Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo puo’ intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che cio’ comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza e’ appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’articolo 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d’ufficio, in sede di legittimita’, il difetto di integrita’ del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|8 agosto 2019| n. 21174

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11929/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Perugia accoglieva l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’arch. (OMISSIS) per il pagamento della somma di Euro 805.693,76, pretesa quale compenso per la redazione e stesura del piano urbanistico attuativo e del progetto architettonico relativi al complesso immobiliare comprensivo di centro servizi e multisala cinematografica, denominata ” (OMISSIS)”.

La Corte d’appello di Perugia osservava che l’ (OMISSIS) non aveva dato prova del conferimento dell’incarico per prestazioni ulteriori oltre a quelle indicate nella scrittura del 20 luglio 1998, per le quali era stato retribuito.

La corte proseguiva nell’analisi rilevando che, sulla base dell’esame della corrispondenza (lettera del 21 agosto 1998 dell’arch. (OMISSIS) e (OMISSIS) e “per essa alla cortese attenzione dell’ing. (OMISSIS)” e lettera del 18 settembre 1999 inviata sempre dal professionista a (OMISSIS)), risultava evidente che non c’era stato incarico professionale relativamente alle ulteriori prestazioni oggetto della pretesa, ne’ c’era prova della predisposizione del progetto da parte del professionista e della consegna al committente.

La corte riconosceva che i progetti furono presentati presso i competenti uffici dall’arch. (OMISSIS), conseguendone che, se c’erano problemi relativi alla contestazione della paternita’ degli elaborati, questi riguardavano i due professionisti, rimanendone estranea la (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c..

La sentenza e’ censurata per non avere riconosciuto, sulla base di una interpretazione coerente con il primario criterio della letteralita’, che la lettera di incarico comprendeva anche il progetto di natura architettonica.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c..

Il ricorrente aveva dedotto di aver consegnato gli elaborati a (OMISSIS) su CD Rom.

La corte ha dubitato del contenuto del supporto in assenza di contestazioni della controparte, che aveva avanzato contestazione diverse.

Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

La consegna degli elaborati architettonici da parte dell’arch. (OMISSIS) all’ing. (OMISSIS), nella prospettazione dei fatti dell’odierno ricorrente, equivaleva a consegna degli stessi alla (OMISSIS), essendo il primo sostanzialmente fiduciario della seconda.

Nel controricorso si eccepisce l’improcedibilita’ del ricorso in quanto il ricorrente ha ceduto il credito litigioso a (OMISSIS) Ltd, con cessione notificata al supposto debitore ceduto. A sua volta (OMISSIS) Ltd ha ceduto il credito a (OMISSIS), intervenuta nel giudizio di primo grado.

Si sostiene, in relazione a tali vicende, che il cedente non avrebbe interesse a coltivare il presente giudizio.

In via subordinata si deduce la nullita’ della sentenza, perche’ la Corte, nonostante l’appello non fosse stato proposto nei confronti del cessionario intervenuto in primo grado, non ha assunto i provvedimenti di cui all’articolo 331 c.p.c..

Il primo profilo dell’eccezione e’ infondato.

La legittimazione ad agire, che sia esistente al momento dell’introduzione della lite ma venga meno nel corso del giudizio, non determina l’improponibilita’ della domanda, atteso che l’articolo 111 c.p.c., nel disciplinare il fenomeno della successione a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso, stabilisce che, quando si verifichi tale ipotesi, il processo prosegua tra le parti originarie, salva la possibilita’ dell’intervento del cessionario e dell’estromissione del cedente (Cass. n. 6183/2011).

Il cedente nella specie non e’ stato estromesso.

E’ invece fondato il secondo profilo della stessa eccezione.

Risulta infatti che il sub cessionario era stato parte del giudizio di primo grado e nondimeno l’appello non fu proposto anche nei confronti di questo.

La corte, pertanto, avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c..

Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo puo’ intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che cio’ comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza e’ appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’articolo 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d’ufficio, in sede di legittimita’, il difetto di integrita’ del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio (Cass. n. 15905/2018).

Consegue dalle considerazioni che precedono la nullita’ della sentenza d’appello, con conseguente cassazione della medesima e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, affinche’ provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti del cessionario del credito che fu parte del giudizio di primo grado.

Il giudice di rinvio liquidera’ le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.