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In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullita’ (azionabile dal solo cliente) dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 20 giugno 2018, n. 16292
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29906/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 03/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza del 3 febbraio 2014 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello proposto dalla (OMISSIS) S.p.A., nei confronti di (OMISSIS), contro la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, dichiarata la nullita’ dell’operazione finanziaria denominata 4YOU per violazione dell’articolo 23 del testo unico della finanza, in dipendenza della mancanza di sottoscrizione del contratto da parte della banca, aveva condannato quest’ultima a restituire al (OMISSIS) gli importi versati in esecuzione del contratto medesimo avente ad oggetto detta operazione.
2. – Per la cassazione della sentenza la (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso per due mezzi.
(OMISSIS) non ha spiegato difese.
3. – La causa, avviata alla trattazione a seguito di proposta effettuata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata rimessa alla pubblica udienza della prima sezione civile con ordinanza del 19 maggio 2017.
La (OMISSIS) S.p.A. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalita’ di motivazione semplificata.
2. – Il ricorso contiene due motivi.
Il primo motivo denuncia: “Art. 360, comma 1, n. 3, falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23”, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la nullita’ del contratto in conseguenza della mancanza della sottoscrizione della banca, nonostante il citato articolo 23, richieda soltanto che il contratto venga redatto per iscritto e che venga consegnato al cliente, il tutto in vista di un’esigenza di natura protettiva di quest’ultimo, soddisfatta anche in assenza della sottoscrizione nella specie mancante.
Il secondo motivo denuncia: “Art. 360, comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’articolo 23 del Tuf e dell’articolo 30 regolamento Consob numero 11522/98”, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la nullita’ del contratto per effetto della mancanza della stipulazione in forma scritta del contratto quadro, senza avvedersi che, allorquando il rapporto tra cliente e intermediario non debba svilupparsi nel tempo tramite ordini successivi, e’ sufficiente la stipula di un unico contratto che contestualmente disciplini il servizio ed individui da subito le singole operazioni che si andranno ad effettuare.
3. – Il ricorso va accolto.
I due motivi, che per il loro collegamento vanno trattati simultaneamente, sono infatti fondati.
Quanto al secondo, invero, occorre precisare, in premessa, che, in effetti, la sentenza impugnata, lungi dal predicare la necessita’ della stipulazione di un contratto quadro distinto dai successivi ordini, ha soltanto inteso ribadire la tesi in essa accolta concernente la nullita’ della pattuizione, sottoposta al requisito della forma scritta, in mancanza della sottoscrizione della banca.
Cio’ premesso, vale rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente stabilito il principio, al quale il Collegio intende uniformarsi, secondo cui: “In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullita’ (azionabile dal solo cliente) dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898).
La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che si atterra’ al principio dinanzi indicato e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.