in base al disposto di cui al Decreto Legislativo n. 23 del 2011, articolo 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorche’ non abbia ancora acquisito la materiale disponibilita’ del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensi’ l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarita’ di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoche’ e’ in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.

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Corte di Cassazione|Sezione 6 TRI|Civile|Ordinanza|6 settembre 2022| n. 26247

Data udienza 5 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giul – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 11706/2021 proposto da:

(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS) (PEC: (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VICOPISANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. (OMISSIS), (PEC: (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 731/04/20 depositata in data 22/10/2020,

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Succio.

RILEVATO

che:

la societa’ contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IMU 2013 dovuta su immobili oggetto di contratto di leasing risultato non adempiuto dall’utilizzatore, essendo stati restituiti gli immobili solo nel 2015 alla concedente qui ricorrente; eccepiva, in sintesi, il difetto di soggettivita’ passiva;

la CTP rigettava il ricorso dichiarando non applicabili le sanzioni irrogate; la pronuncia di primo grado era impugnata dalla sola contribuente di fronte alla CTR;

con la sentenza impugnata il giudice del gravame rigettava l’appello ritenendo che a seguito della risoluzione del contratto di leasing la soggettivita’ passiva a fini IMU era da determinarsi in capo alla societa’ concedente;

ricorre a questa Corte la contribuente societa’ con atto affidato a due motivi; il Comune di Vicopisano resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, articoli 8 e 9 e del Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 13, convertito con modificazioni in L. n. 214 del 2011, nonche’ degli articoli 1140, 1590, 1591 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62, per avere la CTR erroneamente ritenuto che nel caso di un immobile oggetto di locazione finanziaria risolto anticipatamente per inadempimento del locatario il soggetto passivo dell’IMU sia la societa’ concedente, nonostante l’utilizzatore non abbia consegnato l’immobile;

il motivo e’ infondato;

la questione di diritto posta nel motivo e’ stata risolta da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29973 del 19/11/2019; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 418 del 13/01/2021) nel senso che in base al disposto di cui al Decreto Legislativo n. 23 del 2011, articolo 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorche’ non abbia ancora acquisito la materiale disponibilita’ del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensi’ l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarita’ di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoche’ e’ in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente;

il secondo motivo denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 2909 c.c., del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 54, nonche’ degli articoli 324, 329, 333, 334, 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62, per avere la CTR erroneamente omesso di dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza di prime cure che ha disposto l’annullamento integrale delle sanzioni irrogata a carico della societa’, benche’ tale capo non fosse stato oggetto di impugnazione da parte dell’Ente impositore;

il motivo e’ inammissibile per carenza d’interesse;

ritiene infatti il Collegio che la formazione del giudicato interno sulla non debenza delle sanzioni per mancata proposizione sul sentenza di primo grado si possa ben evincere, pur in mancanza di dichiarazione espressa, inequivocabilmente dalla sentenza in questa sede impugnata, sicche’, a seguito del rigetto del (solo) appello della contribuente, non vi e’ dubbio che la conferma dell’accertamento impugnato, di cui all’ultima pagina della motivazione della sentenza della CTR, debba essere inteso nei limiti di quanto risultante dalla conferma della sentenza di primo grado per effetto del rigetto dell’appello proposto dalla sola societa’ contribuente;

per tali ragioni, il ricorso e’ rigettato;

le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.