Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d’inammissibilita’ della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso tale sentenza riguarda anche la decisione sull’inammissibilita’ del concordato, sicche’, ove il debitore abbia impugnato la declaratoria fallimentare, censurando, altresi’ la sua mancata ammissione al concordato, il giudice adito ai sensi della L. Fall., articoli 18 e 162, che dichiari la nullita’ della dichiaraifone di fallimento, e’ tenuto a riesaminare le questioni concernenti l’ammissibilita’ della procedura concorsuale minore, avuto riguardo alla preferenza manifestata dall’ordinamento per le soluzioni concordate della crisi d’impresa e al coincidente interesse del reclamante a perseguirle.
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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|14 giugno 2019| n. 16119
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28899/2016 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di amministratore unico di (OMISSIS) S.p.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) per procura in atti e Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
e contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.A., in persona curatore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) per procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1656/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 10/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal Dott. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza del 10 novembre 2016 la Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante di (OMISSIS) S.p.A., nei confronti del Fallimento di detta societa’, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e degli altri reclamati indicati nell’epigrafe della sentenza impugnata, contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilita’ della proposta di concordato preventivo depositato dalla medesima societa’ e dichiarato il suo fallimento.
Ha ritenuto la Corte territoriale:
-) che, contrariamente a quanto gia’ ritenuto dal Tribunale, siano in linea di principio ammissibili integrazioni dell’attestazione anche qualora essa sia originariamente carente, sempre che non si versi in ipotesi di carenza talmente grave da far venire radicalmente meno l’iniziale attestazione;
-) che l’attestazione originaria, pur valutata unitamente alle integrazioni successivamente effettuate, doveva reputarsi carente quanto ai giudizi di veridicita’ e di fattibilita’ del piano, dal momento che il professionista attestatore si era limitato ad un’elencazione asettica delle poste, omettendo di motivare la scelta operata in favore dei giudizi di veridicita’ e di fattibilita’, rifacendosi alle stime e valutazioni di altri esperti, collaboratori della societa’, senza dare conto delle ragioni poste a fondamento delle proprie valutazioni;
-) che l’attestazione si limitava inoltre ad elencare alcuni vantaggi della prosecuzione indiretta dell’attivita’ rispetto all’alternativa del fallimento, senza soffermarsi sulla funzionalita’ del piano al miglior soddisfacimento dei creditori.
2. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante di (OMISSIS) S.p.A..
ha proposto ricorso per due mezzi illustrati da memoria.
Il Fallimento ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno spiegato difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene due motivi.
1.1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullita’ della sentenza e del procedimento, violazione dei limiti all’effetto devolutivo nel giudizio di reclamo contro la sentenza di fallimento ai sensi della L. Fall., articolo 18, violazione della costante giurisprudenza di legittimita’ in materia, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe travisato i motivi di reclamo proposti dalla societa’ reclamante, ponendo a fondamento della propria decisione argomenti concernenti l’inammissibilita’ del concordato mai devoluti al suo esame e mai trattati dal Tribunale. Inoltre, la stessa Corte non avrebbe esaminato il secondo motivo di reclamo, ritenendolo assorbito nel primo ma, anche in questo caso, estendendo l’esame a profili che non erano stati affrontati nella sentenza di primo grado.
Secondo la ricorrente, viceversa, l’effetto devolutivo del reclamo di cui alla L. Fall., articolo 18, comporterebbe la preclusione, per la Corte d’appello, dell’esame di motivi di inammissibilita’ non contenuti nella sentenza di fallimento e non eccepiti dalla Curatela.
1.2. – Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto e nullita’ della sentenza e del procedimento, violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2 violazione dell’articolo 6, comma 1 e comma 3, lettera a) e b), CEDU, violazione del principio generale del contraddittorio, violazione del diritto di difesa.
Secondo la ricorrente, anche ad ammettere che la Corte territoriale non fosse vincolata dai motivi, dalle eccezioni e dalle allegazioni delle parti, essa avrebbe dovuto invitare le parti ad interloquire sulla regolarita’ o meno delle relazioni integrative d’attestazione.
2. – Il ricorso va respinto.
2.1. – E’ infondato il primo motivo.
Il principio espresso da Cass. 12964/2016 invocato dalla ricorrente, principio che ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1169/2017, Cass. 23264/2016) non va inteso nel senso che, in sede di reclamo, sia possibile dichiarare l’inammissibilita’ della domanda di concordato anche per motivi diversi da quelli presi in considerazione dal Tribunale, sempreche’ tali motivi siano stati introdotti con il primo atto difensivo, come si sostiene a pag. 22 del ricorso.
In senso opposto e’ stato gia’ affermato che, “nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilita’ della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilita’ del concordato, sicche’, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando la decisione del Tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi della L. Fall., articoli 18 e 162, e’ tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti detta ammissibilita’, sempre che non riguardino fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del Tribunale” (Cass. 23264/2016).
Cosi’, ad esempio, se sussiste un difetto originario della legittimazione processuale e sostanziale del soggetto istante, inidoneo ad avviare il procedimento prefallimentare, tale carenza e’ rilevabile in via officiosa anche in sede di reclamo, in quanto attinente alla sussistenza dell’indispensabile iniziativa di parte, la sola idonea a dare impulso al procedimento (Cass. 16751/2013).
Il principio opera a maggior ragione in quei subprocedimenti che, attivati all’interno della procedura concordataria, ne permettono la conversione in fallimento, laddove gli espliciti richiami di regolarita’ del relativo svolgimento (v. L. Fall., articolo 173) si ricollegano alla necessita’ della domanda di parte, con divieto di iniziativa officiosa (Cass. 21478/2013).
La Corte d’appello, nel vagliare l’ammissibilita’ del concordato, si e’ dunque attenuta ai principii indicati.
2.2. – E’ infondato il secondo motivo.
Deve ribadirsi, infatti, che:
“Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d’inammissibilita’ della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso tale sentenza riguarda anche la decisione sull’inammissibilita’ del concordato, sicche’, ove il debitore abbia impugnato la declaratoria fallimentare, censurando, altresi’ la sua mancata ammissione al concordato, il giudice adito ai sensi della L. Fall., articoli 18 e 162, che dichiari la nullita’ della dichiaraifone di fallimento, e’ tenuto a riesaminare le questioni concernenti l’ammissibilita’ della procedura concorsuale minore, avuto riguardo alla preferenza manifestata dall’ordinamento per le soluzioni concordate della crisi d’impresa e al coincidente interesse del reclamante a perseguirle” (Cass. 1893/2018).
Dunque, e’ stata la stessa reclamante – allorquando non ha prestato acquiescenza alla dichiarazione di fallimento – a sottoporre alla Corte d’appello l’esame di tutte le questioni relative all’ammissibilita’ della domanda di concordato.
3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti
per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.