in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Il medesimo principio e’ applicabile anche nell’ipotesi d’inesatto o tardivo adempimento. Pertanto, le conseguenze della mancata dimostrazione dell’adempimento ricadranno comunque sul debitore.
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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|27 gennaio 2023| n. 2554
Data udienza 2 novembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Maria – Presidente
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 28150/2017) proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), nel cui studio in (OMISSIS), ha eletto domicilio;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6272/2016, pubblicata il 24 ottobre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 novembre 2022 dal Consigliere relatore Dott. Cesare Trapuzzano.
FATTI DI CAUSA
1.- Con citazione notificata il 1 luglio 2005, la (OMISSIS) S.p.A. conveniva, davanti al Tribunale di Roma, la (OMISSIS) S.r.l., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, nella misura di Euro 40.432,08, per la ritardata consegna dell’autovettura Bentley acquistata con contratto del (OMISSIS), per il prezzo di Euro 165.000,00, la cui consegna sarebbe dovuta avvenire entro il termine essenziale del mese di (OMISSIS).
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS), la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria e spiegava domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna della societa’ attrice al pagamento della somma di Euro 320,00, quale saldo della fattura del 3 febbraio 2005, avente quale causale l’acquisto di un antifurto satellitare.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 14103/2007, accoglieva la proposta domanda di risarcimento danni e, per l’effetto, condannava la (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS), della somma di Euro 40.432,08, per la causale emarginata, e respingeva la domanda riconvenzionale spiegata.
A fondamento della decisione il Giudice di prime cure esponeva: che il ritardo nella consegna era ingiustificato, a prescindere dalla natura essenziale del termine pattuito; che gia’ in data (OMISSIS) il legale dell’acquirente aveva sollecitato l’alienante al rispetto dell’impegno assunto, ai fini del perseguimento degli obiettivi di pianificazione aziendale da conseguirsi assolutamente per la stagione estiva 2004; che i danni dovevano essere identificati nella spesa necessaria per il noleggio, relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2004, di una vettura di adeguato prestigio, al pari di quella ordinata e non consegnata, danni che, sulla scorta delle fatture in atti, dovevano essere quantificati nella misura indicata.
2.- Decidendo sul gravame interposto dalla (OMISSIS), cui resisteva la (OMISSIS), la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, disponeva la condanna dell’alienante al pagamento, in favore dell’acquirente, a titolo di risarcimento danni, della minor somma di Euro 33.813,41.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che la comunicazione del cambio di colore dell’auto ordinata non era da sola sufficiente a far ritenere che la colpa del ritardo dovesse essere ascritta all’acquirente, mancando ogni altro elemento sui tempi effettivi di consegna degli autoveicoli e sui ritardi conseguenti alle modifiche degli ordini; b) che il danno era stato determinato sulla base delle fatture prodotte per il noleggio effettuato, le quali risultavano regolarmente quietanzate, con l’indicazione del veicolo e delle modalita’ di pagamento, essendo, pertanto, comprovato l’esborso a tale titolo sostenuto; c) che, invece, era fondata l’obiezione sulla detraibilita’ dell’IVA, poiche’ l’acquirente era una societa’ commerciale, rispetto alla quale l’IVA corrisposta per l’acquisto dei beni strumentali doveva essere posta in detrazione fiscale e, dunque, non poteva considerarsi una voce di danno; d) che, pertanto, il pagamento a titolo di danno doveva essere ridotto a complessivi Euro 33.813,41, detraendo dalla somma originaria di Euro 40.432,08 l’importo di Euro 6.618,67, imputabile all’IVA corrisposta.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la (OMISSIS) S.p.A. Ha resistito con controricorso l’intimata (OMISSIS) S.r.l., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in cinque motivi. Ha resistito al ricorso incidentale, con ulteriore controricorso, la (OMISSIS) S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- In primis, deve essere dichiarata l’inammissibilita’ della memoria di costituzione del nuovo difensore della societa’ controricorrente e ricorrente incidentale, depositata il 10 ottobre 2022, con procura in calce a tale comparsa, autenticata dal nuovo legale (e conseguentemente della memoria illustrativa da questi depositata, ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c.).
Infatti, nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non puo’ essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiche’ l’articolo 83 c.p.c., comma 3, nella versione ratione temporis vigente, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali puo’ essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, e’ necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal citato articolo 83, comma 2 cioe’ con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli articoli 299 e ss. c.p.c., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato “comparsa di costituzione”) su cui possa essere apposta la procura speciale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16962 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4337 del 23/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007).
Segnatamente, per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, tra cui rientra quello di specie, instaurato in primo grado con citazione notificata il 1 luglio 2005, non opera la novella di cui alla L. 18 giugno 2009, articolo 45 – che ha, tra l’altro, modificato l’articolo 83 c.p.c., comma 3, estendendo le ipotesi in cui puo’ essere rilasciata la procura a margine o in calce anche alla memoria di nomina di nuovo difensore -, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 58 della citata legge.
Per l’effetto, sopravvive la nomina dell’originario difensore.
2.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, articolo 30, comma 4, della L. n. 350 del 2003, articolo 2, comma 17, della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 503, (legge finanziaria per l’anno 2005), in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19-bis nonche’ dell’articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il noleggio dell’autovettura, le cui spese erano state rilevate dalle fatture esibite per il calcolo del danno da ritardo nella consegna del bene acquistato, afferisse ad un bene strumentale all’esercizio dell’impresa, mentre, in realta’, la disponibilita’ del veicolo noleggiato non sarebbe stata funzionale all’esercizio dell’attivita’, oggetto dello statuto della societa’ ricorrente, relativo alle costruzioni di edifici civili e industriali, strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc..
Eccepisce l’istante che, negli anni 2004/2005, non si era giovata di alcuna detrazione IVA in ordine alle fatture emarginate, essendo all’epoca le fatture in questione assolutamente non detraibili, in difetto peraltro di alcun elemento probatorio circa l’avvenuta detrazione.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ del procedimento e/o della sentenza, in relazione alla violazione degli articoli 342, 345 e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale accolto il gravame sotto il profilo dell’ammontare del danno, di cui e’ stato ridotto l’importo, sulla scorta di una domanda subordinata – avente appunto ad oggetto la richiesta di riduzione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni, limitatamente alla quota riconducibile all’imposta sul valore aggiunto -, proposta dall’appellante solo nel giudizio di impugnazione, e come tale inammissibile ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., o comunque di un’eccezione tardiva.
4.- Con il primo motivo la ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e la conseguente nullita’ della sentenza, per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulle due eccezioni sollevate dall’appellante in ordine alla sussistenza della prova del danno dedotto e del nesso causale tra detto danno e il preteso inadempimento nonche’ in ordine alla corresponsabilita’ dell’acquirente.
5.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale eccepisce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonche’ degli articoli 2697 e 2709 c.c., per avere la Corte d’appello attribuito efficacia probatoria, ai fini della quantificazione del danno, alle fatture commerciali, documenti notoriamente privi di valenza probatoria piena se soggetti a contestazione, in ragione della loro funzione meramente contabile-fiscale.
Osserva l’istante che la valenza probatoria delle fatture sarebbe limitata all’ipotesi in cui esse costituiscano documento di prova contro gli interessi della societa’ che le abbia emesse; viceversa, qualora provenienti da terzi, se contestate dalla parte contro le quali siano state offerte in comunicazione, non avrebbero avuto una valenza dimostrativa piena, se non supportate da altri concreti elementi di prova, elementi che nella fattispecie sarebbero stati carenti, non essendo stato dato alcun elemento circa l’effettiva ricorrenza del contratto di noleggio e l’intervenuto pagamento della somma in favore della societa’ noleggiante.
6.- Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice del gravame tralasciato di considerare: a) che non era stato depositato alcun contratto di noleggio, nonostante fosse fatto notorio che il noleggio di un’auto cosi’ prestigiosa (Porsche Cabrio del valore di oltre Euro 100.000,00) venisse regolamentato per iscritto; b) che non erano stati documentati i movimenti bancari attestanti gli asseriti pagamenti; c) che non era stato dato risalto al fatto che la Vercar, quale societa’ noleggiante, si occupasse solo della vendita di auto e non avesse nel proprio oggetto sociale l’attivita’ di noleggio; d) che l’autovettura che si assumeva fosse stata noleggiata era immatricolata per uso privato e non per uso noleggio.
7.- Con il quarto motivo la ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione degli articoli 1218 e 1457 c.c., per avere il Giudice dell’impugnazione omesso di rilevare l’insussistenza della dedotta responsabilita’ ovvero di una corresponsabilita’ dell’acquirente, alla stregua della condotta della societa’ acquirente, la quale, nel giugno 2004, ossia a ridosso della scadenza del termine di consegna, aveva preteso di modificare l’ordine, cambiando il colore dell’auto.
Senonche’, ad avviso della ricorrente incidentale, sarebbe stato erroneo il rilievo della sentenza d’appello, secondo cui detto elemento non avrebbe costituito di per se’, in mancanza di altri documenti inerenti al rapporto tra la concessionaria e la casa madre, condizione sufficiente a dimostrare che la responsabilita’ del ritardo fosse addebitabile esclusivamente all’acquirente.
8.- Il quinto motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 1453, 1454 e 1457 c.c., per avere il Giudice d’appello escluso la rilevanza della concessione di un termine mediante diffida ad adempiere, successivo a quello di scadenza contrattualmente pattuito, ai fini della determinazione della decorrenza del danno da ritardo.
Al riguardo, la ricorrente incidentale deduce che, dopo la scadenza del termine contrattuale, l’acquirente, in data 13 dicembre 2004, aveva inviato una diffida ad adempiere, assegnando all’alienante un termine per l’adempimento, cosicche’ avrebbe rimesso in termini la parte debitrice, superando l’originaria pattuizione, tanto che gli effetti risarcitori dell’inadempimento sarebbero dovuti decorrere dal termine indicato nella diffida.
9.- Devono essere preliminarmente esaminati i motivi del ricorso incidentale, atteso che essi aggrediscono l’an della pretesa risarcitoria azionata, mentre le doglianze esposte nel ricorso principale attengono al quantum.
10.- La prima censura del ricorso incidentale e’ destituita di fondamento.
E cio’ perche’, sebbene la sentenza d’appello non si sia espressamente pronunciata sulle eccezioni sollevate dall’appellante in ordine alla insussistenza della prova del danno dedotto e del nesso causale tra detto danno e il preteso inadempimento, la pertinenza di dette eccezioni risulta implicitamente smentita – per un verso – dal rilievo secondo cui le fatture per il noleggio della vettura sostitutiva sono state regolarmente quietanzate, con l’indicazione del veicolo e delle modalita’ di pagamento, e – per altro verso – dall’assunto in forza del quale il noleggio attiene ad una vettura di categoria superiore, in sostituzione di quella ordinata e non consegnata.
Ora, non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicche’ il relativo mancato esame puo’ farsi valere non gia’ quale omessa pronunzia e, dunque, quale violazione di una norma sul procedimento ex articolo 112 c.p.c., bensi’ come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimita’ sulla conformita’ a legge della decisione implicita e sulla decisivita’ del punto non preso in considerazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020; Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004).
Con riferimento alla dedotta corresponsabilita’ dell’acquirente, invece, la sentenza impugnata ha specificamente argomentato, sostenendo che il fax del 5 giugno 2004, inviato per comunicare il cambio di colore dell’auto ordinata il 24 marzo 2004, non era circostanza da sola sufficiente a far ritenere che la colpa del ritardo potesse imputarsi all’acquirente, difettando ogni altro elemento sui tempi effettivi di consegna degli autoveicoli e sull’incidenza delle modifiche degli ordini, nel rapporto tra produttore e venditore, sui tempi di consegna.
11.- Anche il secondo mezzo di critica del ricorso incidentale e’ infondato.
Infatti, ai fini della liquidazione del danno, ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate a comprova delle spese sostenute, in quanto esse costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla entita’ del danno (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 134 del 08/01/2020; Sez. 6-3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 5565 del 17/05/1991).
Nella fattispecie, la ricorrente ha eccepito, a monte, che le fatture commerciali non fossero idonee a dimostrare la spesa sostenuta, quale esborso riparabile a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, non gia’ la loro non corrispondenza ai costi correnti di mercato.
Per converso, la Corte di merito ha rilevato che da tale corredo documentale si potesse desumere l’entita’ del nocumento patito, considerato, appunto, il fatto che le fatture fossero regolarmente quietanzate e che riportassero nella causale l’indicazione del veicolo noleggiato e le modalita’ di pagamento, cosi’ da far ritenere che tale bene noleggiato, corrispondente a una vettura di categoria superiore, fosse stato acquisito in detenzione onerosa, in sostituzione del veicolo ordinato e non consegnato.
12.- La terza doglianza del ricorso incidentale e’ inammissibile.
E tanto perche’, attraverso la deduzione dei fatti di cui asseritamente sarebbe stato omesso l’esame, si intende in realta’ indurre ad una revisione della valutazione effettuata dalla Corte territoriale, facolta’ preclusa attraverso il sindacato di legittimita’.
Anzitutto, non e’ richiesta alcuna forma scritta a pena di nullita’ del contratto di noleggio di un’autovettura, benche’ si tratti di auto prestigiosa (Porsche Cabrio del valore di oltre Euro 100.000,00), sicche’ non si puo’ imputare al Giudicante di avere considerato concluso tale noleggio sulla scorta delle fatture prodotte, pur in mancanza di un atto scritto.
D’altronde, non era necessario documentare i movimenti bancari attestanti i pagamenti per il noleggio ottenuto, posto che la sentenza d’appello ha dato atto che le fatture emesse erano quietanzate.
Ancora, costituisce una circostanza nuova – e comunque non dirimente – la deduzione del fatto che la Vercar, quale societa’ noleggiante, si occupasse solo della vendita di auto e non avesse nel proprio oggetto sociale l’attivita’ di noleggio, con l’effetto che essa non puo’ essere fatta valere per la prima volta nel giudizio di legittimita’.
Analoghe conclusioni valgono per il riferimento al fatto che l’autovettura che si assumeva fosse stata noleggiata sarebbe stata immatricolata per uso privato e non per uso noleggio.
13.- La quarta censura del ricorso incidentale e’ infondata.
La Corte distrettuale ha, infatti, motivato sulle ragioni per le quali non poteva ritenersi che la richiesta di cambio di colore del veicolo ordinato avesse inciso sul mancato rispetto dei tempi di consegna. Sarebbe stato onere dell’alienante inadempiente fornire la prova dell’incidenza di tale fatto sopravvenuto – riconducibile all’acquirente – sulla dilatazione dei tempi di consegna (e sull’entita’ di detta dilatazione, in ragione dei rapporti intrattenuti con la casa produttrice), a fronte di un inesatto adempimento gia’ risultante per tabulas e cristallizzato.
E tanto perche’, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Il medesimo principio e’ applicabile anche nell’ipotesi d’inesatto o tardivo adempimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Pertanto, le conseguenze della mancata dimostrazione dell’adempimento – ossia, nel caso in esame, dell’incidenza in concreto del richiesto cambio di colore del veicolo acquistato sulla dilatazione (anche in termini di specificazione quantitativa di tale protrazione) dei tempi di consegna – ricadranno comunque sul debitore tenuto.
14.- Anche il quinto motivo del ricorso incidentale e’ privo di fondamento.
Premesso che tale circostanza e’ stata dedotta per la prima volta in sede di legittimita’, in ogni caso, la scadenza del termine fissato con la diffida ad adempiere le obbligazioni del venditore, derivanti dal contratto del (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1454 c.c., non ha implicato un differimento del momento in cui e’ stato integrato l’inadempimento rilevante (ossia il ritardo nell’adempimento), che invece preesisteva (e deve preesistere) alla diffida.
Piuttosto, l’invio di detta diffida avrebbe potuto comportare, ove l’inadempimento connotato da gravita’ fosse persistito fino alla scadenza del termine concesso, la risoluzione di diritto del contratto.
In altri termini, l’invio della diffida non determina la sanatoria dell’inadempimento pregresso.
Per contro, il contraente che si avvale dello strumento della diffida deve essere gia’ vittima dell’altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell’altro, che sia inadempiente, per ottenere una celere risoluzione del contratto, senza dovere attendere la pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15052 del 11/06/2018).
15.- Passando ai motivi del ricorso principale, deve essere anzitutto scrutinata, in quanto logicamente preliminare, la seconda censura.
Tale censura deve essere disattesa.
E tanto perche’ la richiesta formulata dall’appellante con i motivi di gravame, attraverso cui si invocava una riduzione del quantum liquidato nel giudizio di primo grado a titolo di risarcimento dei danni, non ha integrato, ne’ una domanda nuova, ne’ un’eccezione in senso stretto, che in tal caso sarebbero state precluse ai sensi dell’articolo 345 c.p.c..
Si e’ trattato, invece, di una mera difesa, che spetta alla parte che abbia contestato in radice, in primo grado, la spettanza del diritto risarcitorio.
16.- Anche il primo motivo del ricorso principale e’ infondato.
Ed infatti, il Giudice del gravame ha escluso dalla misura del risarcimento riconoscibile l’importo imputabile alla detrazione dell’IVA, sulla scorta di una circostanza pacifica, che risultava dalla sentenza di prime cure, circostanza espressamente riportata nella sentenza d’appello (e presupposta dall’omologo mezzo di gravame), secondo cui la consegna dell’autovettura acquistata era funzionale al perseguimento di obiettivi di pianificazione aziendale a cura della societa’ acquirente. Per cui, allo stesso modo, e’ stato ritenuto che la vettura noleggiata in sostituzione, in attesa della consegna della vettura ordinata, fosse destinata al medesimo scopo.
Da tali elementi emergeva, invero, un collegamento funzionale della locazione del bene mobile registrato all’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale.
A fronte di siffatto quadro probatorio, deve essere confermato il prospettato diritto alla detrazione dell’IVA per il godimento di un bene strumentale all’esercizio dell’attivita’ di impresa, in ragione delle fatture emesse dal noleggiatore e saldate, di cui e’ stato richiesto il rimborso sub specie di risarcimento danni, indipendentemente dal fatto che la societa’ si sia avvalsa o meno di tale facolta’ di detrazione.
17.- In definitiva, sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale devono essere disattesi.
In ragione della soccombenza reciproca e paritaria tra le parti, deve essere disposta l’integrale compensazione delle spese e compensi di lite.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa per intero tra le parti le spese e i compensi di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
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