nel giudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell’asse ereditario, non costituisce domanda nuova, la richiesta diretta a ricomprendere nel “relictum” i beni oggetto di una determinata donazione; trattasi infatti di questione da risolvere incidentalmente e anche d’ufficio ai soli fini dell’esatta ricostruzione dell’asse ereditario per cui l’eventuale richiesta di parte integra una mera sollecitazione del potere – dovere del giudice di decidere e deve ritenersi implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non soggiacendo alle preclusioni previste per la mutatio libelli.
Per ulteriori approfondimenti in materia di successioni e donazioni, si consigliano i seguenti articoli:
Il testamento olografo, pubblico e segreto.
Eredità e successione ereditaria
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 26 settembre 2018, n. 22982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21749/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio presso quest’ultima in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 793/2014, depositata in data 28.4.2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10.5.2018, dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha convenuto in giudizio il germano (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Cuneo, esponendo che il genitore (OMISSIS) (deceduto in data (OMISSIS)); con testamento datato 11.8.2000, aveva lasciato ai due figli la nuda proprieta’ di taluni immobili, riservando l’usufrutto alla moglie (OMISSIS) e che, inoltre, con atto pubblico del 21.6.2004, aveva donato un alloggio a (OMISSIS), violando i diritti di legittima dell’attore.
Ha chiesto la riduzione della donazione, con vittoria di spese processuali.
Il Tribunale ha respinto la domanda con sentenza n. 52/2012, confermata in appello.
La Corte di Torino ha rilevato che, benche’ (OMISSIS) avesse disposto di tutti i suoi beni con testamento olografo dell’11.8.2000, (OMISSIS) aveva chiesto, con la citazione introduttiva, la riduzione della sola donazione immobiliare del 21.6.2004 e non anche dei lasciti testamentari e ha ritenuto che la domanda volta ad estendere la riduzione al testamento, formulata nelle memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6, fosse tardiva.
Ha considerato, percio’, intangibili le disposizioni di ultima volonta’ del de cuius mentre ha escluso che la donazione eccedesse il valore della la quota di legittima di (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso in 7 motivi, illustrati con memoria.
(OMISSIS) resiste con controricorso e con memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo censura la violazione degli articoli 101, 190, 352 c.p.c. e dell’articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, asserendo che la sentenza impugnata e’ stata deliberata in data 18.2.2014, prima dello spirare dei termini ex articolo 190 c.p.c., concessi in data 28.1.2014, i quali giungevano a scadenza il 10.3.2014.
Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello, all’udienza del 28.1.2014 ha assunto la causa in decisione, concedendo alle parti gg. 20 per il deposito delle conclusionali e gg. 20 per le repliche.
La sentenza, depositata il 28.4.2014, indicava inizialmente, quale data di deliberazione in camera di consiglio, il 18.2.2014.
Tale data e’ stata successivamente rettificata (con provvedimento di correzione ex articolo 287 c.p.c. del 20.10.2014), in quella del 18.3.2014 (successiva allo spirare dei termini previsti dall’articolo 190 c.p.c.).
Non sussiste – quindi – la violazione denunciata data l’intervenuta adozione del provvedimento di correzione e considerato che la data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che segna il momento in cui la pronuncia assume rilevanza giuridica), non e’ un elemento essenziale dell’atto processuale e la sua erronea indicazione puo’ dar luogo ad un errore materiale emendabile a norma degli articoli 287 e 288 c.p.c. (Cass. 21806/2017; Cass. 8942/2013; Cass. 8529/2012; Cass. 16920/2009).
2. Il secondo motivo censura la violazionet5a falsa applicazione dell’articolo 99 c.p.c., articolo 183 c.p.c., commi 5 e 6, articoli 554, 555 e 556 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto inammissibile la richiesta formulata dal ricorrente nelle memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6, di estendere la domanda di riduzione alle disposizioni testamentarie, omettendo di considerare che l’azione di riduzione e’ unica a prescindere dal suo oggetto, mirando al risultato pratico di reintegrare la quota di legittima e che, nello specifico, l’interesse ad estendere la domanda era scaturita dalle difese del convenuto, trattandosi, peraltro, di una mera emendatio libelli.
Inoltre la domanda era stata formulata in via subordinata per l’ipotesi che il giudice avesse ritenuto il testamento lesivo della quota di riserva e pertanto non poteva considerarsi rinunciata per il fatto che il ricorrente aveva dichiarato in udienza che le disposizioni di ultima volonta’ non pregiudicavano i suoi diritti ereditari.
Il motivo e’ fondato.
Il ricorrente aveva inizialmente chiesto la riduzione della sola donazione immobiliare perfezionata il 21.6.2004, sull’assunto che, sebbene il de cuius avesse disposto dei suoi beni con testamento, fosse solo l’atto di liberalita’ a violare la sua quota di legittima.
Nelle memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6, ha esteso la richiesta di riduzione alle disposizioni di ultima volonta’ per l’ipotesi che anche il testamento fosse risultato lesivo della legittima.
La Corte ha erroneamente ritenuto che la richiesta di riduzione integrasse una mutatio libelli che non poteva aver luogo nelle memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6 e che, inoltre, (OMISSIS) avesse rinunciato alla domanda con dichiarazione in udienza, avendo sostenuto che il testamento non conteneva disposizioni lesive dei suoi diritti ereditari.
Va in contrario osservato che gli articoli 554 e 555 c.c., non regolano due distinte azioni, bensi’ l’unica azione di riduzione concessa ai legittimari per l’ipotesi che i loro diritti siano lesi da disposizioni testamentarie (articolo 554 c.c.) o da donazioni (articolo 555 c.c.), prevedendo per entrambe che “sono soggette a riduzione”.
L’unicita’ dell’azione trova altresi’ conferma nella disciplina dettata, ai fini della trascrizione, dall’articolo 2652 c.c., n. 8, per le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Di conseguenza nel giudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell’asse ereditario, non costituisce domanda nuova, la richiesta diretta a ricomprendere nel “relictum” i beni oggetto di una determinata donazione; trattasi infatti di questione da risolvere incidentalmente e anche d’ufficio ai soli fini dell’esatta ricostruzione dell’asse ereditario per cui l’eventuale richiesta di parte integra una mera sollecitazione del potere – dovere del giudice di decidere e deve ritenersi implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non soggiacendo alle preclusioni previste per la mutatio libelli (Cass. 4698/1999).
Il ricorrente poteva – quindi – estendere la richiesta di riduzione alle disposizioni testamentarie anche nelle memorie ex articolo 183 c.p.c., senza incorrere in alcuna decadenza ed il giudice doveva tener conto anche delle disposizioni di ultima volonta’ del de cuius per verificare se fosse stata lesa la quota di riserva di (OMISSIS), non potendo ritenere che la domanda fosse stata oggetto di rinuncia, poiche’ il ricorrente l’aveva formulata proprio per l’eventualita’ che il testamento fosse risultato lesivo della sua quota di riserva, senza quindi assumere una linea difensiva oggettivamente incompatibile con la volonta’ di mantenerla ferma.
3. Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 554, 555 e 556 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte distrettuale abbia erroneamente escluso la riduzione delle disposizioni testamentarie per mancanza di domanda, pur giudicandole lesive dei diritti del ricorrente; che, in ogni caso, occorreva ridurre solo la donazione del 21.6.2004, avendo il de cuius disposto – in favore di (OMISSIS) – lasciti di valore inferiore alla sua quota di riserva (tenuto conto anche della disponibile), considerato inoltre che, in virtu’ del combinato disposto degli articoli 554 e 555 c.c., si puo’ procedere alla riduzione delle donazioni solo dopo aver ridotto le disposizioni testamentarie e che, quando queste ultime non violano la quota riservata, devono ridursi solo le liberalita’.
Il quarto motivo censura la violazione degli articoli 554, 555 e 556 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ la contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione, per aver la sentenza computato la quota di riserva spettante al ricorrente senza determinare il valore dell’asse ereditario mediante la riunione fittizia del relictum e del donatum e per aver escluso che la donazione potesse esser ridotta, in quanto di valore inferiore alla quota disponibile, non considerando che, sommando il valore della donazione a quello dei lasciti testamentari in favore di (OMISSIS), questi aveva ricevuto piu’ di quanto gli spettava per successione.
Le due censure devono ritenersi assorbite poiche’, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, il giudice del rinvio dovra’ procedere alla riunione fittizia del relictum e del donatum e rideterminare le quote di riserva verificando se siano stati lesi i diritti del ricorrente, procedendo eventualmente a ridurre le disposizioni pregiudizievoli (sia inter vivos che mortis causa) secondo l’ordine stabilito dalle norme censurate.
4. Il quinto motivo censura la violazione dell’articolo 100 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 3, lamentando che la sentenza abbia ritenuto inammissibile per carenza di interesse il motivo di appello con cui era stata dedotta la nullita’ e l’erronea interpretazione del contenuto delle deposizioni testimoniali di (OMISSIS), vertenti sull’effettuazione di una donazione in denaro da parte del de cuius in favore di (OMISSIS), ritenendo la questione non piu’ rilevante una volta stabilito che la donazione immobiliare in favore di (OMISSIS) non ledeva i diritti del ricorrente, non considerando che l’interesse ad impugnare nasceva dalla soccombenza determinata dal rigetto della domanda proposta da (OMISSIS).
Il sesto motivo censura la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza omesso di pronunciare sulle questioni in diritto sollevate con il motivo di appello vertente sulla nullita’ delle deposizioni testimoniali rese da (OMISSIS).
Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente, sono assorbite, poiche’, dovendo il giudice del rinvio rivalutare la domanda di riduzione, tenendo conto sia delle donazioni che delle disposizioni testamentarie effettuate dal de cuius e verificare nuovamente se sia stata lesa la quota di legittima del ricorrente, e’ tenuto anche a rivalutare se, all’esito dei suddetti accertamenti, questi aveva ancora interesse a contestare le deposizioni testimoniali di (OMISSIS), e, se del caso, a verificare la fondatezza delle censure sollevate con l’atto di appello.
5. Il settimo motivo censura la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte distrettuale erroneamente respinto il motivo di appello vertente sulla compensazione delle spese processuali di primo grado, e per aver posto le spese del secondo grado a carico del ricorrente, trascurando che questi non era totalmente soccombente, avendo il Tribunale rigettato la riconvenzionale di riduzione della donazione in denaro, proposta da (OMISSIS).
Il motivo e’ assorbito, poiche’ il giudice del rinvio dovra’ procedere alla regolazione delle spese dell’intero giudizio, incluse quelle di entrambi i gradi di merito, tenendo conto dell’esito finale della lite.
Segue quindi rigetto del primo motivo di ricorso, accoglimento del secondo, con assorbimento delle altre censure.
La sentenza d’appello e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Torino anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.