nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che dev’essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.

 

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Tribunale Milano, Sezione 10 civile Sentenza 21 giugno 2018, n. 6977

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DECIMA CIVILE

nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno

ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45483/2017 promossa da:

(…) (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’avv. Jo.Me. ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale in Milano, via (…) come da procura in atti

ATTORE

contro

(…) PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA (C.F. (…)), rappresentata e difesa dagli avv.ti Al.Fr. e Ma.Fr. ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale in Milano, viale (…), come da procura in atti

CONVENUTO

(…) S.R.L. (C.F. (…)), con sede in M., piazza (…), in persona del legale rappresentante pro tempore

CONVENUTO CONTUMACE

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato (…) conveniva in giudizio (…) s.r.l. e (…) Public Limited Company Rappresentanza Generale per l’Italia, chiedendone la loro condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro che allegava essere avvenuto il 16.10.2015 in Milano.

In particolare l’attrice deduceva: che, mentre ella si trovava a bordo della propria bicicletta, alle ore 14.00 circa, in corso (…) a Milano, la signora (…), dopo aver parcheggiato un’automobile noleggiata con (…), targata (…), apriva la portiera per scendere dall’auto senza avvedersi del fatto che in quel momento la signora (…) le stava passando accanto con la bicicletta; che la portiera della macchina colpiva al volto la signora (…), facendola cadere al suolo, sulle rotaie del tram, al centro della carreggiata; che la signora (…) veniva soccorsa dai passanti; che, nonostante le lesioni, declinava l’intervento del 118, recandosi presso l’evento che si stava tenendo presso il Palazzo delle Stelline; che, successivamente, si recava presso l’ospedale San Giuseppe; che dunque sussiste responsabilità solidale delle convenute per i danni occorsi all’attrice.

Si costituiva in giudizio la sola compagnia (…) Public Limited Company Rappresentanza Generale per l’Italia, quale compagnia del veicolo coinvolto nel sinistro, la quale nulla eccepiva in punto an debeatur, pur contestando genericamente tutto quanto ex adverso dedotto, allegato richiesto e prodotto, e contestando ampiamente il quantum della pretesa creditoria.

Nessuno si costituiva per (…) s.r.l. che veniva dichiarato contumace all’udienza celebrata in data 20.02.2018.

Concessi i termini richiesti ex art. 183 comma VI c.p.c. solo parte convenuta depositava memorie assertiva ed istruttorie. Con Ordinanza a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23.05.2018, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l’udienza del 21.06.2018.

2. Preliminarmente giova rilevare che parte attrice, in qualità di danneggiata, ha formulato domanda risarcitoria ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, (…) Public Limited Company, e nei confronti del responsabile del danno – il quale si identifica nel proprietario del veicolo danneggiante – nella specie (…) s.r.l., così regolarmente instaurando il contraddittorio con il litisconsorte necessario ai sensi dell’artt. 144, 111 comma, cod. ass..

Avuto riguardo ai giudizi per il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, giova rammentare che la mancata contestazione, ad opera della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l’attore dell’assolvimento dell’onere probatorio a suo carico (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ. 21096/2016 e Cass. civ. sezioni unite 10311/2006).

Ed infatti, l’art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione nei confronti dei soggetti convenuti in giudizio che non si siano costituiti, laddove il testo normativo prevede espressamente che “il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, da cui consegue che nei confronti dei soggetti contumaci è preclusa la piena operatività del principio previsto dall’art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. sul punto Cass. S.U. 10311/2006).

Deve, peraltro, rammentarsi, avuto riguardo alla fattispecie che ci occupa, il consolidato principio affermato dalla Suprema Corte (risalente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sopra citata), secondo cui, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che dev’essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.

Conseguentemente, l’eventuale non contestazione, da parte della compagnia assicuratrice convenuta (costituitasi in giudizio), dei fatti materiali sui quali il danneggiato ha fondato il proprio diritto al risarcimento dei danni, non vale a sollevare l’attore dall’onere di fornire la prova dell’effettiva verificazione di tali fatti, non potendo attribuirsi alla non contestazione della compagnia assicuratrice convenuta (così come all’eventuale confessione stessa) alcun rilievo diverso da una mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2733, terzo comma, c.c. (cfr. sul punto Cass. civ. 21096/2016).

Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve rilevarsi che parte attrice non ha fornito alcuna prova, né alcun principio di prova, dell’effettiva verificazione del sinistro: alcuna produzione documentale al riguardo è stata versata in atti (né il verbale di incidente, né altra documentazione che potesse assumere efficacia probatoria, anche solo idonea ad accedere ad un ragionamento presuntivo, in ordine all’an debeatur), né tanto meno parte attrice ha formulato istanze istruttorie cosi da dare ingresso all’assunzione di prove orali sul fatto storico come allegato, limitandosi a richiedere, di concerto con la compagnia costituitasi, il solo espletamento della consulenza medico-legale, mezzo istruttorio che, per la sua natura e funzione, non avrebbe consentito all’attrice di provare l’effettiva verificazione del sinistro posto a fondamento della pretesa.

Ne consegue che in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati deve ritenersi che, tenuto conto della mancata costituzione del responsabile del danno, litisconsorte necessario, parte attrice non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria e la domanda giudiziale deve essere rigettata.

3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, tenendo quindi conto del valore della domanda, delle questioni trattate e dell’attività effettivamente svolta, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto richiesto da parte convenuta con la nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

– rigetta la domanda proposta da (…) nei confronti di (…) s.r.l. e (…) plc rappresentanza generale per l’Italia;

– condanna (…) a rifondere a (…) plc rappresentanza generale per l’Italia le spese di lite liquidate in Euro 2.188,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Milano il 21 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.