nei giudizi di responsabilita’ civile promossi contro lo Stato, in base alla L. n. 117 del 1988, quando piu’ giudici, di merito e di legittimita’, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa e’ necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’articolo 11 c.p.p., richiamato dalla legge cit., articolo 4, comma 1; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato articolo 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio e’ attribuita ai sensi dell’articolo 25 c.p.c., secondo la regola del forum commissi delicti, sicche’ spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui e’ sorta l’obbligazione.
Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|26 luglio 2019| n. 20325
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6158-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, STATO ITALIANO, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
– resistenti –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 2 febbraio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che chiede la rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione perche’ voglia valutare, ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 2, di disporre che la Corte pronunci a Sezioni Unite; nel merito, che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento di competenza proposto dall’avvocato (OMISSIS), con le conseguenze di legge.
RITENUTO
(OMISSIS), imputato del reato di calunnia, e’ stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari. Il processo penale e’ proseguito innanzi alla Corte d’appello di Cagliari e quindi alla Corte di cassazione. Poi, a seguito di annullamento con rinvio, il processo e’ tornato innanzi alla Corte d’appello di Cagliari e nuovamente alla Corte di cassazione, con ulteriore ricorso avverso la sentenza di legittimita’ e ulteriori istanze, tutte respinte sempre in sede di legittimita’. All’esito del processo penale, lo Stata ha promosso innanzi al Tribunale di Roma azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato Italiano, per asserita responsabilita’ civile dei magistrati impegnati nei vari gradi
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, ritenendo che, essendo in discussione anche l’operato dei giudici di cassazione, il criterio di cui all’articolo 11 c.p.c., imponesse lo spostamento del giudizio, anche per quanto concerne le condotte dei magistrati del distretto di Cagliari.
Avverso tale decisione lo Stara ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato da successive memorie. Lo Stato Italiano e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il patrocinio ope legis dell’Avvocatura generale dello Stato, hanno resistito con un unico controricorso.
Il Procuratore Generale ha rappresentato le proprie conclusioni scritte, come riportate in epigrafe.
Con ordinanza interlocutoria del 29 gennaio 2008 questa Corte rilevava che, in relazione alla medesima vicenda relativa ad una coimputata dello (OMISSIS), era stato proposto un ricorso per regolamento di competenze di analogo tenore, rimesso alle Sezioni unite. Pertanto, differiva la trattazione del ricorso in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Dopo la pubblicazione della sentenza n. 14842 del 7 giugno 2018, il regolamento e’ stato nuovamente fissato sul ruolo.
Il ricorrente ha depositato memorie difensive ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c.
CONSIDERATO
Con la citata sentenza delle Sezioni unite n. 14842 del 2018, in attesa della cui pubblicazione e’ stata rinviata la trattazione del presente ricorso, e’ stato affermato il seguente principio di diritto: nei giudizi di responsabilita’ civile promossi contro lo Stato, in base alla L. n. 117 del 1988, quando piu’ giudici, di merito e di legittimita’, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa e’ necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’articolo 11 c.p.p., richiamato dalla legge cit., articolo 4, comma 1; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato articolo 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio e’ attribuita ai sensi dell’articolo 25 c.p.c., secondo la regola del forum commissi delicti, sicche’ spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui e’ sorta l’obbligazione (Sez. U, Sentenza n. 14842 del 07/06/2018, Rv. 649491 – 01).
Nel caso di specie, lo (OMISSIS) agisce in giudizio contro lo Stato Italiano per l’accertamento di plurime condotte addebitabili, secondo la pro-spettazione dell’attore, ai giudici del Tribunale di Cagliari, ai consiglieri della locale Corte d’appello, nonche’ a taluni magistrati della Corte di cassazione.
Orbene, a prescindere dalla circostanza se la prospettazione attorea configuri o meno una situazione di “cooperazione a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria”, la cui sussistenza implicherebbe la necessaria trattazione unitaria della causa e quindi legherebbe, dal punto di vista della competenza territoriale, il destino dei magistrati di Cassazione a quello dei giudici di merito, deve rilevarsi quanto segue: per le cause che riguardano i magistrati sardi la competenza territoriale ex articolo 11 c.p.p., appartiene al Tribunale di Roma; per le condotte addebitate ai giudici della Corte di cassazione non trova applicazione il citato articolo 11 c.p.p., percio’ la competenza territoriale si radica a Roma ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.; quindi, per gli uni e per gli altri, l’ufficio territorialmente competente e’ il Tribunale di Roma e non sussiste alcun criterio di collegamento che giustifichi lo spostamento della causa a Perugia.
Conseguentemente, deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Poiche’ il giudizio ha avuto inizio in data 26 aprile 2016, in tema di spese processuali trova applicazione l’articolo 92 c.p.c., nella versione modificata dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, a mente del quale e’ possibile disporne la compensazione, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tale disposizione, peraltro, e’ stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 77, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Cio’ posto, deve rilevarsi che la decisione dell’istanza proposta dallo (OMISSIS) ha implicato la soluzione di una questione di diritto obiettivamente controversa e contrastata, sulla quale si e’ reso necessario l’intervento regolatore delle Sezioni unite. Ricorrono quindi le condizioni per disporre la compensazione delle spese processuali gia’ in base della versione originaria dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella versione applicabile ratione temporis, stante l’assoluta novita’ della quesitone trattata. A maggior ragione, le spese vanno compensate alla luce delle sentenze apportate della citata sentenza additiva della Corte costituzionale.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Compensa le spese del regolamento di competenza.