nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento (anche se con querela di falso) sono litisconsorti necessari, oltre agli eredi istituiti dal “de cuius”, anche tutte le persone che gli succederebbero per legge in seguito alla caducazione dell’atto di ultima volonta’, stante l’unitarieta’ del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge (o da altro titolo) per altri.
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Eredità e successione ereditaria
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 27 marzo 2019, n. 8575
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17697/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– controricorrente –
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 697/2015, depositata il 6.5.2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.1.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’impugnazione proposta da (OMISSIS), ha dichiarato la falsita’ del testamento appartenente a firma di (OMISSIS), con il quale era stato istituito erede universale il ricorrente (OMISSIS).
La querela di falso era stata proposta in via incidentale nel giudizio volto ad ottenere il rilascio di un immobile sito in (OMISSIS) (occupato dal resistente), di cui (OMISSIS) sosteneva di essere proprietario esclusivo in forza del suddetto testamento.
Analoga querela di falso del testamento era stata proposta nel procedimento possessorio di spoglio proposto dal (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), il quale aveva cambiato le chiavi della serratura, impedendo l’accesso all’immobile.
Nel giudizio di appello era intervenuto (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)), quale figlio ed erede legittimo del testatore. Riuniti i due giudizi, il Tribunale aveva respinto la querela per carenza di interesse, osservando che, ove pure il testamento fosse stato dichiarato falso, il (OMISSIS) avrebbe comunque acquistato i beni per successione legittima.
La Corte distrettuale, ritenuto ammissibile l’intervento in appello di (OMISSIS), ha pronunciato nel merito, ritenendo provata la falsificazione del testamento.
Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso in quattro motivi.
(OMISSIS) ha depositato controricorso, memoria ex articolo 380 bis c.p.c. ed istanza di liquidazione del compenso relativo al procedimento ex articolo 373 c.p.c..
(OMISSIS) ha proposto controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo deduce – letteralmente- il difetto di legittimazione e capacita’ ad agire e la violazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che (OMISSIS) non poteva contestare la falsita’ del testamento e che solo con l’intervento di (OMISSIS), erede del testatore, era stata sanata la carenza di legittimazione dell’attore.
Sostiene il ricorrente, che, avendo la Corte distrettuale sostenuto che il (OMISSIS) aveva provato la propria qualita’ di figlio ed erede del de cuius, era stata “aggirata la mancata prova che, se fornita in primo grado avrebbe potuto indurre l’appellato ad assumere una posizione, giudiziale ed extra-giudiziale, differente, atteso che la materia e’ di natura successoria”.
Il motivo e’ infondato.
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il (OMISSIS) fosse legittimato autonomamente a contestare l’autenticita’ del testamento, poiche’ la querela di falso puo’ esser proposta da chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa fondata sul titolo oggetto di contestazione, non esclusa la stessa parte che l’abbia prodotto in giudizio, senza potersi distinguere tra querela proposta in via principale o incidentale (Cass. 3305/1997: Cass. 3260/1971).
L’intervento del (OMISSIS) non ha – quindi – sortito l’effetto di ovviare ad un’originaria carenza di legittimazione del (OMISSIS).
La sua partecipazione al giudizio era invece necessaria, poiche’ l’intervenuto, ove il testamento fosse risultato falso, avrebbe acquisito la qualita’ di erede legittimo del de cuius.
Difatti, nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento (anche se con querela di falso) sono litisconsorti necessari, oltre agli eredi istituiti dal “de cuius”, anche tutte le persone che gli succederebbero per legge in seguito alla caducazione dell’atto di ultima volonta’, stante l’unitarieta’ del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge (o da altro titolo) per altri (Cass. 2671/2001; Cass. 4533/1986).
2. Il secondo motivo deduce letteralmente la improcedibilita’ della domanda, asserendo che il (OMISSIS) non poteva proporre la domanda di accertamento della falsita’ del testamento, senza preventivamente esperire la procedura di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1 e non poteva esser considerato unico erede di (OMISSIS) in assenza di altre disposizioni.
La Corte di merito avrebbe dovuto integrare il contraddittorio verso tutti gli altri chiamati alla successione, non potendo invocare la generica esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo e decidere la causa nel merito senza regolarizzare il rapporto processuale.
Il motivo e’ infondato.
Riguardo alla mediazione, in disparte ogni altra questione, e’ sufficiente rilevare che la questione non risulta dedotta nel giudizio di appello (in cui era intervenuto il (OMISSIS)), posto che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1 bis, come introdotto nuovamente dalla L. n. 69 del 2013, l’improcedibilita’ della domanda per l’omesso esperimento del tentativo di mediazione deve essere eccepita dalla parte o essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza a pena di decadenza. In mancanza, la questione e’ preclusa e la domanda diviene definitivamente procedibile.
2.2. La Corte di appello ha escluso l’esistenza di altri eredi interessati alla causa, avendo ritenuto indimostrato che le due mogli e la figlia del de cuius avessero accettato l’eredita’ di (OMISSIS).
Non era sufficiente la sola allegazione della sussistenza di altri potenziali chiamati alla successione per provocare l’integrazione del contraddittorio, occorrendo la prova, da parte del ricorrente, dei presupposti di fatto e di diritto che giustificavano l’invocata integrazione e, cioe’, i titoli che avrebbero conferito ai soggetti non evocati in causa la veste di litisconsorti necessari, dovendo a tal fine esser certi sia esistenza dei soggetti pretermessi sia i presupposti della loro “vocatio in jus” (Cass. 11318/2018; Cass. 5880/2006).
Parimenti, l’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario puo’ essere sollevata per la prima volta in sede di legittimita’, a condizione che l’esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino la richiesta (Cass. 23634/2018; Cass. 11415/2003; Cass. 593/2001).
3. Il terzo motivo censura la violazione dell’articolo 354 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, asserendo che la sentenza non poteva negare la rimessione al primo giudice della causa, una volta accertato che il litisconsorte (OMISSIS) non aveva partecipato al giudizio svoltosi dinanzi al tribunale.
Il motivo e’ palesemente infondato, poiche’, come e’ detto nella sentenza impugnata, nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, il giudice non e’ tenuto a rimettere la causa in primo grado ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, se l’interveniente abbia accettato il giudizio nello stato e grado in cui si trova (chiedendo la decisione), e nessuna delle altre parti sia stata privata di facolta’ processuali, situazione che la sentenza ha ritenuto sussistente in concreto, come prova anche il fatto che il ricorrente ha omesso di indicare quali specifiche facolta’ processuali gli siano state precluse a causa dell’intervento del litisconsorte direttamente in appello (Cass. 26631/2018; Cass. 23701/2014; Cass. 1460/2008).
4. Il quarto motivo lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto incontestate le risultanze della c.t.u., sebbene il ricorrente avesse dedotto che gli accertamenti erano stati effettuati senza assumere scritture di comparazione sicuramente riferibili al deceduto e senza accertare la condizione psichica del testatore.
Il motivo e’ privo di specificita’, dato che le contestazioni alla c.t.u. non sono menzionate nella sentenza impugnata, per cui il ricorrente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilita’ della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente cio’ fosse avvenuto, giacche’ i motivi di ricorso devono investire questioni gia’ comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimita’, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito, ne’ rilevabili di ufficio ex actis (Cass. 7048/2017; Cass. 16900/2015; Cass. 8569/2013).
5. Il quinto motivo denuncia la pronuncia sulle spese di lite, lamentando che il giudice abbia liquidato un importo eccessivo, “alla luce di quanto dedotto, attesa la natura e l’assoluta incertezza e raffinatezza giuridica delle questioni, considerata la modesta attivita’ svolta”.
Il motivo e’ inammissibile poiche’ si risolve una doglianza volta a contestare l’eccessiva entita’ delle somme liquidate a titolo di spese senza evidenziare, con il necessario richiamo alle norme violate, i vizi della pronuncia, per cui, nei termini in cui e’ formulata, non puo’ avere ingresso in sede di legittimita’.
Il ricorso e’, per tali motivi, respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza e con liquidazione in dispositivo, anche per le spese relativa al procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di appello ex articolo 367 c.p.c..
Si da’ atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente e’ tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, pari ad Euro 2500,00 per compenso, ed Euro 200,00 per esborsi, in favore di ciascun controricorrente, nonche’ di Euro 800,00 per compenso per il procedimento ex articolo 367 c.p.c., in favore del solo (OMISSIS), il tutto oltre iva, cnap e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.
Da’ atto che il ricorrente e’ tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.