Indice dei contenuti
la presunzione di responsabilità ex art. 2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:
La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Tribunale Ferrara, civile Sentenza 22 giugno 2018, n. 489
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Ghedini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2017 promossa da:
(…) SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BO.GE. e dell’avv. CA.MA.
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BO.GE. e dell’avv. CA.MA.
ATTORE/I
contro
(…) SPA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CI.LU. e dell’avv. MA.MO.
CONVENUTO/I
A. SPA (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GA.GA.
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità aquiliana
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19.1.2017, la (…) S.r.l. ed il sig. (…) convenivano in giudizio la (…) S.p.A. deducendo che un incendio verificatosi in data 20.5.2014 all’interno di un cassonetto della nettezza urbana di proprietà di (…), gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Argenta, si era propagato alla adiacente azienda (…) provocando danni ingenti ai beni della stessa e lesioni alla persona del sig. (…), legale rappresentante della società. Gli attori chiedevano pertanto l’accertamento della responsabilità della convenuta ex artt. 2051 e/o 2043 cod. civ. per l’evento dannoso e, per l’effetto, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, che quantificava in Euro. 1.030.309,00 oltre accessori, per la società (…), ed in Euro 128.190,09 oltre accessori, per il sig. (…).
La convenuta (…) si costituiva in giudizio in data 3.5.2017 depositando comparsa di risposta, nella quale contestava recisamente sia l’esistenza delle responsabilità che le venivano addebitate, sia il quantum delle pretese attoree, chiedendo il totale rigetto delle domande risarcitorie. In subordine, la convenuta chiedeva che, in caso di ritenuta sua responsabilità, venisse accertato il prevalente concorso colposo degli attori, con conseguente rigetto proporzionale delle domande; inoltre, chiedeva che la (…) venisse condannata a manlevarla in forza di garanzia RC.
Su richiesta della convenuta, il G.U. disponeva il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa dell’assicurazione.
A seguito di rituale notifica in data 5.6.2017 dell’atto di chiamata in causa, la terza (…) S.p.A. si costituiva depositando comparsa di risposta, nella quale aderiva alle contestazioni su an e quantum già formulate dall’assicurata (…); inoltre precisava i massimali e le franchigie previsti dalle condizioni di polizza.
Alla prima udienza 5.10.2017 venivano concessi alle parti i termini per le memorie di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c.
Seguiva lo scambio delle memorie autorizzate.
All’udienza 18.1.2018 le parti insistevano nelle istanze ed eccezioni formulate nelle rispettive memorie ed il G.U. si riservava di decidere.
Con ordinanza riservata in pari data, il G.U., “ritenuto che la causa appare matura per la decisione”, non ammetteva le prove dedotte dalle parti e fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni.
All’udienza 22.3.2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di parte attrice e’ infondata e non merita accoglimento.
L’incendio che ha causato i danni di cui gli attori chiedono il ristoro ha interessato un cassonetto della immondizia di (…): l’incendio risulta causato da ignoti e non frutto di combustione spontanea dei rifiuti riposti nel cassonetto.
Ciò risulta pacificamente sostenuti dagli stessi attori: da tutti gli accertamenti svolti dalle pubbliche autorità (cfr. docc. 5-6-7-8-9-10 prodotti dagli attori) risulta che l’evento dannoso non è stato prodotto dal cassonetto, che è un oggetto privo di dinamismo e di pericolosità, bensì da un comportamento vandalico o irresponsabile di un terzo che ha appiccato l’incendio.
Gli stessi attori hanno dato per ammesse queste circostanze, riportando nell’atto di citazione, senza contestazione alcuna, i seguenti passaggi tratti dai verbali delle pubbliche autorità intervenute sul luogo del sinistro:
“… le fiamme hanno avuto origine da un cassonetto stradale dei rifiuti della ditta (…) posizionato in strada. (…) Non è stato possibile accertare le cause di innesco ma in assenza di cause accidentali si ritiene ipotizzabile solo l’origine dolosa o colposa dell’evento” (dalla relazione dei Vigili del Fuoco, doc. 7 attoreo);
” … ignoti con dolo/colpa alle ore 23,30 circa del 20.5.2014 incendiavano o facevano sì che si incendiasse uno dei cassonetti dei rifiuti che si trovavano a ridosso della recinzione perimetrale della ditta (…) (…)” (dalla relazione dei Carabinieri di Santa Maria di Codifiume del 27.5.2014, doc. 8 attoreo);
“… l’incendio in questione fu innescato da un cassonetto della nettezza urbana dato alle fiamme e che solo a seguito di tale evento iniziale si propagò all’interno dell’azienda in questione. (…) Sul luogo subito dopo i fatti non è stato possibile reperire alcuna traccia o elemento utile in quanto distrutte dalle fiamme e non vi erano persone informate sui fatti in grado di riferire notizie utili per risalire all’autore che appiccò l’incendio al cassonetto dei rifiuti. Questo comando ritiene probabile che l’incendio sia stato di origine colposa, ed allo stato opera di ignoti” (dalla relazione conclusiva dei Carabinieri di Santa Maria di Codifiume del 9.6.2014, doc. 9 attoreo).
L’incendio da quale sono derivati i danni quindi non è in alcun modo attribuibile alla convenuta.
Quanto alla responsabilità per custodia ex art. 2015 c.c. azionata da parte attrice essa presuppone ed impone che in capo a (…) incombesse un obbligo di custodia e di controllo tale da dovere sorvegliare ( praticamente 24 h su 24) il cassonetto per impedire che esso fosse fatto oggetto di atti vandalici.
Correttamente la convenuta fa rientrare il caso in esame tra quelli per i quali la giurisprudenza esclude la responsabilità per custodia in presenza di una oggettiva impossibilità di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo nella cosa, in quanto soggetta all’uso diretto da parte di un rilevantissimo numero di utenti ed in quanto particolarmente estesa, tanto da rendere impossibile l’esercizio di un controllo adeguato.
Il principio ha trovato specifica e ripetuta conferma riguardo al caso dell’incendio dei cassonetti dei rifiuti: “nel caso non è applicabile l’art. 2051 cod. civ., come è stato affermato dalla sentenza della Cassazione n. 265/96 e più recentemente dalle sentenze nn. 15797/2002; 11250/2002; 17486/2002. E’ stato detto precisamente che la presunzione di responsabilità ex art. 2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini. In effetti tale statuizione giurisprudenziale del S.C. trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’AMA (Ente pubblico) non può essere responsabile di mancata vigilanza di cose di sua proprietà se non nei limiti del dovere di controllo che in concreto è impedito ove l’oggetto dei beni da controllare, come nel caso, siano innumerevoli” (Cass. civ. Sez. III, 23-02-2005, n. 3745).
In senso generale per darsi applicazione regola di cui all’art. 2051 c.c. occorre che sussista in capo al custode la possibilità concreta di “esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all’estensione dell’intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l’estensione della specifica area in cui si è verificato l’evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 19-01-2018, n. 1257, D. c. E.).
Sotto tale profilo la convenuta, senza incontrare la contestazione di parte attrice, espone che il Comune di Argenta, con una superficie di 311,67 Km2, è uno dei più estesi d’Italia (34º nella classifica su circa 8.000) ed è formato dal capoluogo e da 13 frazioni, distanti tra loro oltre 50; che nel 2014 gli abitanti residenti nel Comune erano circa 22.000 , ma naturalmente ai contenitori dei rifiuti può accedere chiunque, non solo i residenti; che (…) in tale contesto gestisce ben 2.100 contenitori di rifiuti urbani di varie tipologie (cassonetti, campane, contenitori speciali e cestini getta – carta) che sono soggetti all’uso diretto da parte degli utenti in tutte le ore del giorno e della notte.
Per la loro natura ed accessibilità è corretto sostenere che si tratta di manufatti lasciati alla cura del pubblico bene esercitata dai cittadini che la utilizzano.
Sul punto gli attori sottolineano che la condotta condotta omissiva attribuita a (…) e quella di non essersi attivata in precedenza “per lo spostamento dei cassonetti in luoghi più idonei”.
Ma tale condotta, impregiudicata ogni valutazione sulla sua illiceità civilisticamente rilevante, non può nemmeno in astratto essere ascritta alla norma di cui all’art. 2051 c.c. atteso che il dato rilevante ai fini dell’affermazione della responsabilità da cosa in custodia non va rinvenuto nell’eventuale condotta colposa del custode, ma esclusivamente nel rapporto causale fra la cosa in custodia e l’evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 26-03-2015, n. 6095).
Anche a volere ritenere esistente la responsabilità del custode ovvero il suo obbligo di sorvegliare l’obbligo risarcitorio è comunque escluso dalla interruzione del nesso causale per effetto del fatto di un terzo, costituito dall’innesco di un incendio (la indagine è stata archiviata per non essersi potuti individuare i responsabili del fatto).
Sul punto del tutto pertinente la recente pronuncia della S.C. sez. III Civile, sentenza 23 giugno 2016 “(…) Il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza del caso fortuito, costituito dalla “condotta dolosa di ignoti, che in ora notturna avevano dato fuoco al cassonetto”. (…) Col secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, “con riferimento all’art. 2051 c.c., 112 c.p.c., con conseguente violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”, riproponendo, ai sensi di quest’ultima disposizione, la censura, già accennata nel primo motivo, concernente l’omessa motivazione sull’asserita tardività dell’eccezione di caso fortuito, malgrado questa fosse stata rilevata dal Tribunale di Imperia. I motivi di ricorso non meritano di essere accolti. Il giudice del gravame ha ritenuto che la condotta dolosa di ignoti, causando l’incendio al cassonetto in ora notturna, abbia provocato il danno lamentato e determinato l’interruzione del nesso causale. La decisione è conforme a diritto, essendo stata chiamata la società qui resistente quale custode della cosa che ha prodotto il danno (in quanto concessionaria per la raccolta dei rifiuti e proprietaria del cassonetto), ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. In proposito, va ribadito che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo (così, da ultimo Cass. n. 18317/15). Nella specie, il giudice di merito ha accertato che il fuoco è stato appiccato di nascosto ed in ora notturna ed ha di conseguenza ritenuto che soltanto una vigilanza ininterrotta avrebbe evitato l’evento, in sé non usuale né connaturato all’utilizzo del cassonetto. Corretta è la riconduzione del fatto del terzo, così accertato, alla nozione giuridica del caso fortuito, come sopra delineato quale fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto dotato di efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell’evento e non evitabile, tenuto conto delle modalità che in concreto caratterizzano l’attività del custode (nella specie, di raccolta dei rifiuti; non potendosi esigere da chi, allo scopo, utilizza il cassonetto, una vigilanza ininterrotta, al punto da evitarne il danneggiamento repentino e non prevedibile, dovuto all’atto vandalico del terzo: cfr. Cass. n.8157/09).
Tale essendo il percorso motivazionale rimane del tutto irrilevante che l’incendio fosse stato doloso o colposo.
Parte attrice fonda anche la sua richiesta risarcitoria sull’art. 2043 c.c. allegando che (…) sarebbe in colpa perché avrebbe dovuto prevenire il pericolo di incendio, mediante “lo spostamento dei cassonetti in luoghi più idonei” (pag. 8 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1). Nello specifico la collocazione dei cassonetti dei rifiuti “a ridosso di un capannone industriale”, nonostante fosse “facilmente ipotizzabile che la combustione all’interno di uno dei cassonetti si sarebbe potuta propagare ai manufatti della (…) Srl”, dimostrerebbe una mancanza di diligenza da parte della società che gestisce il servizio della nettezza urbana.
Parte convenuta (…) ha dimostrato che la collocazione dei cassonetti non e’ dipesa e non dipende dalla propria determinazione in quanto con delibera del Consiglio Comunale n. 112 del 26/07/1994 il Comune di Argenta ha stabilito quella precisa collocazione in un’apposita area della Via (…) (doc. 1 parte convenuta).
Occorrerebbe poi, a fondare la tesi attorea, che i cassonetti fossero in se’ intrinsecamente pericolosi: essi non si trovavano a ridosso e a contatto con il complesso degli attori e sulla pubblica via. Ne’ appare verosimile affermare nel contesto argentano, che vi fosse una alta probabilità che i cassonetti si incendiassero. Parte attrice cita e produce un regolamento che prescrive che venga mantenuta tale distanza esclusivamente “dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano e altre fonti di materiale infiammabile” (art. 13) e nessuno di tali enti era presente in loco.
Non pare però che i cassonetti siano qualificabili come serbatoio di gas, benzina o metano, ne’ che possanpo qualificarsi come serbatoio di materiae infiammabile.
Risulta poi smentito che i cassonetti siano costruiti con materiale “altamente infiammabile”; risulta da quanto prodotto dalla parte attrice, e del resto e’ abbastanza ovvio, che i manufatti sono costruiti con materiale resistente alle alte temperature, non sono infiammabili in assenza di inneschi esterni quali fiamme o braci, e sono conformi alla norma UNI EN 12574 (cfr. doc. 4 parte attrice: scheda tecnica cassonetti rifiuti utilizzati da (…)). Ne’ è possibile richiedere a (…) di controllare senza soluzione di continuità che gli utenti non inseriscano nei cassonetti materiale altamente infiammabile.
Sostengono poi gli attori che (…) avrebbe dovuto sapere che da tempo la (…) stoccava diverse quantità di bins all’interno della azienda e che tali materiali erano facilmente infiammabili: non si vede a quale titolo la convenuta avrebbe dovuto conoscere tale circostanza. Lamentano gli attori che tale conoscenza avrebbe dovuto indurre la (…) a posizionare i cassonetti dall’altra parte della via: a bene vedere la considerazione può essere svolta in senso diametralmente opposto fino ad affermare, con eventuale rilevanza ex art. 1227 c.c., che forse, poiché gli attori conoscevano sia la posizione in cui stoccavano i materiali sia la posizione esterna dei cassonetti, e se i cassonetti fossero in se e per se’ manufatti pericolosi, sarebbe dovuta essere loro cura il diverso posizionamento dei materiali stoccati e non il contrario.
A tale proposito si rileva che nella dichiarazione dell’Ing. (…), responsabile esterno della sicurezza (RSPP) della (…), viene individuata una situazione di pericolo nell’accatastamento dei bins (cfr. doc. 42 attoreo), a riprova del fatto che si trattava di uno stoccaggio pericoloso di materiale combustibile con mancata applicazione delle misure di sicurezza necessarie per le attività individuate ai numeri 36 e 44 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 151 del 2011.
La domanda di parte attrice deve essere quindi rigettata con condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa respinge la domanda proposta da (…) s.r.l. e la dichiara tenuta al pagamento in favore della convenuta (…) s.p.a e della chiamata in causa (…) s.p.a. delle spese di causa che determina per ciascuna delle parti in Euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ferrara il 17 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2018.