Infatti, al proprietario del fondo gravato da servitù è sì dovuta un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio e al deprezzamento che ne è derivato, ma solo ove essa sia oggetto di specifica domanda.
Tribunale Caltagirone, civile Sentenza 15 gennaio 2019, n. 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Giovanna Cilla
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 90100037/2010 promossa da:
(…), nata il (…), a P., c.f. (…), rappresentata e difesa dall’avv. GU.EM. ed elettivamente domiciliata in VIA P. (…) CATANIA
(…), nato il (…), a P., c.f. (…), rappresentato e difeso dall’avv. GULLO EMANUELE ed elettivamente domiciliato in VIA (…) CATANIA
(…), nato il (…), a P., c.f. (…), rappresentato e difeso dall’avv. GU.EM. ed elettivamente domiciliato in VIA (…) CATANIA
(…), nato il (…), a P., c.f. (…), rappresentato e difeso dall’avv. GU.EM. ed elettivamente domiciliato in VIA (…) CATANIA
ATTORI
contro
(…), nato il (…), a P., c.f.(…) rappresentato e difeso dall’avv. SA.SP. ed elettivamente domiciliato in PALAGONIA, VIA (…)
(…), nata il (…), a F., c.f.(…), rappresentata e difesa dall’avv. SA.SP. ed elettivamente domiciliata in PALAGONIA, VIA (…)
CONVENUTI
OGGETTO: SERVITU’ DI PASSAGGIO.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (…), (…), (…) e (…) hanno convenuto in giudizio (…) e (…), rappresentando quanto segue:
– gli attori sono proprietari di terreni siti in P. nella SS 385, censiti al Catasto dei Terreni al foglio n. (…), particelle n. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), interclusi alla via pubblica;
– per accedere ai terreni di loro proprietà, gli attori devono attraversare una parte di terreno di proprietà dei convenuti sito in P., c.da (…), nello specifico, la particella censita al foglio (…), n. (…);
– con concessione n. 4951/02 dell’8.10.2003, l'(…) S.p.A.- Direzione Regionale per la Sicilia, Sezione Compartimentale di Catania – ha rilasciato a (…) e (…) licenza subordinata al rispetto delle disposizioni in essa indicate e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accogliendo la richiesta presentata da parte convenuta di apertura di un passo carrabile sulla (…) 385, Km 31+356, nella quale la medesima si era altresì impegnata a costituire nel proprio fondo un diritto di passaggio a favore degli attori, in modo che gli stessi potessero accedere ai terreni di loro proprietà senza creare nuove aperture, quasi del tutto impossibili, visti anche i forti dislivelli esistenti tra la (…) e dette proprietà;
– che, pertanto, risulta così costituito per volontà privata il diritto di servitù di passaggio in forza del quale viene consentito agli odierni attori l’accesso pedonale e veicolare ai propri fondi interclusi per il tramite del terreno summenzionato (part. n. (…), (…) e (…)), stante l’impossibilità di passaggio dalla pubblica via e l’inadeguatezza delle aperture preesistenti ai bisogni dei fondi di loro proprietà;
– ciononostante, i convenuti da tempo impediscono agli attori l’esercizio della suddetta servitù di passaggio, avendo chiuso il punto di accesso al fondo servente mediante l’apposizione di un cancello sostenuto da colonne in cemento e chiuso con lucchetto, di cui non sono state consegnate le chiavi agli attori, indi in violazione dell’art. 1064 c.c.
Per tali ragioni, parte attrice ha chiesto al Tribunale di accertare la sussistenza o comunque di costituire il diritto di servitù di passaggio da esercitarsi sulla particella n. (…) di proprietà di parte convenuta; di ordinare a parte convenuta la consegna delle chiavi del lucchetto del cancello di cui si discute sì da consentire il libero accesso pedonale e veicolare ai predetti terreni o, in alternativa, la rimozione del cancello sopraindicato; di condannare parte convenuta al risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di esercitare il diritto di servitù di passaggio de quo, nonché del danno derivante dalla mancata raccolta dei prodotti agricoli, quantificato in Euro 5.000,00.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.6.2010 si sono costituiti in giudizio (…) e (…) deducendo l’infondatezza in fatto e in diritto della pretesa attorea, di cui hanno chiesto il rigetto. A tal fine, infatti, hanno prodotto C.T.P. a firma dell’Ing. Sa.As., che evidenzia l’esistenza di due stradelle interpoderali tramite le quali gli attori possono accedere al fondo di loro proprietà, che quindi non è da considerarsi intercluso.
3. Sono state depositate memorie integrative ex art. 183, co. 6, c.p.c. da entrambe le parti. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, nonché mediante C.T.U., a firma del dott. Ge.In., nominato dal Tribunale con ordinanza depositata il 21.7.2011.
La causa è stata chiamata per la prima volta dinanzi all’odierno decidente all’udienza del 29.3.2017 e all’udienza del 26.9.2018, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la stessa è stata trattenuta per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Sono state depositate comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c. da ambo le parti.
4. Preliminarmente vanno rigettate le istanze svolte da parte convenuta nella comparsa conclusionale volte alla rimessione della causa sul ruolo al fine della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio (essendo la causa già esaustivamente istruita e la consulenza tecnica d’ufficio chiara e logicamente motivata), nonché all’ammissione della prova per testi dallo stesso richiesta sin dalla comparsa di costituzione e risposta (avendo ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini per cui è giudizio).
5. Nel merito, va rigettata la domanda di parte attrice volta all’accertamento del diritto di servitù, a suo dire, traente titolo dalla concessione n. 4951/02 dell’8.10.2003 rilasciata dall'(…) S.p.A.- Direzione Regionale per la Sicilia, Sezione Compartimentale di Catania – in favore di (…) e (…).
Come è noto, le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (ossia, in attuazione di un obbligo di legge), volontariamente (per espressa volontà dei proprietari dei fondi), per usucapione ovvero per destinazione del padre di famiglia (art. 1031 c.c.).
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù (come nel caso di specie, essendo i fondi degli attori interclusi, indi operando la previsione di cui all’art. 1051 c.c.), questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può essere costituita anche con atto dell’autorità amministrativa in casi specialmente determinati dalla legge.
Orbene, applicati i sopraindicati principi di diritto al caso di specie, ne consegue che dalla concessione dell’8.10.2003, n. prot. (…) non discende alcuna costituzione del diritto di servitù di passaggio in favore degli attori, peraltro nemmeno contemplati nella stessa: difatti, tale concessione è stata rilasciata esclusivamente in favore di (…) e (…), essendo irrilevante ai fini che qui interessano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ad essa annessa, sottoscritta, peraltro, soltanto da alcuni degli attori.
Peraltro, in seno al disciplinare allegato alla “richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un passaggio di accesso veicolare ad uso agricolo” del 8.10.2003 n. prot. (…) (v. all. 6 al fascicolo di parte convenuta), si legge che l’apertura del passo veicolare è limitata esclusivamente all’accesso al fondo di proprietà di (…) e (…); che “la concessione del suolo (rilevato) di proprietà dell'(…) – s.p.a. non costituisce servitù permanente sulla strada, pertanto l'(…) – s.p.a. conserverà, in ogni caso, il pieno diritto di modificare in qualsiasi momento la strada ed i suoi manufatti” (v. art. 4); che “la presente licenza non costituirà servitù permanente sulla strada, nel senso che l’Amministrazione dell'(…) – s.p.a. conserverà in ogni tempo il pieno diritto di modificare in qualsiasi modo la strada ed i suoi manufatti” (v. art. 10).
Di conseguenza, non sussiste alcun contratto sottoscritto tra i proprietari del fondo servente (odierno convenuti) ed i proprietari del fondo dominante (attuali attori) volto alla costituzione di una servitù di passaggio in favore dei questi ultimi, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Difatti, quest’ultima ha precisato che nel caso di costituzione volontaria della servitù di passaggio, “l’estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dell’ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'”utilitas” legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1164-1665 c.c.” (Cass., Ord., 9/8/2018, n. 20696).
Né, tantomeno, ricorre alcun atto dell’autorità amministrativa volto alla costituzione di un diritto di servitù in favore degli attori, non potendo considerarsi tale la concessione sopraindicata perché essenzialmente non rilasciata in favore degli attori.
Pertanto, la domanda degli attori di accertamento della sussistenza di un pregresso diritto di servitù di passaggio va rigettata.
Vanno conseguentemente rigettate altresì le domande accessorie di parte attrice fondate sul medesimo presupposto della preesistenza del diritto di servitù sopraindicato: tanto quella volta alla condanna di parte convenuta alla consegna delle chiavi del lucchetto del cancello oggetto di causa ovvero, in alternativa, alla rimozione dello stesso, quanto quella di condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di esercitare il diritto di servitù di passaggio de quo (quest’ultima, peraltro, in difetto di allegazione, prima ancora che di prova, del danno ex art. 2697, comma 1, c.c.).
6. Va invece accolta la domanda degli attori volta alla costituzione della servitù di passaggio sul terreno di proprietà di parte convenuta.
6.1 In punto di diritto giova innanzitutto rammentare che:
– la “servitù prediale” è dall’art. 1027 c.c. definita quale peso imposto sopra un fondo (c.d. servente) per l’utilità di un altro fondo (c.d. dominante), appartenente a diverso proprietario; l’essenza dell’istituto è dunque il rapporto di utilitas esistente tra i due fondi, che può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante;
– nello specifico caso della c.d. servitù di passaggio si vuole tutelare il diritto potestativo in capo al proprietario del fondo servente in conseguenza del trovarsi lo stesso in una situazione pregiudizievole (ad esempio fondo intercluso alla via pubblica se non attraverso il fondo confinate);
– l’art. 1051 c.c., nel prevedere le modalità di esercizio della servitù di passaggio, codifica il c.d. principio del minimo mezzo per cui “il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito”; a tal proposito, “ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l’accertamento della interclusione di un fondo, ai sensi dell’art. 1051 c.c., va eseguito in riferimento all’immobile nel suo complesso e, quindi, senza tenere conto del fatto che soltanto parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione, non sia raggiungibile con mezzi meccanici” (Cass., Ord.,4/10 /2018, n. 24367);
– ai sensi dell’art. 1052 c.c., inoltre, è possibile consentire il passaggio tramite il fondo servente anche nel caso in cui il fondo dominante non è intercluso e ciò al fine di rispondere alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria;
– in conseguenza a quanto previsto da tali norme, l’art. 1053 c.c. riconosce al proprietario del fondo servente gravato da servitù un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio ed al deprezzamento che ne è derivato (v. Cass., nn. 1545/2004 e 3378/1995), ma solo ove essa sia oggetto di specifica domanda (v. Cass., nn. 14922/2010 e 5680/2004).
6.2. Nel caso di specie, all’esito dell’accertamento tecnico espletato (suffragato da adeguati accertamenti tecnici e logicamente motivato, perciò condiviso dal Tribunale), il C.T.U. ha riscontrato che:
– “i fondi degli attori sono interclusi così come lo era il fondo dei convenuti ed infatti, di comune accordo decisero di presentare istanza all'(…) a nome di (…), attuale convenuto, per aprire un passo carrabile sulla Statale SS 385 da recente costruzione. Il suddetto passo carrabile posizionato nella particella (…) avrebbe consentito l’accesso anche agli attori. Il tecnico fa presente che non esiste altra possibilità di accesso pedonale e veicolare se non dal passo carrabile realizzato dai convenuti” (v. pp. 8-9);
– che dunque la stradella individuata nella part. (…) funge da fondo servente e risulta essere l’unica via di accesso alla strada pubblica e, dunque, risponde al requisito dell’utilitas nei confronti del fondo dominante;
– che la stradella “Vigne”, individuata da parte convenuta quale percorso alternativo per poter passare dal fondo di proprietà di parte attrice alla strada pubblica, è “sede di un canale di convogliamento acque di proprietà (…) la cui destinazione d’uso va rispettata” (v. p. 9 relazione del 21.7.2012) e dunque “impossibile utilizzarla per gli usi agricoli che il caso richiede” (v. integrazione alla consulenza tecnica d’ufficio del 26.6.2013);
– sussiste un notevole dislivello tra la sede della SS 385 e gli appezzamenti degli attori;
– il percorso più breve e di minore danno al fondo servente è costituito dal tracciato di ml. 3,20 che parte dall’attuale sito del cancello e scorre lungo le part. (…) e (…) per arrivare all’appezzamento di proprietà (…), così come meglio indicato dal CTU a pag. 16 dell’elaborato peritale depositato il 30.4.2012 e meglio decritto nella planimetria allegata alla suddetta CTU.
6.3 Pertanto, in accoglimento della domanda di parte attrice in parte qua, va dichiarata costituita la servitù di passaggio, a carico del fondo catastalmente individuato al N.C.T. del Comune di P., foglio (…), particelle (…), (…) e (…) ed in favore dei fondi catastalmente individuati al N.C.T. del Comune di P., foglio (…), particelle (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) da esercitarsi con le modalità descritte nella relazione di C.T.U. espletata nel presente procedimento dal Dott. Ge.In. e compendiate nella relazione a sua firma.
7. Per ciò che concerne l’indennità ex art. 1053 c.c., ancorché essa sia stata quantificata dal C.T.U. su mandato del Tribunale, in persona diversa dall’odierno decidente, non può tuttavia statuirsi in tale sede in merito alla corresponsione della medesima in favore dei convenuti, non avendo questi ultimi fatto espressa domanda in tal senso.
Infatti, al proprietario del fondo gravato da servitù è sì dovuta un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio e al deprezzamento che ne è derivato (v. Cass., nn. 1545/2004 e 3378/1995), ma solo ove essa sia oggetto di specifica domanda (v. Cass., nn. 14922/2010 e 5680/2004), mancante nel caso di specie.
8. La soccombenza parziale di parte attrice giustifica la compensazione parziale (al 50%) delle spese di lite; per la restante metà le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, sicché vanno poste, in solido, a carico di (…) e (…) e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in ragione del valore medio dello scaglione di riferimento calcolato in base al decisum (fino a Euro 5.200,00).
Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido ed in misura eguale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
– DICHIARA costituita la servitù di passaggio, a carico del fondo catastalmente individuato al N.C.T. del Comune di P., foglio (…), particelle (…), (…) e (…) ed in favore dei fondi catastalmente individuati al N.C.T. del Comune di P., foglio (…), particelle (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) da esercitarsi con le modalità descritte nella relazione di C.T.U. espletata nel presente procedimento dal Dott. Ge.In. e compendiate nella relazione a sua firma;
– RIGETTA le ulteriori domande di parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
– COMPENSA per metà le spese di lite; per la restante metà CONDANNA (…) e (…), in solido tra loro, a rimborsare a (…), (…), (…), (…) le spese di lite, che si liquidano in Euro 78,00 per spese ed Euro 800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfetarie al 15%;
– PONE le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido ed in misura eguale.
Così deciso in Caltagirone il 14 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2019.