In primis si osserva che l’azione di rivalsa promossa dall’Impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei confronti del responsabile del sinistro, oggi disciplinata dall’art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209 del 2005 e, prima di questa norma dall’art. 29 legge 990/69 (ipotesi differente dall’ipotesi di cui all’art. 18 della legge 990/69, nella quale la Compagnia Assicuratrice agisce nei riguardi del proprio assicurato in virtù di un rapporto contrattuale e di un inadempimento dell’obbligo dell’assicurato che ha esposto la propria Compagnia a pregiudizi economici estranei al rischio assunto e perciò non correlati al premio assicurativo; a tale ipotesi si applica il termine prescrizionale di cui all’art. 2952 c.c. – oggi biennale come modificata la norma dal d.l. 28.8.2008, conv. in legge 166 del 27.10.2008), viene ritenuta un azione di regresso, in quanto l’obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege ed in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata.
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Tribunale Firenze, Sezione 2 civile Sentenza 27 gennaio 2015, n. 207
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Firenze, Seconda sezione civile, nella persona del giudice unico onorario Liliana Anselmo, ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta il 22.4.2009 e segnata dal n. 7181 di Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi del 2009, promossa da
LO.BE. e LO.GA., rappresentati e difesi dall’avv. Gi.Pi. e dall’avv. Iv.Ma. del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. BO.Ga. del Foro di Firenze, come da mandato a margine dell’atto di citazione in opposizione al D.I.
OPPONENTI
CONTRO
FO. S.p.A., in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t. dott. To.Fa., rappresentata e difesa dall’avv. Gu.Ca. in forza di mandato in calce al ricorso per D.I.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a D.I. n. 1106 del 2009 del Tribunale di Firenze
FATTI E PROCESSO
Si premette che si procederà alla stesura della sentenza nelle modalità di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. come novellati dalla legge 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri LO.GA. e LO. si sono opposti all’ingiunzione di pagamento pervenuta loro con la notifica del Decreto Ingiuntivo n. 1106 del 2009 emesso dal Tribunale di Firenze a seguito della presentazione di ricorso per D.I. al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 24.273,00, oltre interessi legali e spese del monitorio per ulteriori Euro 897,00, per rimborsare la Fo. s.p.c. quale Impresa territorialmente competente per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada nella Regione Sicilia ha corrisposto al sig. Mu.El., all’epoca minore di età, a ristoro dei danni subiti in esito al sinistro stradale verificatosi il 12.1.2003 in San Giuseppe Iato.
In dette circostanze di tempo il sig. Ga.Lo., alla guida della (…) tg. (…) di proprietà del sig. Lo.Be. e sprovvista di copertura assicurativa per l’anno in corso, avrebbe effettuato una “manovra di svolta a sinistra” senza concedere la precedenza al ciclomotore Beta tg. (…) condotto da Mu.El. e di proprietà di Mu.Gi., collidendo con il motoveicolo e causandone la caduta e le conseguenti lesioni personali del minore.
Si precisa che la Fo. ha corrisposto ai genitori esercenti la potestà parentale su Mu.El., sulla base di una concorsuale responsabilità nella verificazione del sinistro stradale del 30% a carico del minore e a seguito di atto di transazione, la somma di Euro 24.273,00 e ne chiede il rimborso, azionando il regresso, di cui all’art. 292 comma 1 del D.lgvo 209/2005.
Gli opponenti, nel chiedere la revoca del D.I. o il suo annullamento o la sua infondatezza, eccepiscono: 1 – l’incompetenza territoriale del Giudice Fi., individuandolo nel Tribunale di Palermo; 2 – l’improcedibilità dell’azione di surrogazione per invio della lettera prevista dall’art. 22 della legge 990/69 al solo sig. Pi.Sp. precedente proprietario del ciclomotore e non anche, successivamente al chiarimento circa il fatto che il motoveicolo Be. per cui è causa era stato da questi ceduto al sig. Mu.Gi.; 3 – la prescrizione biennale del diritto di regresso; 4 – la carenza dei presupposti per l’emissione del D.I. (mancanza di prova scritta sulla quale il credito è fondato, non valendo allo scopo la copia dell’atto di offerta extragiudiziale, incertezza del credito iniziale, non rilevando che alla determinazione sia del grado di responsabilità che della somma risarcitoria corrisposta si giunga per una valutazione discrezionale del debitore; inesigibilità del credito); 5 – che la verificazione del sinistro segue al comportamento prevalentemente colposo dello stesso Mu.El. che marciava a forte velocità, non tenendosi sulla destra con il faro spento e senza casco; 6 – eccessività della somma liquidata in favore del leso.
Radicatosi il contraddittorio processuale, la società opposta si è costituita in giudizio e, nel ribadire la competenza territoriale del Giudice Fiorentino, ha rilevato che l’azione di regresso esercitata non è sottoposta ai medesimi limiti e termini della prescrizione breve dell’azione risarcitoria tipica, ma al termine decennale secondo il disposto dell’art. 2946 c.c. e 29 della legge 990/69; inoltre ricorda che l’azione di rivalsa esercitata in questa sede non sottostà alle regole dell’azione risarcitoria tipica della legge 990/69 né, quale responsabile civile, la Compagnia Assicurativa deve comunicare alcunché al soggetto non assicurato di essere stata richiesta dei danni da parte del danneggiato; infine, sul piano della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 633 c.p.c., la società opposta rileva di aver allegato al ricorso per D.I. la copia dell’assegno bancario consegnato al legale della parte danneggiata e la lettera accompagnatoria, richiamando comunque il principio per cui è in sede di opposizione al DI che va provata l’esistenza del credito; da ultimo sottolinea come sia stata proprio la manovra di mancata concessione della precedenza ai veicoli sopraggiungenti dalla direzione opposta posta in essere da Ga.Lo. a causare il sinistro e il riconoscimento della corresponsabilità di Mu. nella misura del 30% si palesa anche come benevola nei riguardi dello stesso Lo.; altrettanto rigoroso si assume essere stato anche l’accertamento delle lesioni patite dal minore Mu. Elio, atteso che da una richiesta di risarcimento calibrata con un P.P. del 15%, è stato invece riconosciuto un danno per P.P. del 12%.
Con ordinanza del 11.5.2010 è stata respinta l’istanza della “La. s.p.a.” di provvisoria esecuzione del D.I.; concessi i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. e con ordinanza dell’8.5.2012 sono stati ammessi i mezzi di prova richiesti dalla parte opposta; la prova testimoniale è stata assunta in via delegata presso la Sezione distaccata di Monreale del Tribunale di Palermo, intervenuto il trasferimento del giudice assegnatario ad altra Sezione di questo Tribunale, con DECRETO del PRESIDENTE del TRIBUNALE di FIRENZE n. 184 del 24.12.2012 la causa è stata assegnata all’odierno giudice che, esaurita la fase istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge a decorrere dall’udienza del 21.10.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ravvisa la tardività del deposito della comparsa conclusionale da parte opponente (23.12.2014 invece del 22.12.2014).
L’opposizione non è fondata e il D.I. opposto deve essere confermato.
In primis si osserva che l’azione di rivalsa promossa dall’Impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei confronti del responsabile del sinistro, oggi disciplinata dall’art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209 del 2005 e, prima di questa norma dall’art. 29 legge 990/69 (ipotesi differente dall’ipotesi di cui all’art. 18 della legge 990/69, nella quale la Compagnia Assicuratrice agisce nei riguardi del proprio assicurato in virtù di un rapporto contrattuale e di un inadempimento dell’obbligo dell’assicurato che ha esposto la propria Compagnia a pregiudizi economici estranei al rischio assunto e perciò non correlati al premio assicurativo; a tale ipotesi si applica il termine prescrizionale di cui all’art. 2952 c.c. – oggi biennale come modificata la norma dal d.l. 28.8.2008, conv. in legge 166 del 27.10.2008), viene ritenuta un azione di regresso, in quanto l’obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege ed in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata.
Trattasi, pertanto, di una obbligazione risarcitoria ma autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, peraltro trasformatasi in obbligazione di valuta a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva.
Del resto l’art. 29 della legge 990/69 la definisce tale nel primo comma, mentre solo nel secondo comma dell’art. 29 invoca l’istituto della “surrogazione”.
La tesi – secondo la quale l’azione in oggetto rivestiva i caratteri dell’azione indennitaria perché imperniata sullo scopo assistenziale e solidaristico dell’istituto e avente la propria fonte nella legge, è oggi ampiamente superata, in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato univocamente la natura risarcitoria dell’obbligazione gravante in capo al FGVS. (da ultimo, ribadita da Cass. civ. Sez. III Sent., 19/08/2009, n. 18401).
La posizione dell’Impresa va assimilata a quella del fideiussore, più che a quella di un assicuratore, proprio in forza dell’art. 29 della legge 990/69 (oggi art. 292 CdA) che le attribuisce in ogni caso il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell’obbligato principale obbligato (diritto che normalmente non spetta all’assicuratore).
Non si può parlare di surrogazione legale in quanto la Compagnia assicurativa non ha alcun bisogno di invocarne gli effetti poiché quest’istituto – che regola taluni effetti del pagamento del debito altrui a vantaggio di colui che paga ove questi intenda avvalersi di tali effetti e vi abbia interesse – è superata dall’azione autonoma di cui all’art. 29 della legge 990/69 specificamente prevista dalla legge.
Il termine prescrizionale entro il quale l’azione di regresso va esercitata (ex art. 29 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 applicabile “ratione temporis”) nei confronti del responsabile per il recupero del risarcimento corrisposto al danneggiato è decennale ex art. 2946 c.c. (decorrendo dalla data di ricevimento da parte degli opponenti della lettera di richiesta del 20.3.2008 inviata dalla Cl. s.r.l. e cfr. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 19 giugno 2013, n. 15303) e la competenza territoriale è in questo caso del Giudice fiorentino del luogo del domicilio del creditore che agisce in regresso (Cass. Sez. I 207/1998); peraltro nel caso di specie non viene in rilievo il c.d. “foro del consumatore” – che avrebbe secondo la tesi degli opponenti radicato la competenza a Palermo – poiché non è mai stato stipulato il contratto assicurativo che individui la figura del consumatore.
L’obbligo di solidarietà che l’impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione ad un soggetto solidale “ex lege” dell’obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione (Cass. Sez. III 19.6.2013 n. 15303; Cass. Sez. 3, sentenza n. 10827 del 11/05/2007 Rv. 596729; cfr. in senso sostanzialmente conforme Cass. sez. III 10176 del 1997 Rv 508960, secondo la quale “il diritto di regresso spettante all’impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo corrisposto, non può identificarsi nel diritto al “risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli” a norma dell’art. 2947, secondo comma, cod. civ. ed è soggetto in assenza di qualsiasi disposizione in deroga, contenuta nell’art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente dalla data di esecuzione del pagamento”; in senso difforme Cass. 6 luglio 2006 n. 15537, che invece riconduce la figura della surrogazione, per analogia, alla fattispecie di cui allo art. 1203 c.c., n. 5, senza valorizzare però la speciale ratio legis di solidarietà, perseguita anche dalle direttive europee che prevedono, per il principio di sussidiarietà, l’intervento di sostegno di enti e fondi di sostegno per le vittime in situazioni che ne impedirebbero il ristoro; allo stesso modo il principio di cui alle S.U. 11.11.1991 n. 12014 non è significativo, trattandosi di un mero obiter dictum, riferito ad un caso del tutto peculiare).
Il dies a quo decorre dalla data del pagamento da parte dell’impresa designata (conf. Cass. 1997 n. 10176 e 2002 n. 366), per cui essendo il pagamento avvenuto nel 200, gli atti interruttivi effettuati nel periodo intercorrente sono stati tempestivi.
Relativamente alla eccepita inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità del ricorso per D.I., si osserva al contrario che si tratta di un credito certo, liquido ed esigibile a seguito del perfezionarsi dell’accordo transattivo tra Compagnia Assicurativa e danneggiato e della consegna effettiva della somma di denaro di cui si è chiesto il rimborso agli opponenti, della quale esiste anche ricevuta/quietanza.
Allo stesso modo infondata è la questione relativa al mancato invio della lettera di messa in mora da parte dell’Istituto designato dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada al soggetto “privo di copertura assicurativa” – poiché incombente non previsto dalla legge – e risulta, oltremodo provato (v. esiti della prova testimoniale delegata dei sigg.ri Mu.Pi. e An.La. al Tribunale di Palermo) il pagamento della somma di Euro 24.273,00.
Con riguardo alla ricostruzione delle modalità del sinistro del 12.1.2003 (per cui Lo.Ga., nel mentre poneva in essere una manovra di svolta a sinistra, invadeva parzialmente la carreggiata dei veicoli che procedevano nella direzione opposta, così omettendo di concedere la precedenza al motoveicolo guidato da Mu.El.), lo stesso Qu.Gi., cugino di Ga.Lo., teste oculare, la conferma (“…. mi trovavo a seguire l’autoveicolo (…) di mio cugino il quale si era fermato lungo la Via per svoltare a sinistra; mentre eravamo entrambi fermi, un ciclomotore senza alcun dispositivo di illuminazione azionato, andava ad impattare nel lato destro della (…) che si trovava un po’ obliquo rispetto alla carreggiata, proprio perché doveva girare a sinistra e con la parte dell’autovettura un poco sulla semicarreggiata opposta”).
Definitivamente è stata la condotta di Lo.Ga. a determinare nella maggiore incidenza causale (70%) la verificazione del sinistro stradale, in quanto ha iniziato la manovra di svolta a sinistra SENZA assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, distanza e direzione; d’altro canto a carico di Mu. si può muovere la censura di non aver moderato la velocità e di aver viaggiato senza casco, così aggravando le diverse lesioni che avrebbe riportato se invece lo avesse indossato.
Congruo è stato il risarcimento eseguito dalla Fo. S.p.A. preceduto dall’accertamento medicale delle lesioni e della loro entità e natura riportate dal minore El.
Le spese processuali sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, respinge l’opposizione come proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1106 emesso dal Tribunale di Firenze in data 17.2.2009, che per l’effetto diviene esecutivo.
Le spese processuali di parte opposta sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate in Euro 2.430,00 per compenso, oltre le spese imponibili e non imponibili, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Firenze il 26 gennaio 2015.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015.