la formula di Balthazard e’ fondata sul principio per cui alla determinazione della invalidita’ nella responsabilita’ civile non puo’ procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidita’ permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento – illogico, rispetto alla valutazione di una “residua” capacita’ biologica del soggetto – del grado massimo di invalidita’ del 100% corrispondente all’annullamento di detta capacita’, e dunque essendo richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria, mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidita’ coerente con la complessiva residua capacita’ biologica della persona danneggiata.
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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|9 settembre 2022| n. 26584
Data udienza 25 maggio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5932/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1206/2020 depositata il 24/08/2020;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 1206-2020 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata il 24 agosto 2020, articolando due motivi;
resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A.;
nessuna attivita’ difensiva risulta svolta in questa sede da (OMISSIS) e da (OMISSIS), rimasti intimati;
(OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS) S.p.A., oggi (OMISSIS) S.p.A., nella qualita’ di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per essere risarcito dei danni risentiti nell’incidente stradale verificatosi in data (OMISSIS), esponendo che mentre era alla guida della sua Citroen Saxo’ era stato violentemente urtato da una Fiat Punto di colore nero che dopo l’urto si era allontanata velocemente, rimanendo non identificata; l’incidente veniva denunciato in data (OMISSIS) alle autorita’ competenti;
il Tribunale di Catanzaro, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio, come richiesto dalla convenuta, nei confronti dei terzi trasportati, (OMISSIS) e (OMISSIS), con sentenza n. 664/18, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando l’impresa di assicurazioni convenuta a pagare a titolo risarcitorio la somma di Euro 107.713,47, oltre interessi legali;
(OMISSIS) impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, adducendone l’erroneita’ per avere escluso i postumi di carattere estetico dalla liquidazione del danno biologico, per avere ridotto l’invalidita’ permanente al 20% e chiedendo la liquidazione del maggior importo di Euro 212.031,86 o, in via subordinata, quello di Euro 144.191,55, in applicazione della personalizzazione massima del danno tabellare riconosciuto dal Tribunale;
la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, dopo aver evidenziato che il primo Giudice, premesso che il danno estetico non puo’ essere liquidato separatamente dal danno biologico e che la ricorrenza del danno non patrimoniale puo’ essere provata anche per presunzioni, ha ritenuto che il Tribunale non avesse fatto buon governo della prova presuntiva, perche’ dalla CTU emergeva che nell’incidente l’odierno ricorrente aveva riportato la frattura del femore sinistro e del seno mascellare destro nonche’ postumi cicatriziali con conseguente pregiudizio estetico medio-grave: una cicatrice di cm. 10 nella regione temporo-zigomatico-palpebrale inferiore sinistra con lieve ectropion, una cicatrice di cm. 3 nella regione palpebrale superiore e arcata sopraciliare sinistra, cicatrici chirurgiche di cm. 3 e cm. 12, rispettivamente, sul gluteo e sulla coscia sinistra; tali esiti avrebbero dovuto indurre il Tribunale a personalizzare il danno non patrimoniale, giacche’, secondo l’id quod plerumque accidit, esiti estetici cosi’ evidenti dovevano essere giudicati tali da alterare l’aspetto dinamico relazionale di un diciottenne; di conseguenza, ha aumentato di Euro 15.902,20, in via equitativa, la somma liquidata dalla sentenza del Tribunale, cioe’ ha maggiorato il danno da invalidita’ permanente della percentuale media del 20%, ma ha respinto la richiesta di applicazione della personalizzazione massima consentita dalle tabelle; l’importo di Euro 15.902,00 e’ stato poi attualizzato, applicando gli indici di rivalutazione monetaria Istat, e maggiorato di Euro 2.987,93, pari agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente fino alla pubblicazione della sentenza;
il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1) con il primo motivo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la “ridotta quantificazione del danno per omesso esame di fatti decisivi per la discussione con riferimento alla immotivata esclusione di lesioni considerate dal CTU, cioe’ il danno estetico medio grave al volto”;
il ricorrente sostiene che il giudice a quo non avrebbe adeguatamente tenuto conto della CTU e che si sarebbe dalla stessa discostato senza fornire adeguata motivazione;
il motivo e’ inammissibile;
e’ evidente che proprio le risultanze della CTU hanno consentito la riforma parziale della sentenza di primo grado che non aveva personalizzato il danno non patrimoniale, pur in presenza del certo ed evidente peggioramento della fisionomia del volto, percio’ difetta il presupposto per invocare l’omesso esame della stessa;
va osservato, peraltro, che le argomentazioni a supporto del motivo non sono del tutto univoche: il ricorrente lamenta a tratti il mancato esame delle risultanze della CTU, a tratti l’omessa valutazione delle proprie doglianze in merito all’incompleto esame della CTU da parte del giudice d’appello, infine, censura la sentenza di secondo grado per essersi discostata dalla CTU senza adeguata motivazione; nessuna di tali censure e’, tuttavia, adeguatamente supportata;
2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti;
in particolare, sostiene di avere impugnato la decisione del Tribunale per violazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056, 2079, 2797 c.c., e dell’articolo 32 Cost., e per motivazione illogica e contraddittoria, avendo escluso il danno estetico dalla liquidazione del danno biologico; secondo quanto prospettato, il danno estetico, come accertato dal CTU nella misura del 13%, avrebbe dovuto sommarsi ai punti di invalidita’ per i postumi permanenti e per il danno funzionale ed avrebbe dovuto comportare una personalizzazione del danno tabellare; la Corte territoriale, pur rilevando il mancato riconoscimento del danno estetico, non si sarebbe pronunciata sulla invocata formula di Balthazard (30%) e si sarebbe limitata a ritenere giustificata una personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 20%, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ che ritiene il danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale pregiudizi ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
il motivo e’ erroneamente introdotto denunciando la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ in verita’ l’ubi consistam della censura non e’ l’omesso esame della CTU – proprio l’esame di questa ha infatti consentito alla Corte territoriale di riformare parzialmente la decisione di prime cure – ma l’erronea liquidazione del danno non patrimoniale;
il ricorrente, tuttavia, non ha idoneamente argomentato le ragioni della propria censura, atteso che la Corte territoriale ha fatto applicazione proprio della giurisprudenza di legittimita’ sul punto che qui rileva e che la formula di Balthazard e’ stata invocata in modo non pertinente; essa non consente, infatti, la sommatoria, in caso di lesioni plurime, aventi causa nel medesimo fatto dannoso, dei singoli valori di invalidita’ riferibili a ciascuna menomazione, come parrebbe adombrare il ricorrente; a p. 7 del ricorso, egli sostiene, infatti, che per calcolare i punti di invalidita’ del danno biologico sarebbe legittimo sommare la percentuale per i postumi permanenti a quella per il danno funzionale e a quella per il danno estetico subiti, invocando erroneamente la giurisprudenza di questa Corte che si esprime in termini affatto diversi (la decisione n. 4677/1998, una delle due decisioni citate, l’altro richiamo risulta erroneo, afferma che la lesione dell’integrita’ fisionomica dell’individuo, il cosiddetto danno estetico, e’ di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima e’ ricompresa; cio’ tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione dell’integrita’ psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento);
la formula di Balthazard e’ “fondata sul principio per cui alla determinazione della invalidita’ nella responsabilita’ civile non puo’ procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidita’ permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento – illogico, rispetto alla valutazione di una “residua” capacita’ biologica del soggetto – del grado massimo di invalidita’ del 100% corrispondente all’annullamento di detta capacita’, e dunque essendo richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria, mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidita’ coerente con la complessiva residua capacita’ biologica della persona danneggiata” (Cass. 30/10/2018, n. 27482); peraltro, si osserva che, affinche’ la sentenza si consideri correttamente motivata, essa non deve confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che siano indicati gli elementi su cui sia fondato il convincimento del giudice – come nella specie – dovendo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2/08/2016, n. 16056 e Cass. 15/04/2011, n. 8767);
3) ne consegue il rigetto del ricorso;
4) le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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