In tema di responsabilita’ civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’articolo 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando e’ impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilita’, sicche’, ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente e’ esonerato dalla presunzione, ne’ e’ tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|12 settembre 2019| n. 22737

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2014/2018 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rispettivamente genitori e fratello di (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona dei Procuratori Speciali Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3431/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero con citazione del 5/10/2004 davanti al Tribunale di Torre Annunziata (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS) e la (OMISSIS) per sentir pronunciare la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti per la perdita di (OMISSIS), rispettivamente figlio e fratello degli istanti, avvenuta in data (OMISSIS), a seguito di scontro con il motociclo Honda condotto da (OMISSIS) e trasportante il congiunto (OMISSIS) il quale, nel tentare una manovra di soprasso ad alta velocita’ ed in spregio alle norme del C.d.S., aveva impattato violentemente contro l’Audi di proprieta’ di (OMISSIS) e condotta dal di lei figlio (OMISSIS) che proveniva dall’opposto senso di marcia. A seguito dell’urto erano deceduti sul colpo (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Gli attori chiesero l’accertamento dell’esclusiva responsabilita’ del conducente la moto nella produzione del sinistro.

Nel contraddittorio con i convenuti, con la (OMISSIS) S.p.A. e con i proprietari e conducenti del veicolo antagonista (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e con i terzi trasportati sul medesimo (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale, con sentenza n. 23 del 2011, dichiaro’ l’esclusiva responsabilita’ di (OMISSIS) nella produzione del sinistro per avere il medesimo tentato una manovra di sorpasso del tutto azzardata ed in spregio alle norme del C.d.S. e condanno’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) in solido e nei limiti del massimale a pagare in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 485.210,36, in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 52.556,93, in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 157.455,00, in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 313.537,00, in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 323.599,80, in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 130.000, in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 282.839,75, in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 280.000, rigetto’ la domanda di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente al risarcimento iure proprio e dichiaro’ il difetto di legittimazione attiva dei medesimi sulla domanda di risarcimento iure hereditatis.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dagli eredi (OMISSIS) in via principale e dagli eredi (OMISSIS) in via incidentale, con sentenza n. 3431 del 24/7/2017 ha rigettato tutti gli appelli, confermando la responsabilita’ esclusiva di (OMISSIS) nella produzione del sinistro, all’esito del rapporto dei c.c. di Sorrento facente piena prova fino a querela di falso, confermando la necessita’ di superare la presunzione di corresponsabilita’ ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2, anche all’esito delle prove testimoniali che avevano riferito circa le modalita’ del sinistro; quanto all’appello incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita di contribuzione economica apportata da (OMISSIS), per mancanza di prova circa la contribuzione economica alla famiglia da parte del figlio defunto, lo ha rigettato, come pure ha rigettato l’appello incidentale in ordine al quantum proposto da altri eredi (OMISSIS).

Avverso la sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli articoli 2054 e 2697 c.c., articoli 140-194 C.d.S., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione degli articoli 1227, 1294, 2043, 2054 e 2055 c.c., articoli 40 e 41 c.p., articolo 2 Cost. e articolo 1175 c.c., i ricorrenti censurano la sentenza per non essersi fatta carico di acclarare il comportamento tenuto dal conducente del veicolo antagonista il quale, per liberarsi dalla presunzione di pari responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2054 c.c., avrebbe dovuto dare la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno anche in presenza dell’accertata colpa dell’altro conducente.

I ricorrenti pongono a base della censura la giurisprudenza di questa Corte che, in tema di applicazione sussidiaria dell’articolo 2054 c.c., comma 2 e per escludere la suddetta presunzione, richiede l’accertamento che il conducente al quale non sia imputata la responsabilita’ del sinistro abbia comunque osservato le norme di comune prudenza ed abbia effettuato, anche in nome del dovere di solidarieta’ di cui all’articolo 2 Cost., una manovra d’emergenza volta ad escludere l’impatto.

1.1 Il motivo, in disparte profili di inammissibilita’ perche’ volto a riproporre a questa Corte una nuova valutazione del merito della causa, reiterando le medesime tesi difensive prospettate in appello, e’ certamente infondato perche’ la Corte d’Appello non si e’ affatto sottratta alle verifiche che il testo dell’articolo 2054 c.c., le impone.

La Corte d’Appello ha accertato, con adeguato margine di certezza, che l’incidente era imputabile esclusivamente al comportamento pirata del conducente della moto il quale, in spregio a tutti i limiti di velocita’ e alle altre norme della C.d.S., aveva superato la doppia striscia continua e dunque la propria mezzeria, finendo sull’opposta corsia di marcia ed impattando con l’Audi che procedeva a velocita’ moderata.

La Corte d’Appello ha escluso, con un accertamento di fatto non censurabile in questa sede, che il veicolo antagonista tenesse, per suo conto, un comportamento non adeguato allo stato dei luoghi, ed ha ritenuto pertanto di escludere in radice l’applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, sulla base dell’orientamento piu’ che consolidato di questa Corte, secondo il quale la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, ha una valenza meramente sussidiaria ed opera, pertanto, solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilita’.

Nel caso specifico, si ribadisce, con apprezzamento di fatto immune da censure la Corte d’Appello ha ritenuto che la responsabilita’ del sinistro fosse imputabile esclusivamente al conducente della moto, il quale accertamento, sulla base della giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte, esclude anche l’obbligo di dover verificare che l’altro soggetto coinvolto nell’incidente abbia posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass., n. 29803 del 2008; Cass., 3, n. 18631 del 22/9/2015: “In tema di responsabilita’ civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’articolo 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando e’ impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilita’, sicche’, ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente e’ esonerato dalla presunzione, ne’ e’ tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; Cass., 3, n. 25412 del 26/10/2017).

2. Con il secondo motivo – violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, articolo 18, L. 300 del 1970 – i ricorrenti censurano la sentenza per aver del tutto omesso ogni riferimento al comportamento del conducente dell’auto.

Il motivo e’ inammissibile innanzitutto perche’, nei confronti di una cd. “doppia conforme” non e’ possibile sollevare un vizio afferente alla motivazione, in secondo luogo la sentenza soddisfa certamente il cd. minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte per sottrarsi a vizi motivazionali, laddove ha ritenuto, sulla base delle prove raccolte in giudizio, che il conducente dell’autovettura era esente da ogni responsabilita’ mentre vi era un positivo accertamento di responsabilita’ esclusiva in capo al conducente della moto.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ed al cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori di legge e spese generali al 15%. Si da’ atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.