Con riferimento invece al danno non patrimoniale si ritiene che sebbene in linea di principio l’illegittimità della segnalazione eseguita da una banca di per sé costituisce un comportamento pregiudizievole per l’attività economica del soggetto illegittimamente segnalato, in special modo ove eserciti attività d’impresa, nonché lesivo della sua reputazione, poiché il discredito che deriva dalla segnalazione genera una presunzione di scarso affidamento dell’impresa con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, facendo apparire rischiosi anche gli affidamenti già concessi (analogamente a quanto avviene nell’ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale), occorre pur sempre dare la prova dell’esistenza del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale della persona segnalata.
Tribunale Firenze, Sezione 2 civile Sentenza 14 giugno 2018, n. 1822
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario Liliana Anselmo pronuncia ex artt. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile di I Grado iscritta al N. di R.G. 11193/2015, promossa da:
(…) s.n.c., corrente in (…), in persona del socio amministratore e legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell’avv. Fr.Pe. del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Ag. in Firenze, Via (…), come da mandato in atti
Attrice in riassunzione
contro
(…) s.p.a. (quale avente causa della società (…) s.p.a.), in persona del suo legale rappresentante p.t e procuratore speciale dott. (…), con il patrocinio dell’avv. Se.Ro. e dell’avv. Fr.Fe., come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Con contratto n. 487182 in data 19 gennaio 2006, la società (…) s.p.a. ha concesso in locazione finanziaria e quindi ha consegnato alla società (…) s.n.c., un bene strumentale all’esercizio dell’azienda (denominato MINILAB KODAK SYSTEM 3211/3212 TPM DLS, composto da FILM SCANNER S-3, matricola n. (…), STAZIONE DI STAMPA E CONTROLLO, matricola n. (…), STAMPA LASER LP1700, matricola n. (…) e PAPER PROCESSOR 1213, matricola n. (…)), che era stato acquistato dalla (…) S.p.A.
Il contratto in questione prevedeva il versamento di un primo canone di Euro 8.050,00, oltre IVA ed accessori ed ulteriori n. 58 canoni mensili da Euro 1.323,87 ciascuno, oltre IVA ed accessori ed un successivo canone da Euro 7.405,29, oltre IVA ed accessori.
Nel mese di marzo 2008, la società conduttrice denunciava la rottura di uno dei componenti interni del bene oggetto di locazione finanziaria, per cui venne aperto presso la Compagnia di (…) – (…) s.p.a. il relativo sinistro per far ottenere il rimborso dei costi sostenuti; il sinistro veniva poi chiuso senza seguito trattandosi di “guasto interno ad un solo componente della macchina assicurata, senza concorso di cause esterne ed in assenza di un sistema di protezione e stabilizzazione a monte della stampante”.
Nel frattempo, la società conduttrice aveva sospeso il pagamento dei canoni di leasing e conseguentemente la società (…) s.p.a. l’aveva dichiarata decaduta dal beneficio del termine avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 13, lettera b), delle Condizioni Generali di Locazione finanziaria; inoltre veniva chiesto, ed ottenuto, da parte del Tribunale di Firenze, l’emissione del provvedimento monitorio n. 1115/2010, con il quale la società (…) s.n.c. ed ai relativi soci veniva ingiunta del pagamento dell’importo complessivo di Euro 34.684,42, oltre interessi di mora, accessori e spese legali.
In ordine alla predetta esposizione debitoria, la società (…) s.n.c. è stata inoltre segnalata a sofferenza presso la (…).
In data 29 luglio 2011, la società (…) s.n.c. estingueva l’esposizione debitoria maturata nei confronti della società (…) s.p.a., versando l’importo complessivo di Euro 42.500,31, di cui Euro 39.576,47, per sorte capitale, interessi e prezzo di riscatto dei beni oggetto di locazione finanziaria ed Euro 2.923,84 per competenze e spese legali.
Con comunicazioni in data 4 e 10 agosto 2011, la società (…) s.p.a. ha rilasciato una liberatoria attestante l’avvenuta estinzione di ogni pendenza relativa al contratto di locazione finanziaria sopra menzionato, anche per l’eventuale esibizione ad altri Istituti di Credito. La società (…) s.p.a. ha inoltre provveduto a retrocedere, presso la (…), la segnalazione di sofferenza relativa alla posizione della società (…) s.n.c.. Chiusa la posizione con annessa segnalazione, dopo circa sei mesi (id est: 24.02.2012), (…) riceveva alcune fatture da parte di (…) e precisamente: la n. (…) (24.02.2012), la n. (…), n. (…) (13.03.2012) e la n. (…) (21.03.2012), tutte relative alla locazione finanziaria definita l’anno prima con l’integrale pagamento di sorte capitale, interessi e spese legali, a titolo di cessione dei beni oggetto di locazione finanziaria, e a titolo di interessi di mora e rimborso spese legali.
Nuovamente (…), a gennaio 2012, segnalava la società attrice alla (…). Questa ne veniva a conoscenza del tutto casualmente, allorquando le veniva rifiutato un finanziamento da parte della (…), Filiale di (…), proprio a causa del fatto che (…) risultava “cattiva pagatrice”. (…) si vedeva così costretta, per timore di nuove azioni dannose nei suoi confronti, a pagare l’importo della prima fattura inviatale, precisamente la n. (…) (24.02.2012), pari a Euro 1.028,50, senza ammettere e/o riconoscere alcunché e riservandosi, in ogni caso, il diritto di ripetere tale somma, pur di ottenere la cancellazione dalla segnalazione alla (…). A causa dell’inerzia di Mediocredito (…) si rivolgeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ove depositava atto di denuncia/querela per appropriazione indebita. A seguito dell’apertura delle indagini da parte della Guardia di Finanzia, (…) riconosceva che non esisteva alcun credito e richiedeva, inoltre, le coordinate (…) per poter restituire la somma di Euro 1.028,50, com’è poi avvenuto.
Nelle more, la società (…) s.p.a. è stata fusa per incorporazione nella società (…) s.p.a., con atto in data 20 dicembre 2013; il ramo di azienda costituito, tra l’altro, dalle attività e passività della società (…) s.p.a., è stato conferito da parte della società (…) s.p.a. alla società (…) s.p.a. che, a sua volta, è stata fusa per incorporazione nella società (…) s.p.a..
La società attrice, con atto notificato in data 21.05.2014 a parte convenuta, ha adito il Tribunale di Modena per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Si è costituita in giudizio in giudizio la società (…) s.p.a., eccependo, tra l’altro, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Modena, per cui, con ordinanza emessa in data 29 maggio 2015, il Tribunale di Modena ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere la controversia, per essere competente il Tribunale di Firenze ed ha fissato per la riassunzione il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno della comunicazione dell’ordinanza. Con comparsa di riassunzione notificata in data 27 agosto 2015, la società (…) s.n.c. ha riassunto il procedimento avanti al Tribunale di Firenze e si è costituita in giudizio la società (…) s.p.a., contestando tutto quanto esposto e dedotto da controparte.
All’udienza del 19 aprile 2016, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale n. 40 del 2016, la causa è stata assegnata all’odierno giudicante.
All’udienza del 14 settembre 2016, è stata ammessa la prova per testi dedotta nell’interesse di parte attrice limitatamente ai capitoli 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22 (da convertire in domanda positiva), 27 e 43 di cui alla memoria depositata ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., nonché la prova per testi dedotta nell’interesse della parte convenuta. All’udienza del 16 gennaio 2017, che si è tenuta in via delegata avanti al Tribunale di Modena, sono stati escussi, nell’interesse di parte attrice, i testi (…), sui capitoli 27 e 43 e (…), sui capitoli 11, 12, 17, 18, 20. All’udienza del 6 febbraio 2017, tenuta sempre in via delegata avanti al Tribunale di Modena, è stato escusso, sempre nell’interesse di parte attrice, il teste (…). All’udienza del 7 marzo 2017 è stato escusso, nell’interesse di parte convenuta, il teste (…).
In data odierna si procede alla decisione della causa, previa assegnazione di termini per note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Dalla lettura dei doc. nr. 7 e 8 emerge con chiarezza che parte convenuta aveva riconosciuto che nel 2011 (…) aveva provveduto ad estinguere integralmente ogni pendenza con (…) attraverso il versamento della maggior somma di Euro 42.500,00, somma comprensiva di capitale, interessi e spese legali. Inoltre dal doc. n. 11, (…) aveva all’epoca rilasciato ampia quietanza in tal senso: “… con la presente siamo a comunicare che in seguito ai pagamenti effettuati da parte della Vs. spettabile Ditta la situazione debitoria della medesima è stata integralmente estinta in relazione alla locazione n. (…). Precisiamo inoltre che abbiamo già provveduto alla retrocessione della segnalazione di Sofferenza riportata in (…). La presente quale liberatoria ad ogni effetto di legge”.
Inoltre dal doc. n. 28 (…) riconosce di non aver più nulla a pretendere da (…), tant’è che richiedeva le coordinate bancarie al fine di poter eseguire quanto prima la restituzione dell’importo di Euro 1.028,50.
Anche le testimonianze assunte convergono in tale direzione: il teste avv. L. ha affermato che “l’importo de quo era stato indebitamente trattenuto, come già rilevato nella querela”, così come il teste sig. (…) ha confermato che l’indebita segnalazione aveva già avuto degli effetti negativi sul piano dell’affidabilità bancaria sulla società attrice, per cui questi, quale dirigente della (…) 1893 soc. coop. p.a. negò un prestito all’attrice. Anche il teste C.C. ha affermato, quale commercialista dell’attrice, che “a seguito dei fatti per cui è causa, (…) ha avuto grosse difficoltà ad accedere al credito, con conseguente importante crisi della società, anche sotto il profilo del mancato pagamento dei propri dipendenti”.
In diritto
E’ noto che l’obbligo di segnalazione incombente sugli Istituti Bancari nei riguardi della (…) viene in rilievo quando il credito che l’Istituto vanta nei riguardi del debitore è “in sofferenza”. Il credito è in sofferenza quando è vantato nei confronti di soggetti che versano in stato di “insolvenza” anche se non accertato giudizialmente.
Va precisato che questa condizione non si identifica con la c.d. insolvenza fallimentare (ex art. 5 LF), quanto piuttosto si riferisce ad una “valutazione negativa della situazione patrimoniale complessiva della debitrice, apprezzabile come “grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza” (Cass. 10 ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428 e Cass. 1 aprile 2009, n. 7958).
La sofferenza bancaria coincide dunque con una situazione di grave crisi economica o con un tale indebitamento da essere visto come l’anticamera del fallimento; prima di arrivare allo stadio di sofferenza bancaria, si deve obbligatoriamente passare da quello dell’incaglio bancario. Significa che la banca avverte il cliente debitore di rimettere la sua situazione economica a posto entro un termine negoziato, normalmente da 10 a 14 mesi. L’incaglio, pertanto, è sinonimo di “momentanea difficoltà economica” che può portare ad uno scoperto o ad un ritardo più o meno consistente del pagamento delle rate. Ma è solo il perdurare di questa situazione che porta alla situazione di sofferenza bancaria.
Mette conto richiamare sul punto la sentenza della Suprema Corte (Cassazione Civile, Sezione Prima, del 29.01.2015 n. 1725), secondo la quale, viste le Istruzioni contenute nella Circolare n. 139/91, l’appostazione a “sofferenza” implica una valutazione da parte del segnalante della complessiva situazione finanziaria del cliente che non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito, talché resta estraneo alla nozione di “sofferenza” anche l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale. Ciò che conta, secondo la Corte, è che detta valutazione sia compiuta nel pieno rispetto delle regole, proprio al fine di evitare abusi o errori e per un verso richiede senso di responsabilità e massima attenzione all’osservanza dei termini di segnalazione, completezza nelle informazioni, correttezza nell’imputazione dei rischi (in altre parole, l’uso della specifica diligenza richiesta agli operatori economici professionali) e, per l’altro, impone di tener conto della complessiva situazione finanziaria del cliente.
La nozione di “stato di insolvenza e situazioni sostanzialmente equiparabili” ricomprende le posizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell’equilibrio economico – finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto; sempre la Corte ha affermato che la previsione di una possibile rimozione della difficoltà riscontrata non esclude che il rischio sia qualificabile come “sofferenza”, atteso che la relativa valutazione deve pur sempre fare riferimento alla capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie.
È dunque illegittima la segnalazione a sofferenza quando la banca non dimostri di aver effettuato un’istruttoria con riferimento a tutti gli indici (liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito, la sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreti ingiuntivi), limitandosi, in una sorta di automatismo che certamente contraddice la ratio delle istruzioni richiamate, a verificare solo l’inadempimento del cliente che motivava il mancato pagamento del debito contestandone l’esistenza e la quantificazione. Alla mancanza di istruttoria non può supplirsi con una valutazione effettuata ex post fondata essenzialmente su fatti successivi a conferma della correttezza della segnalazione già avvenuta (ex ante).
Orbene, nulla di tutto ciò sussisteva nel caso in oggetto, posto che (…) si è trovata a diventare da società attiva a “cattiva pagatrice” a causa di un errore di parte convenuta, senza la ricorrenza dei relativi requisiti di insolvenza e con conseguenti difficoltà nell’accesso al credito emerse nel momento in cui si è vista negare un finanziamento richiesto alla (…).
In secondo luogo la segnalazione effettuata presso CRIF non è stata preceduta dalla constatazione di una situazione di insolvenza e dalla comunicazione della valutazione della situazione finanziaria complessiva dell’azienda (in quanto la segnalazione non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito), così come previsto dalla circolare della (…) nr. 139/1991 e dall’art. 4 c. 7 del “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie”.
L’obbligo di preavviso della segnalazione si rinviene dalle previsioni di cui all’art. 125 comma 3 TUB, di cui all’art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e di cui alla Circolare 139 in data 11.2.1991 della (…); in caso di segnalazione a sofferenza, il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale prevede che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”, pur se “tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati”.
Mette conto rilevare altresì che il codice di deontologia e buona condotta, nel regolamentare le modalità di iscrizione dei soggetti sui Sistemi di Informazione Creditizie, stabilisce che (si veda: Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; D.M. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23): ” Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”.
L’informativa obbligatoria non può che essere intesa come preventiva, tanto è vero che la disposizione chiarisce che essa non può essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione. La predetta comunicazione è prevista indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto da segnalare, come stabilito dalla circolare 139/1991 alla sezione I, par. 1 secondo cui “L’obbligo di segnalare alla (…) le suddette informazioni sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato”, non venendo pertanto in rilievo il fatto che il soggetto segnalato sia o meno un consumatore.
Va richiamata altresì la circostanza che l’art.8 bis del D.L. n. 70 del 2011 (conv. con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011), come modificato dal D.L. n. 138 del 2011 (conv. con modificazioni dalla L. n. 148 del 2011), testualmente detta che: “1. Entro dieci giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere integrate dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto pagamento. 2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente” (Cassazione – sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010).
Definitivamente può affermarsi che la segnalazione effettuata nel gennaio 2012 al CRIF ha violato i doveri di correttezza e di buona fede che l’istituto bancario avrebbe dovuto mantenere nei rapporti con la sua cliente.
Nel dover procedere a verificare la sussistenza del danno patrimoniale complessivamente inteso subito dall’attrice per l’esistenza della segnalazione nel periodo considerato (gennaio 2012 – agosto 2012), occorre tener conto della durata dell’illecito, delle possibilità imprenditoriali che la società attrice avrebbe avuto mediante l’impiego della somma di Euro richiesta (e non ottenuta) in sede di mutuo, pur tenendo comunque conto che vi erano state nel periodo 1/8/2009 – 29/7/2011 delle insolvenze da parte della stessa FOTOSTUDIO (con particolare riferimento al mancato pagamento dei canoni relativi al contratto di locazione finanziaria) che nulla hanno avuto a che fare con la condotta del (…) S.p.A. Inoltre occorre epurare dall’analisi de qua i rapporti che la ditta attrice ebbe con i fornitori e con i propri dipendenti (si assume che i primi cessarono dal fornire materiali per mancati pagamenti e che i secondi adirono le vie legali per la riscossione di propri emolumenti) in quanto non sorretti da alcuna prova sulla sussistenza del nesso causale con i fatti per cui è processo.
Si ritiene congruo ed equo liquidare a tale titolo l’importo di Euro 8.200 (Euro 1.025,00 x 8 mesi), oltre interessi compensativi determinati nella misura legale dal gennaio 2012 al saldo.
Con riferimento invece al danno non patrimoniale si ritiene che sebbene in linea di principio l’illegittimità della segnalazione eseguita da una banca di per sé costituisce un comportamento pregiudizievole per l’attività economica del soggetto illegittimamente segnalato, in special modo ove eserciti attività d’impresa, nonché lesivo della sua reputazione, poiché il discredito che deriva dalla segnalazione genera una presunzione di scarso affidamento dell’impresa con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, facendo apparire rischiosi anche gli affidamenti già concessi (analogamente a quanto avviene nell’ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale), occorre pur sempre DARE la prova dell’esistenza del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale della persona segnalata.
Nel caso di specie l’attrice non ha dimostrato l’esistenza dell’asserito pregiudizio sofferto e del nesso causale tra esso e la condotta della banca (v. anche Tribunale di Torino sentenza n. 3651, emessa in data 20.05.2015).
Le spese processuali attoree seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ritenuta la responsabilità di parte convenuta nella causazione dell’illecito, in parziale accoglimento in punto di quantum debeatur della domanda attrice, condanna (…) s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. a pagare in favore della società (…) s.n.c., in persona del socio amministratore e legale rappresentante p.t., la somma di Euro 8.200, oltre interessi legali dal gennaio 2012 al saldo.
Pone le spese processuali di parte attrice, liquidate in Euro 4.835,00 per compenso professionale, spese vive (contributo unificato e spese di notifica), rimborso forfetario del 15%, iva e cassa, come per legge, a carico di parte convenuta.
Sentenza allegata a verbale e provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze il 14 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2018.