Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1202

E’ inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacche’ in tale occorrenza l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente – ex articolo 49 c.p.c., comma 2, – anche l’individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d’un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris, che invece l’articolo 45 c.p.c., non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo.

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1202

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sezione

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17998/2015 per regolamento di competenza proposto da: TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, con ordinanza emessa il 7/07/2015 r.g. n. 113/2015 nella causa tra:

(OMISSIS);

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

(OMISSIS);

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’ammissione al regolamento di competenza, competente il giudice di pace.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto ingiuntivo n. 34 emesso ad istanza di (OMISSIS) il 14 febbraio 2014, il giudice di pace di Cefalu’ ingiungeva a (OMISSIS) il pagamento di Euro 1.098,80 a titolo di canoni enfiteutici.

2. Con sentenza n. 337/14 lo stesso giudice di pace, sulla successiva opposizione al decreto proposta da (OMISSIS), declinava la propria competenza rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria, ritenendo che la domanda avanzata in via monitoria fosse basata sull’esistenza di una norma in materia di contratti agrari.

3. Il Tribunale di Termini Imerese (sezione specializzata agraria), innanzi al quale la (OMISSIS) ha riassunto il giudizio, con ordinanza 7.7.2015 ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio rispetto al suddetto giudizio di opposizione, richiamando la costante giurisprudenza di questa S.C. secondo cui sono estranee alla materia agraria le controversie in tema di pagamento di canoni enfiteutici, essendo esse regolate soltanto ratione valoris.

4. Le parti non hanno svolto attivita’ difensiva.

5. La Sesta Sezione civile – 3 di questa S.C., investita della decisione sul regolamento di competenza, ha ritenuto di non condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sarebbe inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio ex articolo 45 c.p.c., quando – come avvenuto nel caso di specie – il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa sia stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo ritenersi ogni questione relativa a quest’ultimo profilo ormai preclusa.

6. Reputando per plurime ragioni che tale indirizzo interpretativo debba essere rimeditato, con ordinanza interlocutoria n. 14252/2017 la Sesta Sezione – 3 di questa S.C. ha rimesso il regolamento d’ufficio de quo al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle Sezioni unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. La questione di massima di particolare importanza posta nella citata ordinanza interlocutoria resa dalla Sesta Sezione – 3 e’ la seguente: “Se sia ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la causa vada incardinata secondo i principi generali dinanzi al primo giudice, senza la necessita’ di una previa positiva indicazione di un diverso criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile e senza che in tal guisa si ritenga, per implicito, che il secondo giudice stia negando la sua competenza ratione valoris e non quella ratione materiae”.

1.2. La questione e’ rilevante nel presente giudizio perche’, ove si ritenga ammissibile il regolamento in oggetto, deve escludersi – come afferma il Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria – che la controversia relativa al versamento di canoni enfiteutici insoluti rientri nella materia agraria.

Infatti, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la competenza in tema di enfiteusi e’ estranea alla materia agraria (cfr. Cass. n. 9135/12; Cass. n. 10216/95).

E’, poi, appena il caso di segnalare che nel caso di specie e’ inapplicabile ratione temporis il Decreto Legislativo n. 116 del 2017, di riforma organica della magistratura onoraria, il cui articolo 27, comma 1, aggiunge all’articolo 7 c.p.c., comma 3, il comma 3 octies, che attribuisce alla competenza del giudice di pace la cognizione delle “cause in materia di enfiteusi di cui al libro Terzo, titolo IV del codice civile”.

1.3. Operando un breve excursus (senza pretesa di esaustivita’) delle pronunce avutesi sul tema, va evidenziato che tradizionalmente si e’ ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio unicamente quando il giudice ad quem non solo si ritenga a sua volta incompetente per materia, ma ritenga competente per materia il giudice a quo ovvero un terzo giudice, ossia quando il giudice ad quem sia convinto che la controversia sia pur sempre regolata dallo stesso criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che abbia dato causa alla declinatoria di incompetenza da parte del giudice a quo.

Al contrario, configurandosi l’ipotesi di conflitto negativo di competenza ex articolo 45 c.p.c., solo in ordine alla competenza per materia o per territorio inderogabile, si e’ ritenuto inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio ove il giudice a quo si sia dichiarato incompetente per valore e quello della riassunzione abbia ritenuto la propria incompetenza per materia (v., come pronuncia piu’ remota, Cass. n. 45/1962).

La Corte cost. (v. sentenza n. 361/89) non ha ritenuto tale soluzione in contrasto con il principio del rispetto del giudice naturale di cui all’articolo 25 Cost., comma 1.

Insomma – afferma l’orientamento maggioritario – al di fuori dei criteri di competenza attinenti alle stesse ragioni poste dal primo giudice, il secondo, adito in riassunzione, non puo’ elevare conflitto negativo ove ritenga non solo che non esista una propria competenza per materia, ma che – anzi – la controversia non sia soggetta ad alcuna regola di competenza per materia, essendo disciplinata solo dal criterio della competenza per valore riconducibile all’ambito di competenza del primo giudice.

Un’accurata giustificazione di tale orientamento fu data da Cass. n. 728/96 a proposito di un conflitto elevato dal pretore in funzione di giudice del lavoro a seguito di declinatoria della competenza ratione materiae da parte del tribunale.

Si osservo’ che la locuzione “se questi ritiene di essere a sua volta incompetente” contenuta nell’articolo 45 c.p.c., si dovesse, per esigenze sistematiche, interpretare restrittivamente e in sintonia con l’articolo 44 c.p.c., “nel senso che la via del conflitto di competenza si rende percorribile unicamente laddove l’altro giudice ritenga di essere a sua volta incompetente per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28 c.p.c.”. Inoltre, si preciso’ che “l’interpretazione restrittiva (la quale comporta un significativo ridimensionamento dell’ambito di applicazione dell’istituto: ridimensionamento tanto piu’ opportuno a seguito delle profonde modificazioni dell’assetto generale della disciplina della competenza, introdotte dalla recente riforma del processo civile) si rileva peraltro conforme alla lettura data all’articolo 45 c.p.c., dall’indirizzo prevalente di questa Corte” (…) “a tenore del quale il regolamento di competenza d’ufficio di cui all’articolo 45 c.p.c., non puo’ essere chiesto quando il giudice designato come competente (da quello ritenutosi incompetente) affermi la competenza del primo giudice non per materia o territorio inderogabile ma per ragioni di valore”.

Sempre Cass. n. 728/96 ritenne non condivisibile l’orientamento minoritario secondo il quale il conflitto sarebbe stato pur sempre ammissibile nel caso in cui il giudice adito per primo, dichiarata la propria incompetenza, avesse indicato come competente ratione materiae un altro giudice, ove poi quest’ultimo (adito in riassunzione) si fosse ritenuto a sua volta incompetente per valore, sul rilievo che “nel dirsi incompetente per valore, il secondo giudice verrebbe quanto meno per implicito a ritenersi incompetente anche per materia” (cosi’ Cass. n. 4684/84; Cass. n. 2169/82; Cass. n. 5866/85).

In conclusione, per Cass. n. 728/96 il secondo giudice “pur se per avventura non competente ratione materiae, resta comunque investito della causa in forza dell’articolo 44 c.p.c., a prescindere da ogni indagine sulla sua effettiva competenza per valore. Ne’, d’altronde, sembra lecito ipotizzare l’incompetenza per materia di un giudice con riguardo a una certa lite, se non nei confronti di un diverso giudice che in relazione alla stessa lite sia ritenuto, appunto, munito di competenza per materia”.

Pertanto, concluse Cass. n. 728/96, “se il giudice adito in riassunzione si dichiara, per contro, incompetente per valore, e cio’ dopo aver disconosciuto, ex professo, la sua competenza per materia, l’esclusione della competenza per materia consegue non gia’ alla ravvisata competenza di un altro giudice sotto tale profilo, ma deriva piuttosto dal fatto che il giudice ha negato la stessa possibilita’ di utilizzare il criterio della materia ai fini della ripartizione della competenza; non gli e’ concesso allora di sollevare il conflitto, atteso che per effetto della sentenza emessa dal primo giudice la sua competenza ratione valoris a conoscere della lite e’ ormai radicata e non piu’ suscettibile di contestazione”.

Il principio e’ stato ribadito da Cass. n. 19792/08 riguardo ad un conflitto elevato dal tribunale a seguito della declinatoria della competenza ratione materiae da parte del giudice di pace.

Tale sentenza ha affermato, per un verso, che “quando il secondo giudice esclude che la causa che e’ stata riassunta davanti a lui rientri nella propria competenza, puo’ chiedere il regolamento se ritiene che la causa rientri nella competenza per materia del primo giudice”; per l’altro, ha escluso che il conflitto possa essere elevato nel caso in cui il secondo giudice ritenga di “spartire la competenza in base al valore, perche’ con la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente ogni questione sulla competenza per valore e’ oramai preclusa”.

Lo stesso principio e’ stato definito come “jus receptum” da Cass. S.U. n. 21582/2011 investita della risoluzione di un contrasto relativo all’ambito e ai limiti della competenza del giudice di pace. In quel caso si e’ detto che, ex articolo 45 c.p.c., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che – emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente – quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice; viceversa e’ inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa e’ stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia ritenga che la competenza sia, per quella data controversia, ripartita solo ratione valoris: in tal caso, conclude l’orientamento maggioritario, ogni questione relativa a quest’ultimo profilo resta preclusa.

Con ordinanza n. 728/2015 la Sezione Sesta – 3 ha nuovamente applicato tale principio a proposito d’un conflitto elevato dal tribunale a seguito della declinatoria della competenza ratione materiae da parte del giudice di pace, dichiarando inammissibile l’istanza di regolamento di competenza di ufficio.

In primo luogo, ha osservato che il tribunale aveva elevato conflitto ritenendo che la controversia non rientrasse nella sfera di competenza per materia o per territorio inderogabile riservata al tribunale stesso o ad altro giudice. Ha poi rilevato che, avendo le parti riassunto la controversia innanzi al tribunale, senza impugnare la declinatoria di competenza del giudice di pace con il regolamento necessario, il giudice ad quem non potesse far valere la violazione della regola distributiva della competenza per valore.

Da ultimo, il principio e’ stato ripreso in un’altra ordinanza della Sezione Sesta – 3, la n. 15138/2016, a proposito di una peculiare fattispecie nella quale il giudice di pace aveva declinato e attribuito al tribunale “la competenza sull’erroneo presupposto che la controversia fosse regolata da un criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che l’attribuirebbe al giudice della riassunzione ed invece la controversia fosse in realta’ regolata solo da un criterio di competenza per valore o per territorio derogabile, che radicava la competenza davanti al giudice declinante o ad un diverso giudice”.

Anche in tal caso, si e’ statuito che “il giudice della riassunzione non puo’, nel presupposto della negazione del criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile, postulare l’intervento della Corte di cassazione perche’ sia affermata l’esistenza di una competenza per valore o per territorio derogabile e, dunque, non puo’ elevare conflitto”. Infine e’ stato affermato che “l’articolo 45 c.p.c., legittima il giudice, che riceve in riassunzione un processo, a sollevare conflitto – e, dunque, ad interloquire ulteriormente sulla competenza nonostante le parti, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, abbiano riassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza a loro istanza – soltanto se la controversia sia effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensi’ davanti al giudice che declino’ la competenza o ad altro giudice”.

2.1. Osserva la Corte che gli argomenti tradizionalmente portati a sostegno dell’orientamento maggioritario non sono esenti da aporie e criticita’.

In primo luogo, non sembra dirimente a tal fine l’articolo 44 c.p.c., nella parte in cui sancisce che l’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non e’ impugnata con istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa e’ riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28: la clausola di riserva riferita, sic et simpliciter, all’incompetenza per materia o a quella territoriale inderogabile restituisce il problema insoluto e negli stessi termini.

Si deve, poi, notare che l’affermazione secondo cui il giudice ad quem non puo’ chiedere di “spartire la competenza in base al valore, perche’ con la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente ogni questione sulla competenza per valore e’ oramai preclusa” (cosi’ Cass. n. 19792/08, cit.), sembra soffrire di un errore di prospettiva, potendo – in realta’ – ribaltarsi nel suo esatto contrario.

Infatti, non e’ il giudice ad quem a rilevare implicitamente, elevando ex articolo 45 cit., un conflitto negativo per insussistenza della propria asserita competenza per materia o territorio inderogabile, (anche) la propria incompetenza per valore con rilievo ormai precluso per decorso dell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c.: e’ invece il giudice a quo ad aver ritenuto sussistente la propria competenza per valore (essendosi spogliato della causa solo ratione materiae) oppure a non aver rilevato una propria incompetenza ratione valoris (perche’ non esaminata o comunque assorbita da quella per materia) e, per cio’ solo, ad aver reso incontestabile sotto tale profilo la propria competenza.

Pertanto, il giudice ad quem, elevando conflitto, non fa altro che limitarsi a negare la propria competenza per materia, senza nulla rilevare – neppure per implicito – circa la competenza per valore una volta esclusa quella per materia erroneamente attribuitagli dal primo giudice.

Ove la competenza per materia del secondo giudice venisse effettivamente esclusa all’esito della decisione sul regolamento di competenza d’ufficio, resterebbe incontestabile la competenza ratione valoris del giudice a quo.

In altre parole, se innanzi al primo giudice non si e’ posta (in via di eccezione di parte o di rilievo d’ufficio) questione alcuna di incompetenza per valore, ogni discorso a riguardo e’ ormai precluso gia’ presso il primo giudice.

Ne’ – d’altronde – il secondo giudice potrebbe elevare conflitto negativo ratione valoris (l’articolo 45 c.p.c., come si e’ detto, non lo consente).

E allora il secondo giudice, con il sollevare conflitto, si limita a segnalare l’inesistenza della competenza per materia (o territoriale inderogabile) attribuitagli dal primo giudice e, se davvero tale attribuzione e’ erronea, il ritorno della causa al primo giudice deriverebbe non gia’ da un implicito rilievo di incompetenza per valore ad opera del secondo giudice, ma dalla mera constatazione che, venuto meno il criterio per materia come attributivo della competenza al secondo giudice, nulla impedirebbe al primo giudice di conoscere della controversia inizialmente incardinata davanti a lui, atteso che proprio innanzi a lui la competenza ratione valoris si e’ ormai radicata, non essendosi mai posta la relativa questione (ormai processualmente preclusa).

E sarebbe incoerente sostenere che la preclusione dell’eccezione o del rilievo officioso dell’incompetenza per valore opera solo nei confronti del secondo giudice (innanzi al quale la relativa questione non si e’ posta e neppure poteva porsi) e non anche nei confronti del primo (presso il quale la questione poteva porsi, ma non e’ stata posta tempestivamente, oppure, se posta, e’ stata disattesa).

Viene meno, quindi, una ragione fondante dell’orientamento maggioritario di cui s’e’ detto.

Si deve, quindi, condividere quanto si legge nell’ordinanza interlocutoria e cioe’ che costituisce un’aporia affermare che se il giudice di pace nega di essere competente ratione materiae cio’ significa che sta spogliandosi della competenza solo sotto tale profilo, mentre se la medesima asserzione la fa il tribunale cio’ vuol dire che sta declinando la propria competenza (anche) ratione valoris.

E, ancora, appare singolare l’effetto che si realizza seguendo l’argomento cardine dell’orientamento maggioritario: la competenza per valore espressamente riconosciuta o almeno non negata dal primo giudice si trasformerebbe nel suo esatto contrario, ossia in una sostanziale attribuzione della medesima competenza ratione valoris al secondo giudice, in forza d’una preclusione maturata non gia’ innanzi a costui, ma innanzi al giudice a quo.

E se l’effetto della preclusione e’ quello di rendere incontestabile la competenza per un titolo diverso da quello in ordine al quale vi sia stata pronuncia declinatoria, non si comprende come la mera traslatio iudicii conseguente a tale statuizione possa produrre l’effetto addirittura opposto, cioe’ rendere incontestabile con riferimento al giudice ad quem quella competenza per titolo diverso da quello oggetto di declinatoria che, invece, era ormai radicata innanzi al giudice a quo (nel senso che questi non avrebbe mai potuto, in caso di accoglimento dell’altrui regolamento d’ufficio e di conseguente ritorno della controversia innanzi a lui, recuperare spazi di rilevabilita’ d’ufficio dell’incompetenza sotto diversi profili).

In breve, una stessa preclusione cambierebbe effetto con la traslatio iudicii: non radicherebbe piu’ la competenza presso il giudice a quo dove la preclusione medesima era maturata (una volta smentita, se del caso, la sua pronuncia declinatoria in sede di decisione del regolamento di competenza d’ufficio), ma presso il giudice ad quem (prevenendo la decisione stessa del regolamento in quanto ritenuto inammissibile).

Ma e’ una conclusione – questa – giuridicamente illogica e, pertanto, non predicabile.

Fra le ulteriori criticita’ degli argomenti portati a sostegno dell’orientamento prevalente ve ne sono anche due di tipo letterale.

In primo luogo, l’articolo 45 c.p.c., si limita a stabilire che il regolamento puo’ essere richiesto quando il giudice ad quem “ritiene di essere a sua volta incompetente” e non gia’ che il regolamento possa essere chiesto solo se il giudice adito per secondo “ritiene di essere a sua volta incompetente previa individuazione di un diverso criterio di competenza per materia del primo o d’un terzo giudice”.

D’altronde, come evidenziato dalla citata ordinanza interlocutoria, la competenza per materia e quella per valore non sono tra loro in rapporto di specialita’. La prima attiene alla “qualita’”, l’altra alla “quantita’” della domanda. Pertanto, quando la sezione specializzata agraria nega (come nel caso di specie) che la controversia rientri tra quelle ad essa devolute dalla legge, non sta affatto affermando che la competenza a decidere la lite vada attribuita “per valore”: si limita, puramente e semplicemente, ad affermare che la qualita’ della controversia e, quindi, la competenza per materia non sono quelle ritenute dal primo giudice.

In secondo luogo, non v’e’ alcuna ragione letterale per cui la questione di competenza per materia debba ridursi alla mera individuazione di quale sia il giudice provvistone nel presupposto che, comunque, la controversia sia sicuramente assoggettata ad un criterio di riparto di competenza ratione materiae.

E, infatti, e’ indubbio che tale questione di competenza si pone tanto nel caso in cui si discuta di quale giudice ne sia provvisto quanto nell’evenienza in cui si discuta se sia configurabile un’ipotesi di competenza per materia e, se si’, a chi debba essere attribuita.

La giustificazione dell’orientamento maggioritario suscita ulteriori perplessita’ alla stregua delle considerazioni che seguono.

Il vigente testo dell’articolo 38 c.p.c., comma 3, individua l’udienza di cui all’articolo 183 stesso, codice come termine ultimo per rilevare d’ufficio l’incompetenza per materia, quella per valore e quella territoriale inderogabile.

In tal modo il legislatore ha voluto concentrare ogni questione di competenza al massimo entro questo momento (affinche’ sulla competenza vi sia una sola pronuncia).

Ora, quando il giudice adito declina la propria competenza lo fa soltanto dopo che la parte abbia tempestivamente eccepito l’incompetenza nel termine e nelle forme di cui all’articolo 38 c.p.c., comma 1, oppure dopo aver egli stesso rilevato (entro l’udienza di cui all’articolo 183) la relativa questione (per materia, valore o territoriale inderogabile).

Sia l’eccezione che il rilievo devono essere espliciti affinche’ la relativa questione possa essere sottoposta al contraddittorio fra le parti nel rispetto dell’articolo 183 c.p.c., comma 4, articolo 187 c.p.c., comma 3, e articolo 101 c.p.c., comma 2.

Dottrina e giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5962/06; da ultimo e per tutte cfr., sia pure riguardo ad una incompetenza per connessione, Cass. n. 14224/2017) sono concordi sulla necessita’ d’un rilievo esplicito dell’incompetenza: e’ indispensabile un’attivita’ di esternazione della volonta’ di rilevare e di conseguente specificazione del suo oggetto da parte del giudice.

Tale volonta’ – giova ribadire – non puo’ mai ritenersi implicita, viste le esigenze di rispetto del contraddittorio desumibili (oltre che dall’articolo 111 Cost., comma 2) dal citato articolo 183 c.p.c., comma 4, articolo 187 c.p.c., comma 3, e articolo 101 c.p.c., comma 2.

Dunque, se il giudice rileva o il convenuto eccepisce un’incompetenza per materia – e cio’ puo’ avvenire solo esplicitamente (come s’e’ detto) – evidentemente la relativa declinatoria non puo’ che riferirsi a tale incompetenza, restando preclusi eccezione o rilievo (impliciti) di ogni altro titolo di incompetenza.

Quindi, se il primo giudice si spoglia della competenza ravvisando un’altrui competenza per materia, cio’ non vuol dire che egli stia, nel contempo, dichiarandosi incompetente anche per valore, non potendosi attribuire ad una declinatoria di competenza un implicito significato diverso (o piu’ ampio) di quello espressamente predicato.

Ora, la pronuncia declinatoria rimette le parti davanti al secondo giudice, il quale a sua volta, trovandosi di fronte ad una mera traslatio iudicii con l’udienza ex articolo 183 c.p.c., ormai trascorsa, non potrebbe in nessun caso rilevare un titolo di (propria) incompetenza diverso da quello che e’ stato oggetto dell’ordinanza declinatoria.

Pertanto, per elevare conflitto negativo di competenza il secondo giudice puo’ solo contestare il titolo di competenza cosi’ come attribuitogli dal primo giudice, senza poter rilevare la propria incompetenza per un titolo diverso, proprio perche’ la scansione processuale e’ ormai tale da impedire qualunque rilievo ulteriore (essendo ormai decorso il termine massimo dell’articolo 38, comma 3, cit.).

Afferma cio’ anche Cass. n. 12354/16, che costituisce l’ultima applicazione, in ordine di tempo, dell’orientamento maggioritario.

Ma, a voler seguire tale impostazione, il principio generale secondo cui la declinatoria di competenza od anche soltanto il rilievo ex officio d’una questione di competenza presuppongono un provvedimento esplicito (e su cio’ dottrina e giurisprudenza sono concordi, come si e’ detto) resterebbe, inopinatamente, capovolto rispetto al giudice ad quem che elevi conflitto ex articolo 45 c.p.c..

Infatti, contro detto principio, al regolamento di competenza d’ufficio si attribuirebbe (anche) un’implicita e ormai preclusa declinatoria di competenza per valore, con conseguente inammissibilita’ del regolamento stesso quante volte sia proposto ratione materiae (o per territorio inderogabile) nelle controversie che non siano effettivamente regolate da un criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile.

2.2. In breve, come sopra anticipato, emergono svariate aporie e criticita’ negli argomenti tradizionalmente portati a sostegno dell’orientamento maggioritario.

Tuttavia, esso merita di essere mantenuto sia pure in base ad una diversa motivazione, che privilegi una lettura minimalista dell’articolo 45 c.p.c., inteso come norma che si preoccupa non gia’ di garantire, attraverso lo strumento del conflitto di competenza, l’esatto rispetto – sempre e comunque – delle regole che presiedono al riparto della competenza medesima, bensi’ come norma che si limita a garantire il rispetto del minimo irrinunciabile di quelle regole concernenti la “qualita’” della domanda, accettando anche (in nome della ragionevole durata del processo) che una data controversia possa eventualmente essere decisa da un giudice normalmente preposto a conoscerne altre di differente valore.

E, infatti, l’articolo 45 cit. non consente il conflitto di competenza ove si controverta della competenza ratione valoris o territoriale derogabile: si tratta d’una non casuale scelta normativa che spiega quale sia la basilare preoccupazione del legislatore.

E’ pur vero che l’argomento per cui, nelle ipotesi non coperte dall’articolo 45 cit. come sopra interpretato, l’ordinamento lascerebbe le parti interessate libere di reagire in via di regolamento di competenza ad istanza di parte, potrebbe risultare indebolito dall’articolo 46 c.p.c. (che nei giudizi innanzi al giudice di pace non consente l’applicazione degli articoli 42 e 43 stesso codice).

E indebolito ancor piu’ oggi, essendo stato da tempo unificato nel tribunale (a seguito del Decreto Legislativo n. 51 del 1998) il giudice (togato) di primo grado.

Nondimeno la perplessita’ puo’ agevolmente superarsi considerandosi il corollario della su esposta lettura minimalista del cit. articolo 45: se lo scopo della norma e’ soltanto quello di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge percepisce una qualita’ tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice, ogni qual volta – invece – non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile e’ evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris.

Quindi, una volta che questa S.C. considerasse ammissibile e fondata l’istanza di regolamento promossa dal giudice ad quem (che neghi che la competenza a conoscere della controversia rientri in una qualsivoglia ipotesi di riparto per materia), ex articolo 49 c.p.c., comma 2, alla fine non potrebbe che individuare per valore (e non alla luce di diverso criterio) il giudice competente per il prosieguo di causa.

Ma in sostanza l’esito conclusivo sarebbe, appunto, lo stesso che si sarebbe verificato se il legislatore avesse esteso la possibilita’ di elevare conflitto anche ratione valoris (il che, invece, l’articolo 45 cit. pacificamente non consente).

Sarebbe un modo surrettizio per recuperare la praticabilita’ di un tipo di conflitto che l’articolo 45 cit. espressamente nega.

E’ opportuno evidenziare che cio’ non vuol dire che cosi’ facendo il giudice ad quem in sostanza rilevi d’ufficio un’incompetenza per valore il cui rilievo e’ ormai precluso essendo trascorsa l’udienza di cui all’articolo 183 cod. proc. civ. (in realta’ egli si limita a negare la fondatezza della declinatoria di competenza emessa dal giudice, come esattamente obiettato dall’ordinanza interlocutoria), ma soltanto che l’effetto sarebbe, sostanzialmente, lo stesso d’un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris, che invece l’ordinamento non accorda per esplicita e legittima (in quanto tale non sindacabile innanzi alla Corte cost.) scelta di merito legislativo.

3.1. In conclusione, sia pure con motivazione corretta nei sensi di cui al paragrafo che precede, l’orientamento maggioritario di questa Corte va mantenuto, con conseguente inammissibilita’ del regolamento d’ufficio de quo perche’ la controversia in oggetto non rientra nella competenza per materia di alcun giudice, ma e’ ripartita soltanto ratione valoris.

Questo, in sintesi, il principio di diritto:

“E’ inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacche’ in tale occorrenza l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente – ex articolo 49 c.p.c., comma 2, – anche l’individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d’un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris, che invece l’articolo 45 c.p.c., non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo”.

Trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio (e nel quale le parti non hanno svolto attivita’ difensiva) non e’ dovuta pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento.

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Avv. Umberto Davide

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