il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa; pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa.

Tribunale Gela, civile Sentenza 29 gennaio 2019, n. 43

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 659/2013 R.G., promossa da

(…) (c.f. (…)), in qualità di rappresentante legale di (…) soc. coop. a r.l., con il ministero dell’avv. Pa.Gi.

OPPONENTE

contro

(…) (c.f. (…)), con il ministero dell’avv. EN.FR.

OPPOSTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 17.5.2013, (…), in qualità di rappresentante legale p.t. di (…) soc.coop. a r.l. , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2013, emesso da codesto Tribunale nell’ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 385/2013 R.G. , con cui era stato ingiunto il pagamento di Euro 15.616,39 oltre interessi e spese del rito monitorio in favore di (…), chiedendo:

“I) in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del d.i. n. 109/2013 opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;

II) dare atto che la (…) Coop arl in persona del suo rappresentante legale pro tempore offre banco iudicis al sig. (…) la somma di Euro 2.010,38 a mezzo di assegno bancario;

III) in via principale e di merito accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte, la infondatezza delle pretese trasfuse nel D.I: opposto e per l’effetto revocare, dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale statuizione di legge; accertata la fondatezza delle doglianze e richieste, condannare l’opposto al pagamento di Euro 2.000,00 per aver incardinato lite temeraria, tacendo elementi di risolutivo rilevo; conseguenze di legge in ordine a spese e competenze di giudizio”.

Si costituiva ritualmente in giudizio (…), chiedendo a codesto Tribunale:”1) preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, poiché l’opposizione non è fondata su prova scritta; 2) nel merito, rigettare l’opposizione e con la conferma del decreto ingiuntivo, condannare (…) al pagamento delle spese del presente giudizio”.

All’udienza di prima comparizione del 16.10.2013, parte opponente, come già dedotto in comparsa, offriva banco iudicis l’assegno bancario dell’importo di Euro 2.010,38 intestato a (…), n. (…), tratto sulla B. e parte opposta dichiarava di accettare tale assegno salvo buon fine e a titolo di acconto sul maggior preteso credito.

Con ordinanza depositata il 26.10.2013 il Giudice istruttore rigettava l’istanza ex art. 648 c.p.c. e concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c.

Con ordinanza depositata il 29.3.2014, il successivo Giudice istruttore rigettava le richieste di prove orali di entrambe le parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni; con ordinanza depositata il 5.12.2015 l’ulteriore Giudice istruttore rigettava la richiesta di c.t.u. rimasta inevasa e confermava il rinvio per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2018, il nuovo Giudice istruttore poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c.

Ciò premesso, l’opposizione è fondata per le ragioni che seguono.

Con il decreto ingiuntivo n. 109/2013 emesso da codesto Tribunale, non munito di provvisoria esecutività né ex art. 642 c.p.c. , né successivamente ex art. 648 c.p.c., è stato ingiunto a (…) coop. S.T. a r.l. il pagamento di Euro 15.616,39 oltre interessi e spese del rito monitorio, in favore di (…), in qualità di titolare della omonima impresa individuale di autotrasporti.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l’instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell’onere probatorio proprie di giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell’art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell’art. 2697, co. 2, c.c.

(cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015, massima: “nel procedimento per ingiunzione per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto; ciò esplica i suoi effetti non solo nell’ambito dell’onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”).

Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell’onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell’esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l’avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell’inadempimento

(cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all’ipotesi dell’inesatto adempimento il principio della sufficienza dell’allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento”).

Alla luce di tali coordinate normativo – giurisprudenziali, nel caso di specie il creditore opposto non ha provato la fonte del diritto di credito di Euro 15.616,39, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto si è limitato a produrre n. 4 fatture che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non sono sufficienti a provare il credito nel caso in cui il debitore lo contesti, come nel caso di specie, instaurando un giudizio di opposizione, trattandosi di meri documenti unilaterali provenienti dal creditore stesso, idonei all’emissione del decreto ingiuntivo, ma insufficienti ad assolvere l’onere probatorio proprio di un giudizio ordinario di cognizione qual è quello di specie

(cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. III, n. 5071/2009, massima: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa; pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa”).

In particolare, con il presente giudizio di opposizione il debitore odierno opponente ha contestato quasi integralmente il credito opposto risultante dal decreto ingiuntivo, limitandosi ad offrire banco iudicis ad asserita soddisfazione integrale del credito opposto la somma di Euro 2.010,38 a mezzo di assegno bancario, che all’udienza di prima comparizione la parte opposta ha dichiarato di accettare salvo buon fine e come acconto (v. verbale dell’udienza del 16.10.2013).

Alla luce dell’istruttoria, considerato che l’onere di provare la fonte e l’esigibilità del diritto di credito grava sul creditore opposto (v. art. 2697, co.1 c.c. e giurisprudenza sopra citata) e che il debitore ha dichiarato in comparsa di soddisfare integralmente il creditore con la somma offerta banco iudicis, non risulta provata in giudizio la debenza delle ulteriori somme risultanti dal decreto ingiuntivo opposto, oltre alla somma già accettata banco iudicis dal creditore in prima udienza, né sulla base di prove documentali (non essendo sufficienti le 4 fatture prodotte dal creditore, trattandosi di meri documenti unilaterali provenienti dallo stesso creditore), né sulla base di prove orali (non essendo state ammesse dai precedenti Giudici istruttori), né sulla base del principio di non contestazione (art. 115, co. 1, c.p.c.), operante solo nei limiti della somma offerta banco iudicis dal debitore.

Pertanto, l’opposizione va accolta e, per l’effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza (art. 91, co.1, c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da domanda (Euro 15.616,39) e della attività difensiva in concreto svolta (3 fasi di media complessità, con esclusione della fase istruttoria, dato il rigetto delle richieste istruttorie di entrambe le parti con le ordinanze depositate il 29.3.2014 ed il 5.12.2015).

Si rigetta la domanda di parte opponente di condanna di parte opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. , in quanto l’offerta banco iudicis della somma di Euro 2.010,38 da parte dell’opponente, valendo come parziale riconoscimento del credito preteso da controparte, esclude la temerarietà della pretesa creditoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 659/2013 R.G.,

accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2013, emesso da codesto Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al n. 385/2013 R.G.;

condanna (…) (c.f. (…)) al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di (…) (c.f. (…)), in qualità di rappresentante legale p.t. di (…) soc. coop. a r.l., liquidandole in Euro 3.235,00 per compensi (di cui per fase di studio Euro 875,00; per fase introduttiva Euro 740,00; per fase decisionale Euro 1.620,00), oltre Euro 111,00 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

rigetta la domanda di parte opponente di condanna di parte opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Così deciso in Gela il 28 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.