L’articolo 844 c.c. impone, infatti, nei limiti della valutazione della normale tollerabilita’ e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della proprieta’ con quelle della produzione, l’obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio. Viceversa, l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilita’ di cui all’articolo 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorita’ dell’uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceita’ del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’articolo 2043 c.c. e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, dell’articolo 2059 c.c.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 3 settembre 2018, n. 21554

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14108-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

S.n.c. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6577/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di p consiglio del 16/02/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

FATTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’ (OMISSIS) al pagamento di 10.500,00 Euro a titolo di risarcimento danni in favore dell’odierno ricorrente.

La Corte territoriale, in particolare, riteneva che seppure le immissioni di rumore privavano il proprietario della possibilita’ di godere in modo pieno e pacifico della propria abitazione, non poteva ritenersi provato un danno alla salute, per cui l’unico danno risarcibile era quello della compromissione del pieno svolgimento della vita domestica.

Considerato dunque che, sulla base dei rilievi effettuati, le immissioni provenienti dall’officina risultavano superare la soglia di normale tollerabilita’ in un solo ambiente della casa ed in misura contenuta (DA 3 a 5 DbA) ed inoltre nel solo orario di apertura dell’officina, determinava in via equitativa l’ammontare del risarcimento del danno in 10.550,00 Euro, riducendo l’ammontare originariamente liquidato.

L’ (OMISSIS) resiste con controricorso, illustrato da memorie ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 844, 2043, 2059 e 1226 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorrente censura, in particolare, la statuizione della sentenza impugnata che ha ridotto il risarcimento del danno sul rilievo che non risultava provato un danno alla salute, ma unicamente una compromissione al pieno svolgimento della vita domestica, deducendo che in materia di immissioni intollerabili il danno non patrimoniale alla salute non dev’essere specificamente provato in quanto sussistente in re ipsa.

Il motivo e’ infondato.

Ed invero, secondo il piu’ recente indirizzo di questa Corte, il danno alla salute non puo’ ritenersi sussistente in re ipsa.

L’assenza di un danno biologico documentato peraltro, non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorche’ siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonche’ tutelati dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Ss.Uu.2611/2007).

A tale indirizzo si e’ conformata la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che non potesse ritenersi provato un danno alla salute, riconoscendo peraltro all’odierno ricorrente il risarcimento del danno derivante dalla lesione al normale svolgimento della vita familiare.

Del pari esente da censure l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’odierno ricorrente non aveva allegato un danno alla salute, dovendo tale affermazione intendersi nel senso che non era stato specificamente allegato un concreto pregiudizio alla salute, e soprattutto tale pregiudizio, non riconducibile alla mera intollerabilita’ delle immissioni, non era stato dimostrato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 844 c.c., comma 2, articoli 2043 e 2059 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte territoriale illegittimamente tenuto conto della assoluta priorita’ temporale dell’attivita’ commerciale esercitata, rispetto alla destinazione abitativa, nella determinazione dei danni.

Il motivo e’ fondato.

L’articolo 844 c.c. impone, infatti, nei limiti della valutazione della normale tollerabilita’ e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della proprieta’ con quelle della produzione, l’obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio. Viceversa, l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilita’ di cui all’articolo 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorita’ dell’uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceita’ del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’articolo 2043 c.c. e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, dell’articolo 2059 c.c. (Cass.5844/2007).

A tale criterio interpretativo non risulta essersi conformata la sentenza impugnata, che ha erroneamente considerato, ai fini dell’ammontare del risarcimento, pure il criterio della “priorita’ dell’uso”.

Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la valutazione equitativa, avendo ad oggetto un apprezzamento di fatto, e’ sottratta al sindacato di legittimita’, se immune da vizi logici e giuridici, mentre nel caso di specie uno dei criteri di determinazione del danno utilizzati dal giudice di merito risulta errato, non potendo ad esso farsi riferimento ai fini della liquidazione del danno.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del terzo motivo, con i quali si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, rispettivamente, in relazione alla data di effettiva destinazione abitativa dell’immobile, rispetto all’inizio di attivita’ dell’officina.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5), in relazione all’effettiva estensione del salone, unico locale in cui erano state riscontrate le immissioni intollerabili, erroneamente determinata in 25 mq. invece che in 38 mq.

Il motivo e’ inammissibile.

Ed invero l’articolo 360 c.p.c, comma 1, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. nella L. n. 134 del 2012 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che il ricorrente deve indicare non solo il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, ma anche il “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisivita’ (Cass. Ss.Uu.8053/2014).

Orbene nel caso di specie la ricorrente non ha assolto all’onere di specificare con che modalita’ ed in quale fase processuale la questione relativa all’estensione del salone sia stata ritualmente introdotta ed oggetto di discussione processuale tra le parti.

Da cio’ l’inammissibilita’ della censura.

In conclusione respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il quarto motivo, va accolto il secondo motivo, assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il quarto motivo.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

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Avv. Umberto Davide

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