Il presupposto oggettivo per l’applicazione della previsione ex art. 524 c.c. è la sussistenza di un danno prevedibile per il creditore, ossia l’insufficienza del patrimonio del debitore al soddisfacimento dei crediti. Tale presupposto deve sussistere al momento dell’esercizio dell’azione. Per accordare la tutela oggi invocata, la giurisprudenza richiede che il creditore dia prova della sussistenza di “fondate ragioni che facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori gravando solo in replica in capo al debitore l’onere di allegare e provare la sufficienza del proprio patrimonio residuo.
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Tribunale|Lanusei|Civile|Sentenza|5 gennaio 2023| n. 3
Data udienza 5 gennaio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in persona della dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
parziale nella causa in materia civile iscritta al n. R.G. 294/2014 tra:
(…) ((…)), (…) ((…)), (…) ((…)), (…) ((…)), (…) ((…)), elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell’avv. Br.Pi., che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti,
attori
contro
(…) (c.f. (…)) e (…) (c.f. (…)), elettivamente domiciliati in Lanusei, presso lo studio dell’avv. Ge.De., che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all’avv. Pa.De., in virtù di delega in atti,
convenuti
Oggetto: causa di divisione ereditaria – sentenza parziale sulla formazione della massa, individuazione degli eredi e quote spettanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (…), (…), (…), (…) e (…) hanno dedotto:
– che (…) e (…) erano figli di (…), deceduta il 2 dicembre 2008 e di (…), deceduto il 22 maggio 2013;
– che (…), coniugato in regime di comunione legale con (…) (da cui aveva avuto le tre figlie (…), (…) e (…)), aveva acquistato dai genitori con atto in data 30 giugno 1984 l’unità abitativa sita in B. S., V. S. (…), angolo Via (…), posta al primo piano della casa di famiglia;
– che in relazione a detto immobile, (…) e (…) avevano posseduto in maniera pacifica e pubblica dal 1981 il lastrico solare sovrastante, raggiungibile solo da una scala interna al loro appartamento (censito in catasto F. (…) mappale (…) sub (…)-sub (…)), dove avevano strutturato due locali di pertinenza dell’abitazione principale acquistata;
– che in data 26 settembre 2013, (…) aveva rinunciato all’eredità del padre (…); nei diritti ereditari erano subentrate per rappresentazione le figlie (…), (…) e (…);
– che il padre aveva disposto con testamento pubblico del 17 ottobre 2012 dei suoi beni nominando eredi universali il fratello (…) e la moglie (…), destinando loro il terreno in località (…) e la casa familiare;
– che così facendo, il padre aveva disposto erroneamente anche dei beni relativi alla successione della madre e, comunque, oltre la quota disponibile: tale disposizione determinava la nullità/inefficacia del testamento.
Gli attori hanno concluso chiedendo l’accertamento e dichiarazione di avvenuta usucapione in favore dei coniugi (…) e (…) del terreno sito in località (…); l’accertamento dell’avvenuta usucapione in loro favore del lastrico solare della casa sita in B. S., F17 mappale (…) sub (…)-(…); successivamente all’atto introduttivo, a seguito della domanda riconvenzionale ex art. 524 c.c. dei convenuti (…), hanno chiesto il rigetto della stessa.
Si sono costituiti in giudizio (…) e (…) deducendo:
– che con atto di compravendita del 12 giugno 1991 i coniugi (…) gli avevano ceduto il locale commerciale al piano terra dell’abitazione familiare, identificato al catasto urbano al F. (…), mappale (…), sub. (…);
– che la compravendita di cui all’atto pubblico del 30 giugno 1984, con cui i coniugi (…) avevano venduto al figlio (…) e alla moglie (…), in comunione dei beni, il primo piano della casa di famiglia simulava una donazione, non essendo mai stato corrisposto alcun compenso ed essendo il prezzo pattuito ben inferiore al valore del bene;
– che con testamento del 17 ottobre 2012 il padre (…) aveva pretermesso il figlio (…) perché indegno, essendosi macchiato di gravi crimini contro il padre ed il fratello, per i quali era stato condannato con sentenza penale e con obbligo di ristoro dei danni in sede civile;
– che a fronte di detta situazione (…) aveva rinunciato all’eredità (in favore delle figlie, subentrate per rappresentazione), per cui gli stessi convenuti volevano avvalersi del disposto dell’art. 524 c.c., accettando l’eredità per suo conto, fino alla concorrenza del credito vantato per il risarcimento dei danni di cui agli illeciti penali accertati;
– che la domanda di usucapione avanzata dagli attori e relativa al lastrico solare era infondata, in quanto le costruzioni rivendicate erano abusive e incommerciabili e, comunque, erano state effettuate dal padre (…), muratore, e utilizzate dai coniugi (…) per mera tolleranza dei coniugi (…);
– che in ogni caso, la domanda ex art. 936 c.c. doveva essere rigettata perché inammissibile e infondata, non essendo applicabile la normativa sull’accessione di cui agli artt. 934-938 c.c. essendo gli attori comproprietari del lastrico; domanda di indennizzo che sarebbe stata, comunque, prescritta;
– che doveva essere, invece, disposta, a spese degli attori, la demolizione e rimozione delle opere abusive costruite sul lastrico solare;
– che con riferimento al terreno sito in B. S., località (…), il bene era stato lasciato per testamento interamente a (…), il quale ai sensi dell’art. 1446 c.c. univa il proprio possesso a quello dei genitori e formulava, quindi, domanda di accertamento e dichiarazione dell’usucapione del bene in suo favore;
– in ogni caso, la massa ereditaria individuata avrebbe dovuto essere divisa nel rispetto della quota di legittima in favore del fratello (…), ma sulla base del testamento per ciò che concerneva la quota disponibile.
Avevano concluso chiedendo la ricostruzione della massa da dividere, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, con attribuzione a ciascun erede della propria quota; con riconoscimento in loro favore del diritto ex art. 524 c.c. ad accettare l’eredità del padre per conto di (…).
La causa è stata parzialmente decisa con sentenza n. 141/2021 del 28 giugno 2021 che ha statuito nel merito:
“Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda o eccezione, capo 1) A. definitivamente pronunciando dichiara i coniugi (…) e (…), ciascuno per la quota del 50% pro indiviso, proprietari in virtù di usucapione del terreno sito nel Comune di B. S., località (…), identificato al catasto F. (…) mappale (…);
capo 2) A. non definitivamente pronunciando, dichiara i coniugi (…) e (…), ciascuno per la quota del 50% pro indiviso, proprietari in virtù di usucapione del lastrico solare del secondo livello dell’immobile sito in (…), identificato in catasto al F.(…) mappale (…) sub (…)-(…) (a confine via S.C., vuoto cortile, vico Società (…), via (…), (…)) e delle opere ivi insistenti;
… 3. rimette la causa in trattazione con separata ordinanza”.
Sono state, quindi, decise le domande proposte dalle parti relative:
– all’usucapione del terreno sito in località (…) riconosciuto come di proprietà dei coniugi (…) e (…) per intervenuta usucapione, ciascuno per la quota pro indiviso del 50%; nessun riconoscimento, invece, in favore di (…);
– all’usucapione del lastrico solare del secondo livello dell’immobile sito in (…), identificato in catasto al F. (…) mappale (…) sub (…)-(…) riconosciuto come di proprietà dei coniugi (…) e (…) per intervenuta usucapione.
La causa è stata definita relativamente alle parti intestatarie catastali del terreno sito in località (…), ossia (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…).
Per effetto della riconosciuta usucapione del lastrico solare in favore dei coniugi (…) si deve ritenere superata la domanda proposta in via subordinata dagli stessi attori ex art. 936 c.c. per il riconoscimento delle migliorie apportate all’immobile.
La causa è proseguita tra le parti di cui in epigrafe per la decisione sulle domande di simulazione degli atti di compravendita, per l’individuazione della massa, degli eredi e delle quote di spettanza.
All’udienza del 26 maggio 2022 le parti (…) e (…) – rappresentate e difese dal procuratore speciale avv. (…) – hanno rinunciato alla domanda di cui alla lettera e) delle conclusioni della comparsa di costituzione, volta ad accertare e dichiarare la simulazione dell’atto pubblico notaio (…) del (…) rep. (…) racc. n. (…), con il quale (…) e (…) avevano venduto a (…) e (…) la piena proprietà dell’appartamento al primo piano dell’edificio di B., via G.. La rinuncia è stata accettata dalle parti (…), (…), (…), (…) e (…).
Analogamente le parti (…), (…), (…), (…) e (…) – rappresentate e difese dal procuratore speciale avv. Br.Pi. – hanno rinunciato alla domanda volta ad accertare e dichiarare la simulazione dell’atto pubblico notaio (…) del (…) – rep. (…) racc. (…), con il quale (…) e (…) avevano venduto a (…) la piena proprietà dell’immobile sito al piano terreno dell’edificio di B., via G.. La rinuncia è stata accettata dalle parti (…) e (…).
Entrambe le rinunce sono state fatte a spese giudiziali interamente compensate e fatta salva ogni altra e diversa domanda, richiesta, eccezione e deduzione dispiegata nel giudizio.
Ogni questione relativa alla simulazione degli atti di acquisto che le parti hanno concluso in passato con i coniugi (…) è, quindi, definitivamente superata.
Sono oggetto della presente sentenza parziale le domande proposte dalle parti, rese chiare dalle conclusioni di parte convenuta:
e) accertare e dichiarare che i sig.ri (…) e (…) sono succeduti al de cuius nel contratto di affitto intercorso con il Comune di Barisardo e per l’effetto disporre che (…) e (…), attuali detentori di una porzione di detto immobile, lo rilascino libero e vuoto da persone e cose a favore dei convenuti;
f) autorizzare, ai sensi dell’art. 524 c.c., (…) e la moglie (…) ad accettare l’eredità relitta da (…) in nome e luogo del rinunziante (…) fino alla concorrenza del credito risarcitorio vantato dai convenuti per effetto delle sentenze penali sopra richiamate, anche per la quota parte dei danni liquidati a favore di (…);
g) ricostituire la massa ereditaria sulla base delle conclusioni sopra formulate e per l’effetto procedere alla divisione dei beni relitti da (…) e (…), previa reintegrazione della legittima a favore di (…), limitatamente alla domanda dai medesimo formulata, attribuendo a ciascuno degli eredi la quota di singola spettanza, maggiorata per quanto concerne (…) e (…) della quota disponibile derivante dalla successione di (…);
h) porre a carico della massa le spese anticipate dai coniugi (…) e (…) di cui al capo 8 della comparsa di costituzione e di quelle altre che dovessero risultare in corso di causa. Vittoria o compensazione di spese e competenze professionali.” (note di udienza del 15 giugno 2022).
Sulla domanda ex art. 524 c.c. proposta dai convenuti (…) e (…).
Il convenuto (…) ha dedotto che il fratello (…) aveva tentato di uccidere lui e il padre; era stato per detti crimini condannato – oltre che in sede penale – al risarcimento dei danni cagionati.
Con atto del 26 settembre 2013 (…) aveva rinunciato all’eredità del padre A. in favore delle figlie (…), (…) e (…), che erano succedute per rappresentazione nell’eredità del nonno (…).
Detta rinuncia, tuttavia, si poneva in contrasto con gli interessi dei convenuti creditori (…) e (…), che perdevano così le garanzie date dalla quota di eredità rinunciata.
Per detta ragione (…) e (…) hanno chiesto di potersi avvalere del disposto di cui all’art. 524 c.c. e di poter essere autorizzati ad accettare l’eredità di (…) in nome e luogo del rinunciante (…), fino alla concorrenza del credito vantato.
La domanda non può essere accolta per quanto segue.
Il presupposto oggettivo per l’applicazione della previsione ex art. 524 c.c. è la sussistenza di un danno prevedibile per il creditore, ossia l’insufficienza del patrimonio del debitore al soddisfacimento dei crediti. Tale presupposto deve sussistere al momento dell’esercizio dell’azione.
Per accordare la tutela oggi invocata, la giurisprudenza richiede che il creditore dia prova della sussistenza di “fondate ragioni che facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori” (Cass. Sez. civ. VI, n. 7557 del 8 marzo 2022); gravando solo in replica in capo al debitore l’onere di allegare e provare la sufficienza del proprio patrimonio residuo.
Nel caso di specie questo Tribunale ritiene che parte convenuta (…) non abbia sufficientemente dedotto e provato il pregiudizio di cui sopra ovvero, quantomeno, la sussistenza del fumus boni iuris della richiesta ex art. 524 c.c. avanzata.
La parte si è limitata in atto di citazione, in maniera alquanto generica, a dedurre un credito e l’esistenza del pregiudizio: “è evidente che in presenza dei fatti di cui sopra sentenze penali di condanna la rinuncia fatta dall’attore si risolve in un grave pregiudizio per il convenuto (…) e del coniuge S. perché si vedrebbero compromesse le loro ragioni di credito nonché quelle di spettanza derivanti dai danni subiti dal sig. (…)”.
Nulla ha dedotto sulla consistenza del patrimonio di (…) e sull’eventuale carenza di beni mobili/immobili, da cui dedurre, con verosimiglianza, l’incapienza dello stesso e l’inidoneità a soddisfare le ragioni del creditore (…).
Al contrario, come correttamente rilevato dalla difesa (…), allo stato degli atti emerge che (…) è proprietario della casa in cui abita; circostanza che, almeno prima facie, denota una ragionevole sufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni creditorie vantate dal fratello (…).
La domanda ex art. 524 c.c. avanzata dai convenuti deve, quindi, essere rigettata.
Sul contratto di affitto del terreno in località (…).
Parte convenuta (…) ha dedotto in maniera alquanto generica (atto di citazione) di essere subentrata nel contratto di affitto che il de cuius (…) aveva concluso con il Comune di (…), relativo ad un terreno il località (…). Il subentro degli eredi (…) deriverebbe dalla volontà testamentaria di (…) (testamento pubblico del 17 ottobre 2012), che li riconoscerebbe eredi universali e farebbe esplicito riferimento a detto contratto.
A sostegno delle proprie ragioni i convenuti hanno prodotto il testamento indicato (doc. 1 fascicolo cartaceo convenuti) e il contratto di affitto del terreno comunale “Pranargia” del 12 ottobre 1956 (doc. 5 fascicolo cartaceo convenuti).
La domanda non può essere accolta atteso che non è possibile per questo Tribunale statuire con alcuna certezza – e neppure verosimiglianza – che il contratto di cui è causa sia mai divenuto efficace e sia ancora in itinere.
Ed infatti, come correttamente rilevato dalla difesa (…), il contratto era immediatamente efficace per la parte affittuaria ma sottoposto a condizione sospensiva per il Comune (art. 9, approvazione della Prefettura); condizione che non è dato sapere se si sia mai verificata.
Inoltre, il contratto prevedeva quale naturale scadenza il 30 settembre 1965 riconoscendo all’art. 7 l’impegno del Comune “a favorire” il rinnovo per un uguale periodo di tempo “se il locatario ha migliorato il fondo in modo conveniente e pagato con regolarità e puntualità il canone e sempre rispettate tutte le clausole contrattuali”.
Le parti hanno, quindi, escluso il rinnovo tacito ed automatico dell’accordo ma si è prevista la previa verifica del locatore del rispetto delle condizioni contrattuali, per poi procedere al rinnovo.
Parte convenuta (…) nulla ha dedotto sul contratto né con riferimento all’approvazione della Prefettura né con riferimento al rinnovo dello stesso, limitandosi a proporre la propria domanda sulla base dell’accordo scritto del 1956.
Questo Tribunale in difetto di ogni allegazione e prova sul punto non può statuire sull’esistenza del vincolo contrattuale ovvero sulla permanenza dello stesso.
Non è dato sapere se detto rapporto contrattuale abbia avuto esecuzione e si sia protratto tanto da sussistere ancora al momento dell’apertura della successione; conseguentemente, nulla può statuirsi sulla validità ed efficacia della disposizione testamentaria di (…), non essendo nota l’esistenza del diritto e la sua spettanza al de cuius.
La domanda deve essere rigettata.
Sulla divisione ereditaria di masse plurime.
La domanda di divisione è stata proposta per arrivare alla determinazione delle quote ereditarie del patrimonio (…).
E’ necessario precisare in primis che nel caso di specie si deve procedere alla divisione considerando due diverse masse ereditarie, quella di (…) prima e quella di (…) poi, atteso che i beni – di cui si preciserà oltre – provengono alle odierne parti da titoli diversi.
In particolare, con la morte di (…) si è aperta una successione legittima in favore del marito e dei figli; sono esclusi da tale successione le consorti (D. e S.) e le figlie di (…) (I., (…) e (…), non avendo (…) operato alcuna rinuncia all’eredità della madre).
Successivamente si è aperta la successione testamentaria di (…) – deceduto il 22 maggio 2013 – con disposizioni di ultima volontà in favore di (…) e di (…) (la quale diviene, quindi, erede per la quota disponibile); a fronte della rinuncia all’eredità di (…), sono diventate eredi (…),(…) e (…) per rappresentazione.
Rispetto alle due masse, le parti in causa non hanno mai manifestato la volontà di operare una divisione unica di tutti i beni del patrimonio (…) e, quindi, di addivenire ad “una unificazione delle masse”.
La difesa (…) ha, al contrario, espressamente dedotto l’invalidità del testamento di (…) nella parte in cui ha disposto dell’intero patrimonio familiare, senza escludere quella parte di beni dell’eredità di (…), destinati per legge ai figli (…) e (…).
Ciò premesso si procede, quindi, separatamente all’individuazione delle masse da dividere, degli eredi per ogni successione e rispettive quote.
Sul patrimonio dei coniugi (…).
(…) e (…) hanno contratto matrimonio il 27 ottobre 1945; in difetto di diversa convenzione matrimoniale il regime patrimoniale adottato era quello della comunione dei beni; i beni acquistati in comunione dopo il matrimonio dovevano considerarsi, quindi, di proprietà di entrambe al 50% con quota indivisa.
Con riferimento ai beni indicati in atti dalle parti si osserva quanto segue.
A) Terreno in Cuccuroni.
Per effetto della sentenza dichiarativa resa da questo Tribunale in data 28 giugno 2021 (n. 141/2021) è stato accertato che i coniugi F. e L. fossero proprietari per acquisto originario per usucapione, ciascuno della quota del 50% pro indiviso, del terreno sito nel Comune di B. S., località (…), identificato al catasto F. (…) mappale (…).
B) Casa di civile abitazione in B. S. via (…) A., identificata al catasto al F. (…), particella (…), sub (…).
La giurisprudenza di merito e di legittimità costante ritiene che, nelle cause aventi ad oggetto una domanda di divisione ereditaria, sia onere della parte che agisce per la divisione indicare i beni di cui è composta la massa nonché produrre sia gli atti di provenienza che le visure ipo-catastali relativi a detti immobili, così da provarne l’appartenenza al de cuius al momento dell’apertura della successione. La dimostrazione della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali (valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell’art. 950 c.c.), né con la dichiarazione di successione, che ha valenza meramente fiscale e, ancora, con pretesi riconoscimenti della controparte (principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.), essendo necessario, in tale materia, l’atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato quale l’usucapione.
Nel caso di specie, con riferimento alla casa di famiglia sita in (…), la difesa (…) ha prodotto l’atto di compravendita con cui i coniugi (…) in data 22 gennaio 1951 avrebbero acquistato il terreno (Foglio (…), particella (…) sub (…)) su cui avrebbero poi costruito la loro abitazione (doc. 7 attori). Sono state poi prodotte la planimetria catastale (doc. 8 attori) e le dichiarazioni di successione di (…) e (…) in cui è indicato detto immobile.
Applicando i suddetti principi, detta documentazione non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del bene in capo ai coniugi (…) al momento dell’apertura delle rispettive successioni.
Questo Tribunale, pur consapevole dell’orientamento maggioritario di cui sopra, rileva, tuttavia, che in una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha affermato per la prima volta dopo anni di orientamento contrario che “Sebbene sia auspicabile che il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione verifichi in limine litis l’effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti (e ciò preferibilmente mediante l’acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipocatastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza), ove però le parti convenute in giudizio non contestino l’effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, ed ove, come nella specie, anche dalle indagini svolte dal consulente tecnico d’ufficio, non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, la contestazione, in assenza di una puntuale allegazione di elementi probatori che denotino l’erroneità del convincimento del giudice circa la situazione di comproprietà, è inammissibile …” (Cass., sez. II, n. 21938 del 30 luglio 2021).
In sostanza, la Corte ammette che il convincimento del Giudice sull’appartenenza del bene al de cuius possa derivare da elementi diversi dal titolo di provenienza e dai certificati ipocatastali e sempre in assenza di ogni contestazione tra le parti.
Ora, nel caso di specie le parti in causa sono tutte concordi nell’affermare che l’abitazione sita in (…), censita al foglio (…) mappale (…), sub (…) fosse di proprietà dei genitori (…).
D’altronde, i testi sentiti per la pronuncia parziale sull’usucapione della mansarda di detta abitazione hanno nel loro complesso confermato che si trattava da sempre della casa di famiglia (…).
Il terreno fu a suo tempo acquistato dai genitori.
I coniugi (…) hanno con atto pubblico venduto al figlio (…) e alla consorte D.M. l’appartamento al primo piano della casa familiare in data 30 giugno 1984; vendita oggi non contestata dalla difesa (…). Analogamente hanno venduto con atto pubblico al figlio (…) il locale commerciale al piano terra contraddistinto al Foglio (…) mappale (…). Hanno quindi disposto del bene.
Dall’insieme di detti elementi questo Tribunale, staccandosi dall’orientamento maggioritario e aderendo alla diversa ricostruzione giuridica della Corte Suprema di cui sopra, ritiene che alla luce del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ritenuto integro il contraddittorio sul punto ed esaminate le risultanze istruttorie emerse in corso di causa, possa ritenersi con certezza che al momento dell’apertura della successione (…) l’immobile sito in B. S., via (…) A., identificato al Catasto Fabbricati al foglio (…), mappale (…) sub (…) fosse di proprietà dei coniugi (…) e (…), ciascuno per la quota indivisa del 50%.
C) immobile identificato al NCT di (…) foglio (…), mappale (…) di proprietà per una quota del 33/100 di (…).
Questo Tribunale non ritiene che la deduzione sul punto della difesa (…) sia minimamente provata, non potendo ritenersi prova sufficiente della titolarità del bene la sola dichiarazione di successione predisposta dagli eredi della F.. Non sussistono altri e diversi elementi di prova.
Il bene non può, quindi, essere fatto rientrare nel relictum di (…) da dividere.
D) immobile identificato al NCT di (…) foglio (…), mappale (…) – (…) di proprietà per una quota di (…).
Si richiamano le considerazioni e conclusioni tutte di cui al punto C).
Sulla successione di (…).
Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale riconosce che al momento del decesso (…) era proprietaria:
– della quota pro indiviso del 50% del terreno sito in B. S., località (…) di mq 3000 circa, individuato in catasto terreni al foglio (…) mappale (…) parte, coerente a servitù di passaggio, (…), eredi (…), strada pubblica;
– della quota pro indiviso del 50% della casa di civile abitazione sita in (…), identificata al Catasto Fabbricati al foglio (…) particella (…) sub (…).
Questi i beni caduti in successione (corrispondenti a 27/54 dell’intero abitazione+C.).
Alla luce del certificato storico di famiglia, eredi legittimi della F. erano il marito (…) e i figli (…) e (…) (certificato storico di famiglia, doc. 1 parte attrice fasc. cartaceo).
In assenza di disposizioni testamentarie, ciascuno di loro è succeduto per la quota di 1/3 ex art. 581 c.c.; quota di 1/3 che per (…) si somma a quanto già di proprietà (50% pro indiviso).
La difesa (…) che (…) avrebbe già avuto ciò che gli spettava del patrimonio materno; l’affermazione, tuttavia, è rimasta priva di ogni riscontro probatorio.
Questo Tribunale ritiene, quindi, che con riferimento al relictum di cui alla successione di (…) si debba procedere con una divisione che assegni a ognuno degli eredi la quota di 1/3 (pari a 9/54, considerando il totale di 27/54).
Sulla successione di (…).
(…) al momento del decesso era proprietario:
– della quota pro indiviso del 50% del terreno sito in B. S., località (…) di mq 3000 circa, individuato in catasto terreni al foglio (…) mappale (…) parte, coerente a servitù di passaggio, (…), eredi (…), strada pubblica;
– della quota pro indiviso del 50% della casa di civile abitazione sita in (…), identificata al Catasto Fabbricati al foglio (…) particella (…) sub (…);
– di 1/3 dei beni della moglie (9/54) per effetto della successione legittima apertasi alla morte di (…).
E così la quota di 36/54 dell’intero (abitazione + (…)).
In relazione a detta massa devono essere considerate le disposizioni di ultima volontà di cui al testamento pubblico del 17 ottobre 2012, con cui (…) ha devoluto l’intero suo patrimonio in favore dei soli (…) e (…) ed ha pretermesso completamente il figlio (…), ritenuto indegno a succedergli.
Su detto testamento devono essere effettuate le seguenti considerazioni.
a) Non ha rilievo l’indicazione ivi inserita per cui agli eredi (…) e (…) andrebbero per intero: “la piena proprietà della mansarda al piano secondo fuori terra adiacente alla terrazza del fabbricato tra la via (…), via S.C. e vico S.C.”; “la piena proprietà del terreno in località (…) in comune di (…)”; “i diritti a me spettanti sul terreno in località (…) in comune di (…)”; “la casa in cui abito in via (…) compreso il cortile e il vano scala”.
Ed infatti, il de cuius non poteva disporre della quota di 2/3 della massa di (…) già entrata nel patrimonio dei figli (…) (1/3) e (…) (1/3) per successione legittima.
b) La difesa (…) ha dedotto la violazione degli artt. 536-537 c.c. laddove (…) ha disposto delle proprie risorse oltre la disponibile, in danno della quota di legittima spettante a G.. Quota che, a fronte della rinuncia all’eredità di (…) in data 26 settembre 2013, si è devoluta per rappresentazione ex art. 467 c.c. in favore delle figlie (…), (…) e (…).
Detto subentro porta a superare ogni contestazione sull’indegnità a succedere di (…) rispetto all’eredità del padre (“La diseredazione, al pari della indegnità a succedere, non esclude l’operativitàdella rappresentazione a favore dei discendenti del diseredato”, Cass., sez. civ. II, n. 11195 del 14 dicembre 1996).
La difesa (…) nel costituirsi in giudizio non si è opposta al riconoscimento della quota di legittima in favore della parte (…) (ora delle figlie).
c) L’art. 537 c.c., “Riserva a favore dei figli”, dispone che se un genitore lascia a succedere più figli “è loro riservata la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”; nel caso di specie quindi ai figli (…) e (…) è riservata a titolo di legittima e a ciascuno la quota di 1/3 del patrimonio del padre.
Ora, la difesa (…) ha sul punto avanzato le seguenti conclusioni:
“g) ricostituire la massa ereditaria sulla base delle conclusioni sopra formulate e per l’effetto procedere alla divisione dei beni relitti da (…) e (…), previa reintegrazione della legittima a favore di (…), limitatamente alla domanda dal medesimo formulata, attribuendo a ciascuno degli eredi la quota di singola spettanza, maggiorata per quanto concerne (…) e (…) della quota disponibile derivante dalla successione di (…)”.
Questo Tribunale interpreta la domanda come volta a garantire anche a (…) la propria quota di legittima, maggiorata della porzione a lui spettante per la disponibile devoluta dal padre.
d) Per effetto di quanto sopra e considerando il disposto dell’art. 556, “Determinazione della porzione disponibile”, si rileva che la quota disponibile che poteva essere devoluta da (…) con il testamento era pari a 1/3 della massa (devoluta in quote uguali a (…) e (…)).
Tutto ciò premesso, considerando il patrimonio di (…) come sopra individuato (quantificabile in 36/54 dell’intero abitazione + (…)), spetta:
– a S., I. e (…) una quota pari a 12/54 (per rappresentazione nella quota di legittima del padre (…));
– a (…) a titolo di legittima la quota di 12/54;
– a (…) e (…) a titolo di successione testamentaria di (…) la quota di disponibile pari a 12/54 e, quindi, a ciascuno la quota singola di 6/54.
Con riferimento alla quota di (…) si deve tener conto di quanto derivatogli dalla successione materna pari a 9/54; considerata nel suo complesso si deve riconoscere quindi una quota pari a 27/54 del patrimonio (…) (eredità madre 9 + quota di riserva del padre 12 + quota di disponibile 6).
A (…) per la successione materna spetta la quota di 9/54.
Il patrimonio (…) 54/54 deve quindi essere diviso attribuendo le seguenti quote:
– (…), (…) e (…) una quota pari a 12/54;
– (…) una quota pari a 6/54;
– (…) una quota pari a 27/54;
– (…) una quota pari a 9/54.
Sulle spese anticipate dagli eredi (…) e richieste.
I convenuti (…) hanno chiesto che sulla massa gravassero una serie di spese affrontate in occasione del decesso dei genitori e relative alla massa ereditaria di cui è causa. Dette spese sono state elencate in atto di citazione (lettera I).
Questo Tribunale rileva sul punto:
a-b) “Spese di voltura catastale per (…) per Euro 868,64, fattura (…) n. 175/014. N.2 quietanze per deposito volture Euro 284,00”.
Parte convenuta ha prodotto in giudizio a riprova di detta spesa la fattura che sarebbe stata emessa dalla professionista (…) (doc. 11 parte convenuta (…)).
Questo Tribunale rileva che non vi è prova che la fattura sia mai stata saldata né che siano state effettuate le volture catastali ivi indicate (neppure a nome di chi), con il costo ivi indicato.
Dalla fattura emerge che l’incarico alla professionista sia stato dato da (…), con contratto intercorso tra dette parti; la scelta di avvalersi di un terzo professionista ricade su chi ha concluso il contratto, in difetto di diverso accordo. La dichiarazione di successione poteva essere disposta direttamente dalle parti.
Le quietanze non sono prodotte ma solo indicate nel prospetto riassuntivo predisposto dalla parte (doc. 13 parte convenuta (…)).
La spesa non può, quindi, essere posta a carico della massa.
c) “F 24 imposte di successione di (…) Euro 455,25”.
Questo Tribunale ritiene che la spesa possa essere posta a carico della massa trattandosi di successione posta in essere nell’interesse di tutti gli eredi e finalizzata comunque alla divisione.
d) “F 24 imposte di successione di (…) Euro 525,29”.
Questo Tribunale rileva che la dichiarazione di successione di (…) è stata disposta dai coniugi (…) solo in loro favore; gli stessi risultano gli unici eredi.
Detta dichiarazione non corrisponde a quanto oggi deciso da questo Tribunale, contrastando con il riconoscimento quali eredi anche di (…),S. e (…).
La dichiarazione è stata posta nell’esclusivo interesse dei convenuti (…) e dette spese restano, quindi, interamente a loro carico.
e) “parcella onorari redazione denunzia di successione di (…) Euro 630,00”.
Questo Tribunale richiama quanto sopra detto al punto a) e d); il contratto di consulenza è intercorso tra L. e (…) e la spesa poteva essere evitata. La dichiarazione di (…) è stata fatta nel solo interesse dei convenuti (…).
La spesa resta a loro carico.
f) “Spese funerarie di (…) Euro 3.901,89”.
Questo Tribunale ritiene che la spesa debba essere posta a carico degli eredi (…), (…), (…), (…) e (…) proporzionalmente alle quote di eredità di (…) loro spettanti, non potendo essere posta a carico della massa non rilevando per la divisione.
g) “Fattura insoluta di (…) dell’1.4.2014 di (…) di Euro 348,43”.
Questo Tribunale ritiene che la spesa non possa essere posta a carico della massa atteso, in primis, che non è stata data prova dell’avvenuto pagamento della fattura. Inoltre, considerando che parte dei consumi sono successivi al decesso di (…) e non è dato sapere chi avesse in uso la casa familiare in quel periodo.
h) “Indebito pagamento sulla pensione erogato dall’Inps a favore di (…) di Euro 2.049,36 di cui alla lettera Inps del 18.4.201. Per un totale di Euro 9.098,86”.
La domanda è priva di ogni riscontro probatorio in ordine alla richiesta Inps e all’esito della stessa.
La domanda di rimborso ovvero di accredito a carico della massa non può essere accolta.
Ogni decisione sulle spese di causa è rimessa all’esito del giudizio di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda o eccezione, con pronuncia parziale:
a) dichiara aperta la successione di (…) nata in (…) il 4 agosto 1945 e ivi deceduta il 2 dicembre 2008;
b) individua quale massa ereditaria di (…) i seguenti beni immobili:
– quota pro indiviso del 50% del terreno sito in B. S., località (…) di mq 3000 circa, individuato in catasto terreni al foglio (…) mappale (…) parte, coerente a servitù di passaggio, (…), eredi (…), strada pubblica;
– quota pro indiviso del 50% dell’immobile sito in (…), identificato al Catasto Fabbricati al foglio (…) particella (…) sub (…);
c) individua quali eredi di (…) i figli (…) e (…) e il marito (…) ciascuno per la quota di 1/3 del patrimonio di cui al punto b);
d) dichiara aperta la successione di (…) nato in (…) il 17 gennaio 1926 e ivi deceduto il 22 maggio 2013;
e) individua quale massa ereditaria di (…) i seguenti beni immobili:
– quota pro indiviso del 50% del terreno sito in B. S., località (…) di mq 3000 circa, individuato in catasto terreni al foglio (…) mappale (…) parte, coerente a servitù di passaggio, (…), eredi (…), strada pubblica;
– quota pro indiviso del 50% dell’immobile sito in (…), identificato al Catasto Fabbricati al foglio (…) particella (…) sub (…);
– quota di 1/3 della massa ereditaria di cui alla successione (…);
f) dichiara (…) e (…) eredi testamentari di (…) cui è devoluta, pro indiviso, la quota di 1/3 della massa ereditaria di (…) (quota disponibile);
g) dichiara (…),(…) e (…) eredi di (…) per rappresentazione del padre (…), cui è devoluto pro indiviso 1/3 della massa ereditaria di (…) (legittima);
h) dichiara (…) erede legittimario di (…) cui è devoluta una quota pari a 1/3 della massa ereditaria di (…) (legittima);
i) pone a carico della massa ereditaria le spese relative alla dichiarazione di successione di (…) pari a Euro 455, 25; pone a carico degli eredi di (…) pro quota le spese funerarie pari a Euro 3.901,89; rigetta ogni ulteriore e diversa domanda di rimborso di spese avanzata dai convenuti (…);
l) rimette ogni decisione sulle spese di causa alla sentenza definitiva di divisione;
m) rimette la causa in trattazione con separata ordinanza affinché si proceda alla predisposizione di un progetto di divisione sulla base delle quote percentuali di cui sopra.
Così deciso in Lanusei il 5 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.
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