la domanda con la quale il creditore intenda ottenere, in relazione ad un proprio immobile occupato dalla curatela fallimentare, il riconoscimento in prededuzione di un’indennita’ a far data dalla dichiarazione di fallimento e fino all’effettiva riconsegna non e’ soggetta al termine di decadenza previsto per le insinuazioni tardive, potendo essere presentata non appena si verifichi il fatto dal quale dipende la sua definitiva quantificazione.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 31 luglio 2018, n. 20310

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CENICCOLA Raffaele – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18199/2013 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., (CF (OMISSIS)) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dagli avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C.,e del socio illimitatamente responsabile (OMISSIS), in persona del curatore p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del 27 giugno 2013 del Tribunale di Pescara;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

con decreto del 27.6.2013 il Tribunale di Pescara rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da (OMISSIS) s.p.a. volta ad ottenere in prededuzione il riconoscimento della somma di Euro 93.833,33 a titolo di canoni e indennizzi per l’occupazione di un immobile di sua proprieta’, maturati tra la dichiarazione di fallimento e l’effettiva riconsegna avvenuta in data 1.2.12;

osservava il Tribunale che, come ritenuto dal giudice delegato, la domanda di ammissione al passivo era stata presentata oltre l’anno dalla dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo e che il ritardo non poteva considerarsi giustificato, visto che la ricorrente aveva richiesto la riconsegna dell’immobile in data antecedente all’udienza di verifica del passivo, dimostrando di essere consapevole fin da quel momento del fallimento della societa’ debitrice;

ne’ la considerazione del carattere prededucibile del credito poteva indurre ad una diversa conclusione, atteso che la necessita’ di procedere all’accertamento del credito secondo le modalita’ previste dalla L. Fall., articoli 92 e ss. e’ espressamente imposta dalla L. Fall., articolo 111-bis anche per i crediti prededucibili contestati;

avverso tale decreto (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; resiste la curatela fallimentare mediante controricorso; in data 22.3.2018 il P.G. ha depositato la requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso; le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:

1) il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 101 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), avendo il Tribunale omesso di considerare che al momento della scadenza dell’anno dalla dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo (19.12.2010) la restituzione dell’immobile non era ancora avvenuta e dunque il credito non era ancora sorto; pertanto la circostanza che il creditore fosse a conoscenza della dichiarazione di fallimento, posta dal Tribunale a fondamento della dichiarazione di inammissibilita’ della domanda ultratardiva, era del tutto irrilevante, in quanto la non imputabilita’ del ritardo andava piuttosto ricollegata al fatto che il credito non era ancora maturato;

2) con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), avendo il tribunale omesso di considerare che, essendo la restituzione dell’immobile avvenuta in data 1.2.2012, anteriormente a tale data il credito non poteva essere esattamente quantificato e dunque la domanda di ammissione non poteva essere presentata;

3) con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullita’ del decreto impugnato e del procedimento (ex articolo 360 c.p.c., n. 4), anche in relazione all’articolo 112 c.p.c., avendo il Tribunale riferito di un assunto difensivo (secondo il quale, trattandosi di crediti prededucibili, non sarebbe stata necessaria la domanda di insinuazione) mai sostenuto dal ricorrente;

4) il quarto motivo rappresenta la nullita’ del decreto impugnato e del procedimento (ex articolo 360 c.p.c., n. 4), anche in relazione all’articolo 112 c.p.c., avendo il Tribunale errato nel ritenere la domanda di ammissione proposta anche in relazione ai canoni maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento;

5) il primo motivo e’ fondato;

pienamente condivisibili appaiono le considerazioni svolte dal P.G. nella requisitoria, laddove si evidenzia come, venendo in rilievo un credito prededucibile interamente maturato dopo la dichiarazione di fallimento e solo al momento dell’intervenuta riconsegna dell’immobile, del tutto giustificata appare la condotta del creditore che, anzicche’ frazionare il credito e domandare tempestivamente l’ammissione solo per la porzione maturata entro l’anno dalla dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo, ha atteso la riconsegna dell’immobile onde realizzare la certezza circa l’ammontare complessivo del credito e conseguentemente presentare un’unica domanda di ammissione;

va in proposito rimarcato che, come questa Corte ha gia’ evidenziato, “l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non e’ soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. Fall., articolo 101, commi 1 ed u.c.” (Cass. n. 16218 del 2015), onde, l’avere il ricorrente prospettato fin dal momento della domanda di ammissione l’esistenza di un credito unitario, come maturato a far data dalla dichiarazione di fallimento e fino all’effettiva restituzione, rende ancor piu’ evidente come la definitiva quantificazione del credito, sebbene calcolato su base mensile, sia avvenuta solo al momento della riconsegna dell’immobile;

del resto una diversa ricostruzione, imponendo di tener conto, nell’ambito di un rapporto di durata, della scadenza periodica del corrispettivo o dell’indennita’, condurrebbe ad illogiche conclusioni, non solo onerando il creditore ad un frazionamento di un credito prospettato come unitario, in quanto derivante da un unico titolo, ma anche esponendolo al rischio di non poter ottenere il riconoscimento di quella ragione di credito maturata dopo il decorso dell’anno dalla dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo;

per tali ragioni deve ribadirsi il principio secondo il quale la domanda con la quale il creditore intenda ottenere, in relazione ad un proprio immobile occupato dalla curatela fallimentare, il riconoscimento in prededuzione di un’indennita’ a far data dalla dichiarazione di fallimento e fino all’effettiva riconsegna non e’ soggetta al termine di decadenza previsto per le insinuazioni tardive, potendo essere presentata non appena si verifichi il fatto dal quale dipende la sua definitiva quantificazione;

le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento dei restanti motivi, sicche’ il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Pescara che provvedera’, in diversa composizione, a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Pescara in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.