esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione verso l’impresa posta in liquidazione coatta, salvo il caso di pagamento avvenuto a seguito di giudizio definito con sentenza di condanna, cui si applica l’art. 2953 c.c..” (Cfr. Cass. n. 930/2017, che conferma Cass 15303/2013).

Tutto ciò premesso, con riferimento al caso concreto va osservato che l’accertamento giudiziale nei confronti della compagnia attrice e il conseguente pagamento risalgano al 2008 con l’evidente conseguenza che non è maturato l’ordinario termine di prescrizione decennale.

3. Passando all’esame del merito, si osserva quanto segue.

Parte convenuta contesta la propria responsabilità nel sinistro de quo sostenendo che il (…), conducente dell’altro veicolo coinvolto, nel compiere una manovra di inversione c.d. “ad U” non le avrebbe concesso la precedenza. La dinamica del sinistro e il profilo di responsabilità sono stati già oggetto di accertamento della esclusiva responsabilità del (…) nel giudizio RG n. 350/2002 svoltosi avanti al Tribunale di Vibo Valentia e conclusosi con sentenza passata in giudicato n. 150/08.

Infatti, la tesi esposta da controparte viene smentita sia dalle testimonianze assunte nel giudizio di risarcimento sia dalla CTU tecnica svolta durante il citato procedimento.

Neppure le eccezioni formulate dal (…) colgono nel segno, atteso che il richiamato accertamento giudiziale si estende anche a lui.

4. Occorre a questo punto soffermarsi sulla quantificazione della richiesta di rivalsa.

4.1. Preliminarmente, va osservata la tardività del disconoscimento all’originale della quietanza prodotta in copia dalla compagnia convenuta per provare l’avvenuto pagamento.

In proposito, va richiamata la più recente interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 882/2018), alla cui stregua il disconoscimento di cui all’art. 2719 c.c., nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini di proposizione, è da ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Ebbene, nel caso di specie, va rilevata l’assoluta tardività del disconoscimento della quietanza effettuato dalla difesa dei convenuti a fronte della produzione avvenuta oltre che in sede di citazione anche in sede di prima memoria istruttoria: ebbene con riferimento a tale ultimo deposito non risulta un tempestivo disconoscimento nella successiva memoria difensiva, effettuato solo in sede di comparsa conclusionale.

Pertanto, il documento in esame è pienamente utilizzabile nel presente giudizio.

4.2. Parte attrice ha prodotto atto di quietanza per l’importo complessivo di Euro 112.817,88, di cui Euro 14.982,78 per spese legali.

In proposito, la compagnia assicurativa ha dedotto che la pronuncia sopra specificata ha riconosciuto al danneggiato (…) il danno biologico e morale pari ad Euro. 81.000,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata secondo gli indici ISTAT (Interessi dal 2000 al 2008 per complessivi Euro 16.835,13), oltre alle spese legali del giudizio (per complessivi Euro 8.280,00, oltre spese liquidate in sentenza per Euro 460,00) e quelle per le CTU svolte (CTU tecnica per Euro 856,42 e CTU medica per Euro 1.020,00), nonché Euro 3.458,93 per rimborso forfetario, cap ed iva ed Euro 907,40 per diritti ed onorari successivi alla sentenza.

Tutte le somme riconosciute sono effettivamente contemplate nella richiamata sentenza, eccezion fatta per i diritti ed onorari successivi alla sentenza, che tuttavia appaiono congrui al valore della vertenza e all’attività svolta.

L’importo reclamato va, pertanto, riconosciuto nella sua interezza.

4.3. Su tale somma, che costituisce debito pecuniario e, dunque, obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali dal giorno della costituzione in mora (mediante la spedizione della lettera raccomandata A/R, datata 15/04/2010, contenente la richiesta di rimborso, in relazione al sinistro di cui trattasi, dell’importo risarcitorio già versato al danneggiato con animo di rivalsa nei confronti del convenuto suo assicurato; cfr doc. 4 fasc. attoreo) fino all’effettivo soddisfo.

5. Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea è risultata fondata e conseguentemente i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore di (…), nella qualità, di Euro 112.817,88, oltre interessi legali dalla costituzione in mora fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell’esiguità della fase istruttoria in senso proprio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) condanna i convenuti al pagamento in solido in favore di (…), nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., dell’importo di Euro 112.817,88, oltre interessi legali dal giorno della costituzione in mora fino al soddisfo;

2) condanna i convenuti al pagamento in solido, in favore di (…), nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., delle spese di lite che liquida in Euro 11.000,00 per compensi ed Euro 690,00 per spese, oltre spese gen. ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 6 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria l’8 marzo 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.