nel caso di impedimento del consumatore di partire per il viaggio organizzato e già saldato, per cause impreviste e a lui non imputabili che precludono la partenza, vi è l’obbligo da parte del tour operator di rimborsargli tutte le somme già versate, al di là della stipula o meno della polizza assicurativa, tenendo anche conto del connaturato rischio imprenditoriale.

Tribunale|Roma|Sezione 17|Civile|Sentenza|23 agosto 2023| n. 12373

Data udienza 27 luglio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

XVII SEZIONE

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 83129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2018, vertente

TRA

(…) e (…), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti An.Gu. e Da.Bo., nonché domiciliati presso lo studio del primo sito in Roma, via (…), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all’atto di citazione;

-attori-

CONTRO

(…) S.p.a., in persona dell’Amministratore Delegato, rappresentata e difesa, anche in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Am.Pe. e Gi.Ma., nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in (…) via (…), giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;

-convenuta-

E

(…) S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cr.Sc. e Ma.Ro., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo sito in R.V.D.P. n. 63, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;

-convenuta-

NONCHE’ CONTRO

(…) S.p.a., in persona del procuratore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Co. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale (…), giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

-terza chiamata-

E

(…) S.p.a., in persona dell’amministratore delegato, rappresentata e difesa anche in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Am.Pe. e Gi.Ma., nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano via (…), giusta delega in calce alla comparsa di costituzione,

-intervenuta-

OGGETTO: mandato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

Occorre premettere che la presente controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna, nei confronti di (…) S.p.A. e (…) S.r.l., alla restituzione del prezzo pagato da (…) e (…) per l’acquisto di un pacchetto turistico, comprensivo di un viaggio da questi annullato per motivi di salute.

Più nel dettaglio, è incontestato e documentalmente provato che il 16.12.2016 gli attori acquistavano, presso l’agenzia viaggi Vivere e Viaggiare di (…) S.p.a. sita in L., un pacchetto turistico del Tour Operator (…) Viaggi (ora (…) S.r.l.) riguardante un viaggio con soggiorno con destinazione Stati Uniti e trasferimenti in Giamaica e Bahamas, con partenza il 13.04.2017 e ritorno il 25.04.2017. Il prezzo complessivo del pacchetto era pari a Euro 6.900,00, integralmente pagato, e comprendeva la polizza assicurativa di (…) (Prenota Sicuro + Prenota Sicuro Plus) per l’integrale rimborso del costo del viaggio in caso di annullamento.

Ciò detto, gli attori lamentavano di non aver potuto usufruire del servizio per un problema di salute e si rivolgevano pertanto all’agenzia viaggi al fine di annullare il viaggio e di avviare la pratica per l’attivazione della garanzia assicurativa. Lamentavano inoltre di non essere stati informati delle condizioni generali dell’assicurazione e di averne preso visione soltanto nel novembre 2017, quando apprendevano che la U. aveva rigettato la richiesta di rimborso a causa del mancato rispetto degli obblighi procedimentali ivi previsti.

Nel merito, la domanda attorea è fondata.

In ordine alla domanda principale degli attori, volta ad ottenere la condanna della agenzia convenuta alla restituzione della somma da loro pagata come prezzo della prestazione pattuita, si osserva quanto segue.

Conformemente alla giurisprudenza prevalente, nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o “package”, disciplinato attualmente dagli artt. 82 e segg. del D.Lgs. n. 206 del 2005 – c.d. “codice del consumo”), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero. Ne consegue che l’irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (ai sensi dell’art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. civ. n. 16315 del 24/07/2007; Cass. civ. n. 16315 del 24/07/2007). La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione (cfr. Cass. civ. n. 26958 del 20/12/2007).

La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono, in particolare, a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono, infatti, al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della “finalità turistica” che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare. I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal cd. tour operator sono, infatti, funzionalizzati al soddisfacimento dei profili – da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso – di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la “finalità turistica”, o lo “scopo di piacere” assicurato dalla vacanza, che il turista- consumatore in particolare persegue nell’indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”. La “finalità turistica” non si sostanzia infatti negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell’acquirente, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta (cfr. Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 8/5/2006, n. 10490). Causa concreta che, da un canto, vale a qualificare il contratto, determinando l’essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare. Da altro canto, assume rilievo quale criterio di adeguamento del contratto (Cass. 24/7/2007, n. 16315).

Ciò posto, ricorrono nella fattispecie di cui si tratta i presupposti della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, atteso che l’impedimento che non ha consentito ai contraenti di usufruire del pacchetto turistico – cioè l’otite acuta con otorragia che ha colpito la sig. P., documentalmente provata e non contestata – deve essere considerata quale causa di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al contraente. Ed infatti, secondo l’orientamento della Suprema Corte, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce – analogamente all’impossibilità di esecuzione della prestazione – (autonoma) causa di estinzione dell’obbligazione (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766). Lo stesso Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 2011), d’altro canto, stabilisce all’art. 79 che nel caso di impedimento del consumatore di partire per il viaggio organizzato e già saldato, per cause impreviste e a lui non imputabili che precludono la partenza, vi è l’obbligo da parte del tour operator di rimborsargli tutte le somme già versate, al di là della stipula o meno della polizza assicurativa, tenendo anche conto del connaturato rischio imprenditoriale.

Di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto alla restituzione di quanto pagato per l’acquisto del pacchetto turistico.

In ordine, poi, alla ripartizione della responsabilità tra l’agenzia di viaggi (…) S.p.a. e (…) S.r.l., va considerato che in caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest’ultimo e l’intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio qualora l’agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore. L’agente, inoltre, fin dal momento dell’incasso del prezzo versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest’ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall’art. 1713, primo coma, c.c., egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868; Case., 8 ottobre 2009, n. 21388). Ciò posto, (…) S.r.l. – quale società incorporante della (…) S.r.l. tramite atto di fusione del 28.5.2018 – in qualità di tour operator, deve essere condannata al rimborso di quanto incassato a titolo di corrispettivo per l’acquisto del pacchetto turistico di cui si discute. A nulla rileva l’assunto della convenuta (…) S.r.l. secondo cui avrebbe dovuto pagare delle penali nei confronti dei propri fornitori, dovendosi ritenere tali esborsi quali insiti nel rischio connesso all’attività di impresa. (…), e per essa (…) S.p.a. quale cessionaria del ramo d’azienda, deve essere invece condannata alla restituzione di quanto incassato a titolo di provvigione per il servizio offerto ai sig.ri (…) e (…).

In ultimo, sulla posizione di (…) S.p.a. si rileva che, considerando che la sua chiamata in causa è stata effettuata dalla (…) S.r.l. e non invece dai consumatori acquirenti del pacchetto turistico, quali soggetti assicurati dalla polizza di cui si discute, deve dichiararsi il difetto di comunanza di causa o di connessione per garanzia ex art. 106 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) e (…) nei confronti di (…) S.P.A., (…) S.R.L., (…) S.P.A. e (…) S.P.A., così provvede:

– accoglie le domande attoree e condanna (…) S.R.L. e (…) S.P.A. al pagamento nei confronti di (…) e (…), della somma complessiva di Euro 6.900,00, e segnatamente (…) S.P.A. al pagamento della somma di Euro. 770,00 e (…) S.R.L.al pagamento della somma restante pari ad Euro. 6.130,00, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

– condanna i convenuti alla rifusione, a favore degli attori e della terza chiamata, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 1.500,00 per ciascuna parte per compenso, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma il 27 luglio 2023.

Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.